Rilascio di AIC, mediante procedura decentrata, per il levometadone in compresse: l'istruttoria dell'AIFA è stata approfondita, completa ed esaustiva
L'AIFA ha condotto un'istruttoria approfondita e puntuale nell'adozione del rapporto favorevole di valutazione ai fini del rilascio dell'AIC mediante procedura decentrata per il levometadone in compresse: le possibili criticità sono state esaminate in maniera completa ed esaustiva anche alla luce delle misure addizionali individuate per la minimizzazione del rischio
Massima
Medicinale – procedura decentrata ex artt. 41 e ss. d. lgs. n. 219/2006 – levometadone in compresse – rapporto di valutazione favorevole di AIFA – impugnazione – completezza dell'istruttoria – individuazione di misure addizionali per la minimizzazione del rischio – legittimità
Il TAR Roma attesta la legittimità dell’operato dell’AIFA in relazione al rilascio dell'AIC di un medicinale a base di levometadone in compresse, nell’ambito di una procedura europea decentrata ex artt. 41 e ss. del d.lgs. n. 219/2006.
Mediante il suddetto procedimento l'azienda richiedente può ottenere l’AIC in più Stati membri in virtù della presentazione di un dossier identico a ciascuna autorità nazionale competente, individuando uno Stato membro di riferimento (cd. “Reference Member State – RMS”) che, attraverso l'operato della propria agenzia regolatoria competente all'autorizzazione dei farmaci, effettua la valutazione scientifica del medicinale e predispone la relazione di valutazione da sottoporsi, successivamente all’approvazione, alle agenzie regolatorie degli Stati membri interessati (cd. “Concerned Member States – CMS”) affinché sia a sua volta approvata.
In linea di principio gli Stati membri interessati possono sollevare obiezioni alla relazione favorevole di valutazione dello Stato di riferimento soltanto in presenza di un “rischio potenziale grave per la salute pubblica” (da motivarsi in maniera puntuale e approfondita ai sensi dell'art. 29 della direttiva 2001/83/CE e dell'art. 43 del d.lgs. 219/2006); a tal riguardo la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia in causa C-452/06) e nazionale (Consiglio di Stato, sentenza n. 7635/2021) ha chiarito che solo la suddetta precisa attestazione del rischio potenzialmente grave consente di derogare al principio di mutuo riconoscimento delle valutazioni scientifiche, dovendo altrimenti prevalere le esigenze di tutela della concorrenza e di ampliamento delle possibilità terapeutiche per medici e pazienti, nonché i benefici economici connessi alla disponibilità di farmaci equivalenti.
Nel caso di specie un'azienda farmaceutica aveva presentato una domanda semplificata ex art. 10 della direttiva 2001/83/CE in Germania, Italia e Regno Unito, designando la Germania quale Stato membro di riferimento della procedura decentrata, sicché l’autorità regolatoria tedesca aveva espresso una valutazione favorevole, successivamente condivisa anche dagli altri Stati coinvolti mediante le proprie agenzie regolatorie (in Italia, appunto, l'Aifa).
L'operato dell'AIFA era stato allora censurato da un'altra azienda farmaceutica (in concorrenza con quella che aveva ottenuto l'AIC), che aveva impugnato gli atti con cui l'AIFA aveva approvato il rapporto di valutazione relativo al suddetto farmaco.
Prima di affrontare nel dettaglio le censure, la sentenza rammenta comunque il consolidato principio giurisprudenziale (si vedano, tra le tante, la sentenza del Consiglio di Stato n. 6346/2014 e la sentenza del TAR Roma n. 4301/2022) secondo cui le valutazioni dell’AIFA in materia di autorizzazione dei medicinali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale unicamente nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore palese o dell’evidente travisamento dei fatti, tali da rendere inattendibile la valutazione tecnico-scientifica .
Ciò posto, nel caso concreto il TAR respinge il ricorso indicando che l’AIFA ha svolto un’istruttoria approfondita e completa, finalizzata puntualmente alla verifica dell’eventuale sussistenza di un rischio potenziale grave per la salute pubblica.
In particolare la sentenza certifica che l'AIFA ha correttamente evidenziato che il rischio è intrinseco all’impiego dei farmaci oggetto di causa, destinati a soggetti affetti da dipendenza da oppioidi, e che la valutazione al riguardo non può arrestarsi alla mera individuazione del rischio, dovendo invece fondarsi sul corretto bilanciamento tra rischi ed effetti terapeutici positivi, secondo il criterio del rapporto beneficio/rischio.
