Riperimetrazione per mancanza locali: soltanto la destinazione d’uso C1 (commerciale) consente l’esercizio di una farmacia, in mancanza occorre riperimetrare
La pronuncia del TAR Palermo mette bene a fuoco la ratio del requisito dei locali idonei, chiarendo che l’“indisponibilità” non va intesa in senso meramente materiale (assenza fisica di immobili), ma soprattutto in senso qualitativo e giuridico, cioè come mancanza di locali effettivamente adeguati all’esercizio farmaceutico.
Massima
Farmacia – riperimetrazione – mancanza di locali con destinazione d'uso C1 – disponibilità di locali con destinazione d'uso C2 e C3 – irrilevanza – inidoneità urbanistica – obbligo di riperimetrazione
Il TAR Palermo si pronuncia su un tema affrontato negli ultimi tempi di frequente dalla giustizia amministrativa: gli effetti che ne derivano dall'indisponibilità di locali idonei all'apertura della farmacia nella zona assegnata.
In questo caso il Comune, riconoscendo la mancanza di locali disponibili, adotta un nuovo atto di riperimetrazione, ma i titolari di una farmacia limitrofa impugnano l'atto.
Il Collegio innanzitutto reputa corretto in linea di principio l'operato del Comune, asserendo che in caso di assoluta e oggettiva impossibilità a trovare un locale idoneo nella sede originaria, il Comune deve rivedere i confini territoriali della sede per consentire l’apertura di una nuova farmacia all’assegnatario, anche se ciò significhi assegnargli una sede in posizione meno periferica rispetto all'origine.
Nel merito, poi, la sentenza rigetta il ricorso esplorando alcune possibili varianti, prospettate dai ricorrenti, riguardo ai locali idonei, e concludendo per la legittimità dell'operato comunale.
In primo luogo il Collegio, riguardo all'esistenza di locali aventi destinazione d'uso C2 e C3, indica che gli stessi sono inidonei e non adeguati alle esigenze normative e commerciali di una farmacia: l'inidoneità non va rinvenuta nella semplice necessità di lavori di adeguamento e manutenzione (il che di per sé non determina l'inidoneità dei locali, come ha pure affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2034/2023), ma va riscontrata proprio nell'inadeguatezza della destinazione d'uso.
Al riguardo la sentenza stabilisce che “La necessità di eventuali “interventi di adeguamento e manutenzione” non può confondersi con la chiara e attuale inidoneità urbanistica degli indicati immobili di categoria C2 e C3 ad allocare una farmacia. Solo la destinazione d’uso C1 (commerciale) consente l’esercizio di una farmacia, mentre non sono locali idonei quelli aventi destinazione d’uso diversa”.
Nel caso specifico il TAR ha condivisibilmente ritenuto non idoneo anche un altro locale individuato dai ricorrenti, perché ha ingresso “da strada di Piano di lottizzazione non urbanizzata”: secondo il Collegio correttamente il Comune ha proceduto a riperimetrare, non essendo possibile l’apertura di una farmacia in un locale che ha accesso da una via (di campagna) non urbanizzata.
Per quanto concerne un ulteriore locale individuato dai ricorrenti, il Collegio ne stabilisce l'inidoneità, visto che non solo è ampiamente sovradimensionato rispetto ad un normale esercizio farmaceutico, ma risulta pure di dubbia situazione legale, in quanto per metà risulterebbe confiscato e per l’altra metà sarebbe in amministrazione giudiziaria.
Al riguardo la sentenza giudica “criticabile” l’impostazione di metodo dei ricorrenti , affermando che il ricorso è inficiato da una visione astratta dell'idoneità dei locali, che non considera né i caratteri e le dimensioni degli stessi, né l'impegno economico necessario per apprestare l'esercizio farmaceutico previo eventuale frazionamento nei locali sovradimensionati, né l'alea relativa alla riconversione edilizia ed al cambio di destinazione d'uso.
Quanto al fatto che, con la riperimetrazione, i titolari della zona riperimetrata si avvicinano al centro abitato allontanandosi dalla zona rurale loro assegnata, il TAR indica che ciò è conforme all'interesse pubblico, visto che consente l'apertura di una farmacia che, sennò, rimarrebbe sulla carta, con pregiudizio ancora più grave per i cittadini della zona rurale, che dovrebbero percorrere ben più strada per recarsi nel centro ad approvvigionarsi dei farmaci necessari.
Per ciò che concerne, infine, la tesi dei ricorrenti secondo cui la farmacia dovrebbe essere dichiarata soprannumeraria e soppressa, il TAR rammenta l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non possono essere soppresse le sedi che risultano già assegnate a nuovi titolari che, se non hanno ancora proceduto ad aprire la farmacia, è stato per cause peraltro di forza maggiore. In relazione a tale ultimo profilo, alla luce del motivo di ricorso mediante cui viene asserito l'obbligo di adottare un atto di decadenza nei confronti dei nuovi assegnatari, il Collegio ricorda che la natura sanzionatoria della decadenza presuppone un'inerzia imputabile agli stessi che però nel caso di specie non è ravvisabile poiché ad impossibilia nemo tenetur.
