Repubblica Italiana/d. lgs. n. 207/2026 (in G.U. del 12.2.2026)
Pubblicato sulla G.U. del 12.2.2026 il d. lgs. n. 17/2026 che, recependo la direttiva UE 2024/782, adegua i requisiti minimi di formazione per la professione di farmacista
Il decreto legislativo entra in vigore il 27 febbraio 2026 e modifica il d. lgs. n. 206/2007
In attuazione della direttiva UE 2024/782 è stato approvato e poi publbicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2026 il d. lgs. n. 17/2026 che, per quanto concerne la professione di farmacista, introduce importanti aggiornamenti riguardo ai requisiti minimi di formazione.
L'art. 3 del d. lgs. n. 17/2026, nello specifico, sostituisce il comma 3 dell'art. 50 del d. lgs. n. 206/2007, che era del seguente tenore (in rosso le parti modificate):
“La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo chimico, fisico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche”
con il seguente nuovo testo (in blu le modifiche apportate o le ulteriori disposizioni inserite):
“La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo chimico, fisico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche;
f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonché delle competenze relative all'applicazione pratica;
g) conoscenze ed abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
h) conoscenze ed abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica”.
L'art. 4 del d.lgs. n. 17/2026 stabilisce che all'Allegato V del d. lgs. n. 206/2007 sono apportate le modifiche stabilite nell'Allegato A del d. lgs. n. 17/2026.
Il precedente testo dell'Allegato V era il seguente (in rosso le parti espunte):
“V.6 Farmacista
5.6.1 Programmi di studi per i farmacisti
Biologia vegetale e animale
Fisica
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Chimica analitica
Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali
Biochimica generale ed applicata (medica)
Anatomia e fisiologia; terminologia medica
Microbiologia
Farmacologia e farmacoterapia
Tecnologia farmaceutica
Tossicologia
Farmacognosia
Legislazione e, se del caso, deontologia.
La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario”.
Il nuovo testo dell'Allegato V è il seguente (in blu le modifiche apportate e le ulteriori disposizioni inserite:
“ V.6 Farmacista
5.6.1 Programmi di studi per i farmacisti
Biologia vegetale e animale
Fisica
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Analisi chimiche
Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali
Biochimica generale ed applicata (medica)
Anatomia, fisiologia,patologia e patofisiologia
Terminologia medica
Microbiologia
Farmacologia e farmacoterapia
Tecnologia farmaceutica
Tecnologia biofarmaceutica
Tossicologia
Farmacognosia
Legislazione e, se del caso, deontologia
Genetica e farmacogenomica
Immunologia
Farmacia clinica
Assistenza farmaceutica
Farmacia sociale
Sanità pubblica, compresa l'epidemiologia
Pratica farmaceutica
Farmacoeconomia
La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario".
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Repubblica Italiana/d. lgs. n. 207/2026 (in G.U. del 12.2.2026)
Pubblicato sulla G.U. del 12.2.2026 il d. lgs. n. 17/2026 che, recependo la direttiva UE 2024/782, adegua i requisiti minimi di formazione per la professione di farmacista
Il decreto legislativo entra in vigore il 27 febbraio 2026 e modifica il d. lgs. n. 206/2007
In attuazione della direttiva UE 2024/782 è stato approvato e poi publbicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2026 il d. lgs. n. 17/2026 che, per quanto concerne la professione di farmacista, introduce importanti aggiornamenti riguardo ai requisiti minimi di formazione.
L'art. 3 del d. lgs. n. 17/2026, nello specifico, sostituisce il comma 3 dell'art. 50 del d. lgs. n. 206/2007, che era del seguente tenore (in rosso le parti modificate):
“La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo chimico, fisico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche”
con il seguente nuovo testo (in blu le modifiche apportate o le ulteriori disposizioni inserite):
“La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo chimico, fisico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche;
f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonché delle competenze relative all'applicazione pratica;
g) conoscenze ed abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
h) conoscenze ed abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica”.
L'art. 4 del d.lgs. n. 17/2026 stabilisce che all'Allegato V del d. lgs. n. 206/2007 sono apportate le modifiche stabilite nell'Allegato A del d. lgs. n. 17/2026.
Il precedente testo dell'Allegato V era il seguente (in rosso le parti espunte):
“V.6 Farmacista
5.6.1 Programmi di studi per i farmacisti
Biologia vegetale e animale
Fisica
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Chimica analitica
Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali
Biochimica generale ed applicata (medica)
Anatomia e fisiologia; terminologia medica
Microbiologia
Farmacologia e farmacoterapia
Tecnologia farmaceutica
Tossicologia
Farmacognosia
Legislazione e, se del caso, deontologia.
La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario”.
Il nuovo testo dell'Allegato V è il seguente (in blu le modifiche apportate e le ulteriori disposizioni inserite:
“ V.6 Farmacista
5.6.1 Programmi di studi per i farmacisti
Biologia vegetale e animale
Fisica
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Analisi chimiche
Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali
Biochimica generale ed applicata (medica)
Anatomia, fisiologia,patologia e patofisiologia
Terminologia medica
Microbiologia
Farmacologia e farmacoterapia
Tecnologia farmaceutica
Tecnologia biofarmaceutica
Tossicologia
Farmacognosia
Legislazione e, se del caso, deontologia
Genetica e farmacogenomica
Immunologia
Farmacia clinica
Assistenza farmaceutica
Farmacia sociale
Sanità pubblica, compresa l'epidemiologia
Pratica farmaceutica
Farmacoeconomia
La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario".
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