Prescrizione indebita di farmaco e richiesta di rimborso al SSN a carico del medico di medicina generale: la giurisdizione non è del Giudice amministrativo
L'atto con cui l'ASL chiede al medico di medicina generale di rimborsare una somma al SSN per aver prescritto indebitamente un farmaco costoso ad un paziente, non va impugnato dinanzi al TAR, anche se ciò fosse indicato nell'atto dell'ASL, spettando invece la giurisdizione al Giudice contabile in caso di denuncia dell'ASL oppure al Giudice ordinario in caso di azione per il risarcimento da parte dell'ASL
Massima
Medicinale – prescrizione indebita – richiesta di rimborso da parte dell'ASL al medico di medicina generale – ricorso al TAR – inammissibilità – giurisdizione contabile o del giudice ordinario a seconda delle azioni dell'ASL
Un medico di medicina generale prescrive un farmaco costoso ad un paziente e l'ASL, nell'ambito dei controlli sulla spesa, gli contesta la prescrizione indebita e gli intima di rimborsare al SSN la somma di oltre trecentomila euro.
Poiché l'atto dell'ASL indica che il ricorso va proposto al TAR, il medico lo impugna dinnanzi al Giudice amministrativo che, però, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
La sentenza afferma che, avendo la controversia per oggetto la pretesa creditoria dell'ASL nei confronti di un medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'art. 8 comma 1 d. lgs. n. 502/1992, per prescrizione indebita di farmaco ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d. l. 323/1996, tale responsabilità può assumere i connotati della responsabilità civile, oppure della responsabilità amministrativa per danno erariale e quindi concorrono la giurisdizione ordinaria e quella contabile.
Quanto alla giurisdizione contabile vi è da considerare che il rapporto che intercorre tra il medico di medicina generale e l'ASL è nella categoria del rapporto di servizio, da cui può scaturire la responsabilità per danno erariale, in merito alla quale vi è appunto giurisdizione contabile.
A tal fine la sentenza richiama anche il contenuto della “Procedura aziendale sul controllo e la promozione dell'appropriatezza prescrittiva” approvata dall'ASL ed, esaminando il procedimento ivi descritto, indica che esso si conclude con l'invio della denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti.
Con la responsabilità amministrativa, tuttavia, concorre anche la responsabilità civile, su cui è competente il Giudice ordinario. A tal proposito il TAR richiama una recente sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro (la n. 31514/2024) che, in merito ad una fattispecie di prescrizione indebita di farmaco, afferma che il giudizio rientra nell'ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro perché (in quel caso) l'azione proposta dall'ASL va qualificata come domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale, rimanendo quest'ultima indipendente rispetto alla responsabilità erariale dinnanzi alla Corte dei Conti.
Quando l'ASL, allora, inoltra la denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti, spetterà a quest'ultima la giurisdizione, quando richiede il risarcimento dinanzi al Giudice ordinario, sarà quest'ultimo a decidere, svolgendo la prima una funzione sanzionatoria, il secondo una funzione riparatoria ed integralmente compensativa.
In ogni caso va esclusa la giurisdizione del Giudice amministrativo: sia quella di legittimità, sia quella legata alla giurisdizione esclusiva in materia di “rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico” ex art. 133, lett. i, c.p.a., poiché il rapporto tra il medico di medicina generale e l’ATS non è di lavoro subordinato, né può qualificarsi come rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico; secondo la sentenza il rapporto di lavoro dell'ente pubblico con il medico convenzionato è di parasubordinazione.
Il TAR ha compensato comunque le spese di giudizio in quanto il ricorrente è stato indotto in errore dal fatto che il provvedimento dell'ASL si concludeva con l'indicazione dell'impugnativa al TAR entro sessanta giorni.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Brescia/sentenza del 28 maggio 2025
Prescrizione indebita di farmaco e richiesta di rimborso al SSN a carico del medico di medicina generale: la giurisdizione non è del Giudice amministrativo
L'atto con cui l'ASL chiede al medico di medicina generale di rimborsare una somma al SSN per aver prescritto indebitamente un farmaco costoso ad un paziente, non va impugnato dinanzi al TAR, anche se ciò fosse indicato nell'atto dell'ASL, spettando invece la giurisdizione al Giudice contabile in caso di denuncia dell'ASL oppure al Giudice ordinario in caso di azione per il risarcimento da parte dell'ASL
Massima
Medicinale – prescrizione indebita – richiesta di rimborso da parte dell'ASL al medico di medicina generale – ricorso al TAR – inammissibilità – giurisdizione contabile o del giudice ordinario a seconda delle azioni dell'ASL
Un medico di medicina generale prescrive un farmaco costoso ad un paziente e l'ASL, nell'ambito dei controlli sulla spesa, gli contesta la prescrizione indebita e gli intima di rimborsare al SSN la somma di oltre trecentomila euro.
Poiché l'atto dell'ASL indica che il ricorso va proposto al TAR, il medico lo impugna dinnanzi al Giudice amministrativo che, però, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
La sentenza afferma che, avendo la controversia per oggetto la pretesa creditoria dell'ASL nei confronti di un medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'art. 8 comma 1 d. lgs. n. 502/1992, per prescrizione indebita di farmaco ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d. l. 323/1996, tale responsabilità può assumere i connotati della responsabilità civile, oppure della responsabilità amministrativa per danno erariale e quindi concorrono la giurisdizione ordinaria e quella contabile.
Quanto alla giurisdizione contabile vi è da considerare che il rapporto che intercorre tra il medico di medicina generale e l'ASL è nella categoria del rapporto di servizio, da cui può scaturire la responsabilità per danno erariale, in merito alla quale vi è appunto giurisdizione contabile.
A tal fine la sentenza richiama anche il contenuto della “Procedura aziendale sul controllo e la promozione dell'appropriatezza prescrittiva” approvata dall'ASL ed, esaminando il procedimento ivi descritto, indica che esso si conclude con l'invio della denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti.
Con la responsabilità amministrativa, tuttavia, concorre anche la responsabilità civile, su cui è competente il Giudice ordinario. A tal proposito il TAR richiama una recente sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro (la n. 31514/2024) che, in merito ad una fattispecie di prescrizione indebita di farmaco, afferma che il giudizio rientra nell'ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro perché (in quel caso) l'azione proposta dall'ASL va qualificata come domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale, rimanendo quest'ultima indipendente rispetto alla responsabilità erariale dinnanzi alla Corte dei Conti.
Quando l'ASL, allora, inoltra la denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti, spetterà a quest'ultima la giurisdizione, quando richiede il risarcimento dinanzi al Giudice ordinario, sarà quest'ultimo a decidere, svolgendo la prima una funzione sanzionatoria, il secondo una funzione riparatoria ed integralmente compensativa.
In ogni caso va esclusa la giurisdizione del Giudice amministrativo: sia quella di legittimità, sia quella legata alla giurisdizione esclusiva in materia di “rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico” ex art. 133, lett. i, c.p.a., poiché il rapporto tra il medico di medicina generale e l’ATS non è di lavoro subordinato, né può qualificarsi come rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico; secondo la sentenza il rapporto di lavoro dell'ente pubblico con il medico convenzionato è di parasubordinazione.
Il TAR ha compensato comunque le spese di giudizio in quanto il ricorrente è stato indotto in errore dal fatto che il provvedimento dell'ASL si concludeva con l'indicazione dell'impugnativa al TAR entro sessanta giorni.
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