In definitiva la sentenza adotta una condivisibile impostazione sostanziale, che lega strettamente il concetto di disponibilità a quello di adeguatezza, escludendo soluzioni meramente teoriche, o eccessivamente gravose o significativamente aleatorie.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/sentenza del 14 aprile 2026
Riperimetrazione per mancanza locali: soltanto la destinazione d’uso C1 (commerciale) consente l’esercizio di una farmacia, in mancanza occorre riperimetrare
La pronuncia del TAR Palermo mette bene a fuoco la ratio del requisito dei locali idonei, chiarendo che l’“indisponibilità” non va intesa in senso meramente materiale (assenza fisica di immobili), ma soprattutto in senso qualitativo e giuridico, cioè come mancanza di locali effettivamente adeguati all’esercizio farmaceutico.
Massima
Farmacia – riperimetrazione – mancanza di locali con destinazione d'uso C1 – disponibilità di locali con destinazione d'uso C2 e C3 – irrilevanza – inidoneità urbanistica – obbligo di riperimetrazione
Il TAR Palermo si pronuncia su un tema affrontato negli ultimi tempi di frequente dalla giustizia amministrativa: gli effetti che ne derivano dall'indisponibilità di locali idonei all'apertura della farmacia nella zona assegnata.
In questo caso il Comune, riconoscendo la mancanza di locali disponibili, adotta un nuovo atto di riperimetrazione, ma i titolari di una farmacia limitrofa impugnano l'atto.
Il Collegio innanzitutto reputa corretto in linea di principio l'operato del Comune, asserendo che in caso di assoluta e oggettiva impossibilità a trovare un locale idoneo nella sede originaria, il Comune deve rivedere i confini territoriali della sede per consentire l’apertura di una nuova farmacia all’assegnatario, anche se ciò significhi assegnargli una sede in posizione meno periferica rispetto all'origine.
Nel merito, poi, la sentenza rigetta il ricorso esplorando alcune possibili varianti, prospettate dai ricorrenti, riguardo ai locali idonei, e concludendo per la legittimità dell'operato comunale.
In primo luogo il Collegio, riguardo all'esistenza di locali aventi destinazione d'uso C2 e C3, indica che gli stessi sono inidonei e non adeguati alle esigenze normative e commerciali di una farmacia: l'inidoneità non va rinvenuta nella semplice necessità di lavori di adeguamento e manutenzione (il che di per sé non determina l'inidoneità dei locali, come ha pure affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2034/2023), ma va riscontrata proprio nell'inadeguatezza della destinazione d'uso.
Al riguardo la sentenza stabilisce che “La necessità di eventuali “interventi di adeguamento e manutenzione” non può confondersi con la chiara e attuale inidoneità urbanistica degli indicati immobili di categoria C2 e C3 ad allocare una farmacia. Solo la destinazione d’uso C1 (commerciale) consente l’esercizio di una farmacia, mentre non sono locali idonei quelli aventi destinazione d’uso diversa”.
Nel caso specifico il TAR ha condivisibilmente ritenuto non idoneo anche un altro locale individuato dai ricorrenti, perché ha ingresso “da strada di Piano di lottizzazione non urbanizzata”: secondo il Collegio correttamente il Comune ha proceduto a riperimetrare, non essendo possibile l’apertura di una farmacia in un locale che ha accesso da una via (di campagna) non urbanizzata.
Per quanto concerne un ulteriore locale individuato dai ricorrenti, il Collegio ne stabilisce l'inidoneità, visto che non solo è ampiamente sovradimensionato rispetto ad un normale esercizio farmaceutico, ma risulta pure di dubbia situazione legale, in quanto per metà risulterebbe confiscato e per l’altra metà sarebbe in amministrazione giudiziaria.
Al riguardo la sentenza giudica “criticabile” l’impostazione di metodo dei ricorrenti , affermando che il ricorso è inficiato da una visione astratta dell'idoneità dei locali, che non considera né i caratteri e le dimensioni degli stessi, né l'impegno economico necessario per apprestare l'esercizio farmaceutico previo eventuale frazionamento nei locali sovradimensionati, né l'alea relativa alla riconversione edilizia ed al cambio di destinazione d'uso.
Quanto al fatto che, con la riperimetrazione, i titolari della zona riperimetrata si avvicinano al centro abitato allontanandosi dalla zona rurale loro assegnata, il TAR indica che ciò è conforme all'interesse pubblico, visto che consente l'apertura di una farmacia che, sennò, rimarrebbe sulla carta, con pregiudizio ancora più grave per i cittadini della zona rurale, che dovrebbero percorrere ben più strada per recarsi nel centro ad approvvigionarsi dei farmaci necessari.
Per ciò che concerne, infine, la tesi dei ricorrenti secondo cui la farmacia dovrebbe essere dichiarata soprannumeraria e soppressa, il TAR rammenta l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non possono essere soppresse le sedi che risultano già assegnate a nuovi titolari che, se non hanno ancora proceduto ad aprire la farmacia, è stato per cause peraltro di forza maggiore. In relazione a tale ultimo profilo, alla luce del motivo di ricorso mediante cui viene asserito l'obbligo di adottare un atto di decadenza nei confronti dei nuovi assegnatari, il Collegio ricorda che la natura sanzionatoria della decadenza presuppone un'inerzia imputabile agli stessi che però nel caso di specie non è ravvisabile poiché ad impossibilia nemo tenetur.
In definitiva la sentenza adotta una condivisibile impostazione sostanziale, che lega strettamente il concetto di disponibilità a quello di adeguatezza, escludendo soluzioni meramente teoriche, o eccessivamente gravose o significativamente aleatorie.
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