Procedura negoziata per farmaci esclusivi in Regione Abruzzo: la gara senza bando è legittima e l’interesse alla continuità delle forniture sanitarie è prevalente
Respinta l'istanza cautelare volta a bloccare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi (edizione 2026), mediante la stipula di Accordi Quadro monofornitore indetta da AreaCom: è conforme alla normativa vigente, al principio di risultato ed ai principi espressi dalla Corte di Giustizia
Massima
Medicinali - gara per la fornitura - procdura negoziata mediante stipula di Accordi Quadro monofornitore senza pubblicazione del bando - conformità a art. 15 d.l. n. 19/2026 e artt. 76 comma 2 lett. b) e 59 d.lgs. 36/2023
La Regione Abruzzo prevale in fase cautelare nel giudizio proposto da un'azienda farmaceutica che contesta il ricorso alla procedura negoziata, indetta dall'AreaCom (Agenzia regionale per la committenza della Regione Abruzzo) per la fornitura di “farmaci esclusivi (edizione 2026)” e dei relativi servizi connessi, destinati alle Aziende Sanitarie regionali.
La procedura, che non prevede la previa pubblicazione del bando ed è strutturata mediante la stipula di Accordi Quadro monofornitore, supera positivamente il vaglio del Collegio secondo cui, in primo luogo, la procedura appare, prima facie, coerente con il quadro normativo di riferimento, in particolare con gli artt. 15 del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, 76, comma 2, lett. b), e 59 del d.lgs. 36/2023, oltre che con i principi generali del risultato e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 17 giugno 2021, C-23/20 ).
L'ordinanza inoltre evidenzia la prevalenza dell’interesse pubblico alla rapida conclusione della procedura, finalizzata a garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali destinati a pazienti fragili. Tale esigenza risulta prioritaria rispetto all’interesse della società ricorrente, che lamenta una minore aderenza della procedura alla propria organizzazione imprenditoriale.
Sotto il profilo del pregiudizio lamentato, il Collegio osserva che la struttura della gara, pur complessa e articolata, non appare idonea a compromettere in modo significativo la partecipazione della ricorrente, la quale opera in regime di esclusiva per i farmaci oggetto della procedura. In tale contesto, il mercato di riferimento risulta non concorrenziale, e la società è già a conoscenza di elementi fondamentali della procedura, quali i fabbisogni, i prezzi stabiliti dall’AIFA e i massimali di spesa, circostanze che riducono sensibilmente il rischio imprenditoriale.
Il Collegio infine sottolinea che la ricorrente non subirebbe un pregiudizio economico immediato neppure in caso di mancata partecipazione alla procedura, poiché continuerebbe comunque a fornire i farmaci esclusivi alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo secondo le ordinarie modalità di affidamento.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR L'Aquila/ordinanza del 27 marzo 2026
Procedura negoziata per farmaci esclusivi in Regione Abruzzo: la gara senza bando è legittima e l’interesse alla continuità delle forniture sanitarie è prevalente
Respinta l'istanza cautelare volta a bloccare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi (edizione 2026), mediante la stipula di Accordi Quadro monofornitore indetta da AreaCom: è conforme alla normativa vigente, al principio di risultato ed ai principi espressi dalla Corte di Giustizia
Massima
Medicinali - gara per la fornitura - procdura negoziata mediante stipula di Accordi Quadro monofornitore senza pubblicazione del bando - conformità a art. 15 d.l. n. 19/2026 e artt. 76 comma 2 lett. b) e 59 d.lgs. 36/2023
La Regione Abruzzo prevale in fase cautelare nel giudizio proposto da un'azienda farmaceutica che contesta il ricorso alla procedura negoziata, indetta dall'AreaCom (Agenzia regionale per la committenza della Regione Abruzzo) per la fornitura di “farmaci esclusivi (edizione 2026)” e dei relativi servizi connessi, destinati alle Aziende Sanitarie regionali.
La procedura, che non prevede la previa pubblicazione del bando ed è strutturata mediante la stipula di Accordi Quadro monofornitore, supera positivamente il vaglio del Collegio secondo cui, in primo luogo, la procedura appare, prima facie, coerente con il quadro normativo di riferimento, in particolare con gli artt. 15 del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, 76, comma 2, lett. b), e 59 del d.lgs. 36/2023, oltre che con i principi generali del risultato e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 17 giugno 2021, C-23/20 ).
L'ordinanza inoltre evidenzia la prevalenza dell’interesse pubblico alla rapida conclusione della procedura, finalizzata a garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali destinati a pazienti fragili. Tale esigenza risulta prioritaria rispetto all’interesse della società ricorrente, che lamenta una minore aderenza della procedura alla propria organizzazione imprenditoriale.
Sotto il profilo del pregiudizio lamentato, il Collegio osserva che la struttura della gara, pur complessa e articolata, non appare idonea a compromettere in modo significativo la partecipazione della ricorrente, la quale opera in regime di esclusiva per i farmaci oggetto della procedura. In tale contesto, il mercato di riferimento risulta non concorrenziale, e la società è già a conoscenza di elementi fondamentali della procedura, quali i fabbisogni, i prezzi stabiliti dall’AIFA e i massimali di spesa, circostanze che riducono sensibilmente il rischio imprenditoriale.
Il Collegio infine sottolinea che la ricorrente non subirebbe un pregiudizio economico immediato neppure in caso di mancata partecipazione alla procedura, poiché continuerebbe comunque a fornire i farmaci esclusivi alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo secondo le ordinarie modalità di affidamento.
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