Dalla documentazione istruttoria, e in particolare dal verbale della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) n. 57 del 1-3 dicembre 2021, il TAR rileva che l’AIFA ha analizzato il rischio connesso alla presenza di tre eccipienti insolubili o parzialmente solubili in acqua, ritenendo tuttavia che tale rischio potesse essere adeguatamente mitigato mediante l’introduzione di specifiche avvertenze negli stampati.
Il Collegio peraltro indica che, a dimostrazione di un'istruttoria approfondita e puntuale, per il solo mercato italiano sono state previste misure addizionali di minimizzazione del rischio, quali l’inserimento di warning specifici, nonché la predisposizione di materiale educazionale rivolto sia agli operatori sanitari sia ai pazienti e ai caregiver.
Ulteriore conferma della puntualità dell'istruttoria dell'AIFA è data dal fatto che specifiche limitazioni d’uso sono state introdotte nel paragrafo 4.2 del RCP, in cui si precisa che la terapia sostitutiva con levometadone non è indicata per la sindrome da astinenza acuta, deve essere avviata esclusivamente in pazienti clinicamente stabili e idonei, e deve essere prescritta e gestita da medici esperti in centri specializzati; trattasi di circostanze idonee a circoscriverne l’ambito applicativo e a ridurne i profili di rischio.
Quanto alla dedotta carenza di misure di sicurezza del confezionamento, finalizzate a prevenire l’esposizione accidentale in età pediatrica, il Collegio rileva che le linee guida EMA in materia di prevenzione degli errori terapeutici non impongono l’obbligo di confezionamenti “child-resistant”. Inoltre, il medicinale è soggetto a prescrizione medica ed è utilizzabile esclusivamente all’interno di strutture sanitarie autorizzate; anche nei casi di trattamento in regime di affidamento, la consegna del farmaco avviene previa valutazione clinica complessiva del paziente da parte del medico.
A fronte, infine, della circostanza che nel mercato europeo risultano già autorizzati, mediante procedura decentrata, medicinali contenenti i medesimi eccipienti, senza che siano emerse criticità tali da integrare un rischio grave per la salute pubblica, il Collegio conclude affermando che l'istruttoria dell'AIFA non presenta profili di irragionevolezza né di erroneità.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 15 gennaio 2026
Rilascio di AIC, mediante procedura decentrata, per il levometadone in compresse: l'istruttoria dell'AIFA è stata approfondita, completa ed esaustiva
L'AIFA ha condotto un'istruttoria approfondita e puntuale nell'adozione del rapporto favorevole di valutazione ai fini del rilascio dell'AIC mediante procedura decentrata per il levometadone in compresse: le possibili criticità sono state esaminate in maniera completa ed esaustiva anche alla luce delle misure addizionali individuate per la minimizzazione del rischio
Massima
Medicinale – procedura decentrata ex artt. 41 e ss. d. lgs. n. 219/2006 – levometadone in compresse – rapporto di valutazione favorevole di AIFA – impugnazione – completezza dell'istruttoria – individuazione di misure addizionali per la minimizzazione del rischio – legittimità
Il TAR Roma attesta la legittimità dell’operato dell’AIFA in relazione al rilascio dell'AIC di un medicinale a base di levometadone in compresse, nell’ambito di una procedura europea decentrata ex artt. 41 e ss. del d.lgs. n. 219/2006.
Mediante il suddetto procedimento l'azienda richiedente può ottenere l’AIC in più Stati membri in virtù della presentazione di un dossier identico a ciascuna autorità nazionale competente, individuando uno Stato membro di riferimento (cd. “Reference Member State – RMS”) che, attraverso l'operato della propria agenzia regolatoria competente all'autorizzazione dei farmaci, effettua la valutazione scientifica del medicinale e predispone la relazione di valutazione da sottoporsi, successivamente all’approvazione, alle agenzie regolatorie degli Stati membri interessati (cd. “Concerned Member States – CMS”) affinché sia a sua volta approvata.
In linea di principio gli Stati membri interessati possono sollevare obiezioni alla relazione favorevole di valutazione dello Stato di riferimento soltanto in presenza di un “rischio potenziale grave per la salute pubblica” (da motivarsi in maniera puntuale e approfondita ai sensi dell'art. 29 della direttiva 2001/83/CE e dell'art. 43 del d.lgs. 219/2006); a tal riguardo la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia in causa C-452/06) e nazionale (Consiglio di Stato, sentenza n. 7635/2021) ha chiarito che solo la suddetta precisa attestazione del rischio potenzialmente grave consente di derogare al principio di mutuo riconoscimento delle valutazioni scientifiche, dovendo altrimenti prevalere le esigenze di tutela della concorrenza e di ampliamento delle possibilità terapeutiche per medici e pazienti, nonché i benefici economici connessi alla disponibilità di farmaci equivalenti.
