Principio di equivalenza tecnica dei dispositivi medici e conformità dell’offerta nelle gare pubbliche a fronte della differenza sensibile di caratterstiche dei prodotti in gara
La differenza sensibile di caratteristiche tra due dispositivi medici non comporta l’esclusione dell’offerta dalla gara pubblica, se risulta che un prodotto, pur realizzato con materiali e conformazioni diverse rispetto a quelli indicati nella lex specialis, sia comunque idoneo a soddisfare in modo equivalente le finalità assistenziali previste dalla stazione appaltante, secondo una valutazione sostanziale e non meramente formale della conformità tecnica
In una procedura aperta per la fornitura, mediante accordo quadro, di dispositivi medici, in cui un lotto ha ad oggetto un presidio descritto dalla lex specialis come “feltro assorbente idrofilico con rilascio prolungato di clorexidina gluconato al 2%”, un'azienda censura l’aggiudicazione in favore di una concorrente sostenendo che il prodotto offerto non sia conforme alle caratteristiche tecniche richieste, in quanto privo della struttura in “feltrino” in schiuma poliuretanica e non dotato, secondo la sua prospettazione, di adeguate proprietà assorbenti e idrofiliche.
Secondo la ricorrente tali differenze non possono essere superate mediante il ricorso al principio di equivalenza, trattandosi di una difformità sostanziale rispetto alle disposizioni della lex specialis.
Il TAR respinge il ricorso, ritenendo infondate le censure.
Dopo aver ricostruito la funzione del dispositivo oggetto di gara, il Collegio inquadra la controversia nella prospettiva della verifica di equivalenza tecnica tra il prodotto richiesto dalla lex specialis e quello offerto dall’aggiudicataria, pur nella significativa diversità di caratteristiche dei due dispositivi.
La sentenza al riguardo ritiene applicabile il principio di equivalenza tecnica, secondo cui la difformità del prodotto offerto non impedisce l'aggiudicazione se lo stesso è idoneo a soddisfare le finalità funzionali esplicitate dalla stazione appaltante nella lex specialis. Tale principio trova fondamento nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la conformità dell’offerta non deve essere valutata in termini meramente formali o nominalistici, bensì in relazione alla capacità del prodotto di soddisfare il bisogno pubblico sotteso alla specifica prescrizione tecnica. La verifica di conformità dell’offerta, infatti, deve essere condotta in termini sostanziali e funzionali.
Nel caso di specie, il prodotto offerto dall'aggiudicataria è ritenuto idoneo a garantire tutte le funzioni essenziali richieste, come risulta dalla documentazione tecnica prodotta.
Quanto alla contestazione relativa alla presunta marginalità della funzione assorbente, il Collegio ne esclude la rilevanza, chiarendo che tale affermazione, contenuta nella dichiarazione di equivalenza, si riferisce alle caratteristiche presidio e non alla sua idoneità funzionale.
Il Collegio, peraltro, rileva che la lex specialis non prevedeva soglie minime quantitative di assorbimento tali da rendere decisiva la differenza prospettata dalla ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude per la legittimità dell’operato della stazione appaltante, che ha correttamente applicato il principio di equivalenza tecnica, valorizzando la funzione sostanziale del presidio rispetto alla sua conformazione strutturale.
La difformità materiale del dispositivo, infatti, non rileva se la lex specialis non prevede requisiti tecnici minimi inderogabili e puntualmente quantificati.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
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TAR Firenze/sentenza del 15 aprile 2026
Principio di equivalenza tecnica dei dispositivi medici e conformità dell’offerta nelle gare pubbliche a fronte della differenza sensibile di caratterstiche dei prodotti in gara
La differenza sensibile di caratteristiche tra due dispositivi medici non comporta l’esclusione dell’offerta dalla gara pubblica, se risulta che un prodotto, pur realizzato con materiali e conformazioni diverse rispetto a quelli indicati nella lex specialis, sia comunque idoneo a soddisfare in modo equivalente le finalità assistenziali previste dalla stazione appaltante, secondo una valutazione sostanziale e non meramente formale della conformità tecnica
In una procedura aperta per la fornitura, mediante accordo quadro, di dispositivi medici, in cui un lotto ha ad oggetto un presidio descritto dalla lex specialis come “feltro assorbente idrofilico con rilascio prolungato di clorexidina gluconato al 2%”, un'azienda censura l’aggiudicazione in favore di una concorrente sostenendo che il prodotto offerto non sia conforme alle caratteristiche tecniche richieste, in quanto privo della struttura in “feltrino” in schiuma poliuretanica e non dotato, secondo la sua prospettazione, di adeguate proprietà assorbenti e idrofiliche.
Secondo la ricorrente tali differenze non possono essere superate mediante il ricorso al principio di equivalenza, trattandosi di una difformità sostanziale rispetto alle disposizioni della lex specialis.
Il TAR respinge il ricorso, ritenendo infondate le censure.
Dopo aver ricostruito la funzione del dispositivo oggetto di gara, il Collegio inquadra la controversia nella prospettiva della verifica di equivalenza tecnica tra il prodotto richiesto dalla lex specialis e quello offerto dall’aggiudicataria, pur nella significativa diversità di caratteristiche dei due dispositivi.
La sentenza al riguardo ritiene applicabile il principio di equivalenza tecnica, secondo cui la difformità del prodotto offerto non impedisce l'aggiudicazione se lo stesso è idoneo a soddisfare le finalità funzionali esplicitate dalla stazione appaltante nella lex specialis. Tale principio trova fondamento nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la conformità dell’offerta non deve essere valutata in termini meramente formali o nominalistici, bensì in relazione alla capacità del prodotto di soddisfare il bisogno pubblico sotteso alla specifica prescrizione tecnica. La verifica di conformità dell’offerta, infatti, deve essere condotta in termini sostanziali e funzionali.
Nel caso di specie, il prodotto offerto dall'aggiudicataria è ritenuto idoneo a garantire tutte le funzioni essenziali richieste, come risulta dalla documentazione tecnica prodotta.
Quanto alla contestazione relativa alla presunta marginalità della funzione assorbente, il Collegio ne esclude la rilevanza, chiarendo che tale affermazione, contenuta nella dichiarazione di equivalenza, si riferisce alle caratteristiche presidio e non alla sua idoneità funzionale.
Il Collegio, peraltro, rileva che la lex specialis non prevedeva soglie minime quantitative di assorbimento tali da rendere decisiva la differenza prospettata dalla ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude per la legittimità dell’operato della stazione appaltante, che ha correttamente applicato il principio di equivalenza tecnica, valorizzando la funzione sostanziale del presidio rispetto alla sua conformazione strutturale.
La difformità materiale del dispositivo, infatti, non rileva se la lex specialis non prevede requisiti tecnici minimi inderogabili e puntualmente quantificati.
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