Soltanto producendo in giudizio documenti contabili può provarsi che dalla riduzione del perimetro della zona sia derivato un danno
L'affermazione secondo cui la riduzione della propria zona ha causato la riduzione dell'utenza della farmacia, va supportata da documentazione contabile, perché solo così si forniscono elementi probatori capaci di comprovare che dalla modifica del perimetro sia derivato un effettivo danno
Massima
Farmacia – riduzione del perimetro della zona – ricorso – riduzione dell'utenza della farmacia – necessità di supporto probatorio capace di dimostrare il danno economico – mancanza – infondatezza del ricorso
L'asserita mancanza di locali disponibili all'interno della propria zona, fa si che una titolare chieda ed ottenga dal Comune la ridefinizione del perimetro della stessa zona al fine di poter aprire la propria farmacia in un locale idoneo sito in una porzione di territorio inclulsa nella zona della farmacia limitrofa.
La titolare della farmacia la cui zona viene ridotta dalle modifiche apportate dal Comune contesta tale operazione e ricorre al TAR sostenendo, mediante documentazione, che vi sono locali disponibili nella zona originaria che, quindi, non necessitava di riperimetrazione.
Dopo che è avvenuta l'apertura della nuova sede all'interno della zona riperimetrata e, più precisamente nella porzione di territorio sottratta alla farmacia limitrofa, il TAR Roma annulla con sentenza gli atti impugnati (vedi sentenza del 22 gennaio 2024 in questa rivista) giacché il Comune avrebbe dovuto effettuare un'istruttoria più approfondita, ma il Consiglio di Stato in appello, con questa sentenza, annulla la precedente pronuncia del TAR.
Probabilmente la decisione finale ed il sintetico ragionamento del Collegio risentono del fatto che, oramai, la farmacia della titolare controinteressata era stata già aperta, visto che la parte motiva della sentenza appare oltremodo sostanzialista: la distanza tra le due farmacie è comunque superiore ai duecento metri, sono stati acquisiti pareri favorevoli di ASL e Ordine dei farmacisti, non sono stati forniti in giudizio documenti contabili capaci di dimostrare che dalla riduzione della zona è conseguita una riduzione del fatturato.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 19 luglio 2024
Soltanto producendo in giudizio documenti contabili può provarsi che dalla riduzione del perimetro della zona sia derivato un danno
L'affermazione secondo cui la riduzione della propria zona ha causato la riduzione dell'utenza della farmacia, va supportata da documentazione contabile, perché solo così si forniscono elementi probatori capaci di comprovare che dalla modifica del perimetro sia derivato un effettivo danno
Massima
Farmacia – riduzione del perimetro della zona – ricorso – riduzione dell'utenza della farmacia – necessità di supporto probatorio capace di dimostrare il danno economico – mancanza – infondatezza del ricorso
L'asserita mancanza di locali disponibili all'interno della propria zona, fa si che una titolare chieda ed ottenga dal Comune la ridefinizione del perimetro della stessa zona al fine di poter aprire la propria farmacia in un locale idoneo sito in una porzione di territorio inclulsa nella zona della farmacia limitrofa.
La titolare della farmacia la cui zona viene ridotta dalle modifiche apportate dal Comune contesta tale operazione e ricorre al TAR sostenendo, mediante documentazione, che vi sono locali disponibili nella zona originaria che, quindi, non necessitava di riperimetrazione.
Dopo che è avvenuta l'apertura della nuova sede all'interno della zona riperimetrata e, più precisamente nella porzione di territorio sottratta alla farmacia limitrofa, il TAR Roma annulla con sentenza gli atti impugnati (vedi sentenza del 22 gennaio 2024 in questa rivista) giacché il Comune avrebbe dovuto effettuare un'istruttoria più approfondita, ma il Consiglio di Stato in appello, con questa sentenza, annulla la precedente pronuncia del TAR.
Probabilmente la decisione finale ed il sintetico ragionamento del Collegio risentono del fatto che, oramai, la farmacia della titolare controinteressata era stata già aperta, visto che la parte motiva della sentenza appare oltremodo sostanzialista: la distanza tra le due farmacie è comunque superiore ai duecento metri, sono stati acquisiti pareri favorevoli di ASL e Ordine dei farmacisti, non sono stati forniti in giudizio documenti contabili capaci di dimostrare che dalla riduzione della zona è conseguita una riduzione del fatturato.
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