Nel caso di specie un'azienda farmaceutica aveva presentato una domanda semplificata ex art. 10 della direttiva 2001/83/CE in Germania, Italia e Regno Unito, designando la Germania quale Stato membro di riferimento della procedura decentrata, sicché l’autorità regolatoria tedesca aveva espresso una valutazione favorevole, successivamente condivisa anche dagli altri Stati coinvolti mediante le proprie agenzie regolatorie (in Italia, appunto, l'Aifa).
L'operato dell'AIFA era stato allora censurato da un'altra azienda farmaceutica (in concorrenza con quella che aveva ottenuto l'AIC), che aveva impugnato gli atti con cui l'AIFA aveva approvato il rapporto di valutazione relativo al suddetto farmaco.
Prima di affrontare nel dettaglio le censure, la sentenza rammenta comunque il consolidato principio giurisprudenziale (si vedano, tra le tante, la sentenza del Consiglio di Stato n. 6346/2014 e la sentenza del TAR Roma n. 4301/2022) secondo cui le valutazioni dell’AIFA in materia di autorizzazione dei medicinali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale unicamente nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore palese o dell’evidente travisamento dei fatti, tali da rendere inattendibile la valutazione tecnico-scientifica .
Ciò posto, nel caso concreto il TAR respinge il ricorso indicando che l’AIFA ha svolto un’istruttoria approfondita e completa, finalizzata puntualmente alla verifica dell’eventuale sussistenza di un rischio potenziale grave per la salute pubblica.
In particolare la sentenza certifica che l'AIFA ha correttamente evidenziato che il rischio è intrinseco all’impiego dei farmaci oggetto di causa, destinati a soggetti affetti da dipendenza da oppioidi, e che la valutazione al riguardo non può arrestarsi alla mera individuazione del rischio, dovendo invece fondarsi sul corretto bilanciamento tra rischi ed effetti terapeutici positivi, secondo il criterio del rapporto beneficio/rischio.
Dalla documentazione istruttoria, e in particolare dal verbale della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) n. 57 del 1-3 dicembre 2021, il TAR rileva che l’AIFA ha analizzato il rischio connesso alla presenza di tre eccipienti insolubili o parzialmente solubili in acqua, ritenendo tuttavia che tale rischio potesse essere adeguatamente mitigato mediante l’introduzione di specifiche avvertenze negli stampati.
Il Collegio peraltro indica che, a dimostrazione di un'istruttoria approfondita e puntuale, per il solo mercato italiano sono state previste misure addizionali di minimizzazione del rischio, quali l’inserimento di warning specifici, nonché la predisposizione di materiale educazionale rivolto sia agli operatori sanitari sia ai pazienti e ai caregiver.
Ulteriore conferma della puntualità dell'istruttoria dell'AIFA è data dal fatto che specifiche limitazioni d’uso sono state introdotte nel paragrafo 4.2 del RCP, in cui si precisa che la terapia sostitutiva con levometadone non è indicata per la sindrome da astinenza acuta, deve essere avviata esclusivamente in pazienti clinicamente stabili e idonei, e deve essere prescritta e gestita da medici esperti in centri specializzati; trattasi di circostanze idonee a circoscriverne l’ambito applicativo e a ridurne i profili di rischio.
Quanto alla dedotta carenza di misure di sicurezza del confezionamento, finalizzate a prevenire l’esposizione accidentale in età pediatrica, il Collegio rileva che le linee guida EMA in materia di prevenzione degli errori terapeutici non impongono l’obbligo di confezionamenti “child-resistant”. Inoltre, il medicinale è soggetto a prescrizione medica ed è utilizzabile esclusivamente all’interno di strutture sanitarie autorizzate; anche nei casi di trattamento in regime di affidamento, la consegna del farmaco avviene previa valutazione clinica complessiva del paziente da parte del medico.
A fronte, infine, della circostanza che nel mercato europeo risultano già autorizzati, mediante procedura decentrata, medicinali contenenti i medesimi eccipienti, senza che siano emerse criticità tali da integrare un rischio grave per la salute pubblica, il Collegio conclude affermando che l'istruttoria dell'AIFA non presenta profili di irragionevolezza né di erroneità.
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