Se il Comune istituisce una farmacia espressamente per l'assistenza a frazioni rurali, non può estenderne la zona a ridosso del centro abitato
Qualora dalla lettura delle motivazioni della delibera comunale risulti che la finalità della nuova farmacia istituita sia quella di erogare assistenza alle sole frazioni rurali, è contraddittorio che il perimetro della zona assegnata si estenda fino a comprendere una parte del centro abitato
Massima
Farmacia – istituzione – motivazione - esigenza di esclusiva assistenza delle frazioni rurali – estensione del perimetro della zona a ridosso del centro abitato – contraddittorietà - illegittimità
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 27/2012 un Comune istituisce una nuova farmacia con una delibera nella quale si legge che la finalità di tale istituzione è quella di assicurare l'assistenza farmaceutica congiunta a due frazioni rurali. Il confine del perimetro della zona assegnata, tuttavia, si estende fino a ridosso del centro abitato.
La titolare della farmacia urbana, che vede la propria zona ridotta a favore della neoistituita farmacia e teme una diminuzione del fatturato a seguito dello sviamento di clientela, impugna la delibera censurando la decisione di estendere la zona della nuova farmacia fino al centro abitato e ne ottiene l'annullamento.
Il Collegio rileva infatti che dalla lettura della motivazione delle delibera di istituzione della nuova farmacia si ricava che l'obiettivo del Comune è quello di assicurare l'assistenza congiunta a due frazioni rurali. A tal proposito la sentenza indica che, se questa è l'intenzione espressa dal Comune, si palesa contraddittorio portare i confini della nuova sede addirittura a ridosso del centro abitato, perché in tal modo si pone in condizione il nuovo assegnatario di aprire lì la farmacia, così frustrando l'assistenza esclusiva congiunta alle due frazioni rurali.
In buona sostanza la sentenza certifica che il primo criterio per la dislocazione delle sedi sul territorio è quello dell'equa distribuzione delle sedi e non quello dell'istituzione nei luoghi scarsamente abitati, però se il Comune si è autolimitato stabilendo di voler garantire l'assistenza farmaceutica nelle sole frazioni rurali (e non, quindi, nel luogo del centro abitato più prossimo alle frazioni rurali), la decisione di estendere la zona della farmacia fino al centro abitato stride con le motivazioni a monte.
Il Comune nel giudizio si è difeso anche facendo rilevare che si è inteso estendere la zona a ridosso del centro abitato perché è un punto di alta potenzialità e quindi necessita di assistenza farmaceutica visto che è in corso di apertura una Casa della Salute e perché la strada provinciale che la lambisce è intensamente frequentata, ma il Collegio correttamente rileva che di tali motivazioni non v'è traccia nella delibera istitutiva, non essendo ammessa l'eterointegrazione mediante atti difensivi.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 25 settembre 2023
Se il Comune istituisce una farmacia espressamente per l'assistenza a frazioni rurali, non può estenderne la zona a ridosso del centro abitato
Qualora dalla lettura delle motivazioni della delibera comunale risulti che la finalità della nuova farmacia istituita sia quella di erogare assistenza alle sole frazioni rurali, è contraddittorio che il perimetro della zona assegnata si estenda fino a comprendere una parte del centro abitato
Massima
Farmacia – istituzione – motivazione - esigenza di esclusiva assistenza delle frazioni rurali – estensione del perimetro della zona a ridosso del centro abitato – contraddittorietà - illegittimità
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 27/2012 un Comune istituisce una nuova farmacia con una delibera nella quale si legge che la finalità di tale istituzione è quella di assicurare l'assistenza farmaceutica congiunta a due frazioni rurali. Il confine del perimetro della zona assegnata, tuttavia, si estende fino a ridosso del centro abitato.
La titolare della farmacia urbana, che vede la propria zona ridotta a favore della neoistituita farmacia e teme una diminuzione del fatturato a seguito dello sviamento di clientela, impugna la delibera censurando la decisione di estendere la zona della nuova farmacia fino al centro abitato e ne ottiene l'annullamento.
Il Collegio rileva infatti che dalla lettura della motivazione delle delibera di istituzione della nuova farmacia si ricava che l'obiettivo del Comune è quello di assicurare l'assistenza congiunta a due frazioni rurali. A tal proposito la sentenza indica che, se questa è l'intenzione espressa dal Comune, si palesa contraddittorio portare i confini della nuova sede addirittura a ridosso del centro abitato, perché in tal modo si pone in condizione il nuovo assegnatario di aprire lì la farmacia, così frustrando l'assistenza esclusiva congiunta alle due frazioni rurali.
In buona sostanza la sentenza certifica che il primo criterio per la dislocazione delle sedi sul territorio è quello dell'equa distribuzione delle sedi e non quello dell'istituzione nei luoghi scarsamente abitati, però se il Comune si è autolimitato stabilendo di voler garantire l'assistenza farmaceutica nelle sole frazioni rurali (e non, quindi, nel luogo del centro abitato più prossimo alle frazioni rurali), la decisione di estendere la zona della farmacia fino al centro abitato stride con le motivazioni a monte.
Il Comune nel giudizio si è difeso anche facendo rilevare che si è inteso estendere la zona a ridosso del centro abitato perché è un punto di alta potenzialità e quindi necessita di assistenza farmaceutica visto che è in corso di apertura una Casa della Salute e perché la strada provinciale che la lambisce è intensamente frequentata, ma il Collegio correttamente rileva che di tali motivazioni non v'è traccia nella delibera istitutiva, non essendo ammessa l'eterointegrazione mediante atti difensivi.
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