Proroga del termine di apertura della farmacia: in sede cautelare prevale l'interesse pubblico alla dislocazione di una nuova farmacia
Nel caso di impugnativa di una proroga del termine di apertura di una farmacia, nella fase cautelare deve darsi prevalenza all'interesse pubblico alla dislocazione di una nuova farmacia sul territorio rispetto sia alle conseguenze di danno patrimoniale lamentate dal ricorrente, sia alla asserita storica insistenza sul territorio della sua farmacia
Massima
Farmacia – proroga del termine di apertura – ricorso – istanza di sospensiva – asserito danno patrimoniale e pregiudizio alla storica insistenza sul territorio della farmacia – reiezione - prevalenza dell'interesse pubblico a dislocare sul territorio una nuova farmacia
La Regione adotta un atto di proroga dell'apertura di una farmacia assegnata tramite concorso straordinario.
Il titolare di una sede del Comune interessato impugna il provvedimento di proroga e ne chiede la sospensiva. Il Collegio però rigetta l'istanza dichiarando che tra i due interessi contrapposti (quello economico del ricorrente, corroborato anche dall'asserita “storica insistenza sul territorio”, e quello pubblico alla dislocazione sul territorio di una nuova sede), si ritiene prevalente il pubblico.
L'ordinanza ritiene peraltro carente il periculum in mora anche perché i rischi genericamente lamentati da parte ricorrente seguenti all’apertura della farmacia di nuova assegnazione in luogo posto al di fuori della sede assegnata non presentano i caratteri di gravità e irreparabilità, posto che la dimostrazione del periculum non può essere affidata alla generica deduzione di conseguenze future di tipo patrimoniale che peraltro sarebbero comunque ristorabili, se sorrette da adeguata dimostrazione, in caso di accoglimento del ricorso mediante sentenza.
Quanto infine al lamentato profilo eccedente il lato meramente economico e consistente nella storica titolarità della farmacia in quel dato territorio, secondo il Collegio tale interesse è recessivo rispetto a quello pubblico a che sia dislocata ed aperta una nuova farmacia.
Tale ordinanza del TAR Catanzaro ha forti assonanze con una precedente, dello stesso TAR, del 19 aprile 2024 (vedi in questa rivista): anche in quel caso si ritenne prevalente in fase cautelare l'interesse ad una nuova dislocazione sul territorio di una farmacia rispetto all'interesse economico fatto valere dai ricorrenti.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catanzaro/ordinanza del 6 settembe 2024
Proroga del termine di apertura della farmacia: in sede cautelare prevale l'interesse pubblico alla dislocazione di una nuova farmacia
Nel caso di impugnativa di una proroga del termine di apertura di una farmacia, nella fase cautelare deve darsi prevalenza all'interesse pubblico alla dislocazione di una nuova farmacia sul territorio rispetto sia alle conseguenze di danno patrimoniale lamentate dal ricorrente, sia alla asserita storica insistenza sul territorio della sua farmacia
Massima
Farmacia – proroga del termine di apertura – ricorso – istanza di sospensiva – asserito danno patrimoniale e pregiudizio alla storica insistenza sul territorio della farmacia – reiezione - prevalenza dell'interesse pubblico a dislocare sul territorio una nuova farmacia
La Regione adotta un atto di proroga dell'apertura di una farmacia assegnata tramite concorso straordinario.
Il titolare di una sede del Comune interessato impugna il provvedimento di proroga e ne chiede la sospensiva. Il Collegio però rigetta l'istanza dichiarando che tra i due interessi contrapposti (quello economico del ricorrente, corroborato anche dall'asserita “storica insistenza sul territorio”, e quello pubblico alla dislocazione sul territorio di una nuova sede), si ritiene prevalente il pubblico.
L'ordinanza ritiene peraltro carente il periculum in mora anche perché i rischi genericamente lamentati da parte ricorrente seguenti all’apertura della farmacia di nuova assegnazione in luogo posto al di fuori della sede assegnata non presentano i caratteri di gravità e irreparabilità, posto che la dimostrazione del periculum non può essere affidata alla generica deduzione di conseguenze future di tipo patrimoniale che peraltro sarebbero comunque ristorabili, se sorrette da adeguata dimostrazione, in caso di accoglimento del ricorso mediante sentenza.
Quanto infine al lamentato profilo eccedente il lato meramente economico e consistente nella storica titolarità della farmacia in quel dato territorio, secondo il Collegio tale interesse è recessivo rispetto a quello pubblico a che sia dislocata ed aperta una nuova farmacia.
Tale ordinanza del TAR Catanzaro ha forti assonanze con una precedente, dello stesso TAR, del 19 aprile 2024 (vedi in questa rivista): anche in quel caso si ritenne prevalente in fase cautelare l'interesse ad una nuova dislocazione sul territorio di una farmacia rispetto all'interesse economico fatto valere dai ricorrenti.
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