Somministrazione di farmaci da parte dell'assistente infermiere: è legittimo il DPCM 28 febbraio 2025, ma l'attività resta sotto la supervisione dell'infermiere
La somministrazione dei farmaci non determina una sovrapposizione con le competenze dell'infermiere, poiché l'assistente opera in situazioni standardizzate e a bassa discrezionalità, sulla base della preventiva valutazione e sotto la supervisione dell'infermiere
Massima
Medicinale – somministrazione da parte dell'assistente infermiere – DPCM 28 febbraio 2025 – preventiva vlutazione e supervisione dell'infermiere - legittimità
Il TAR Roma respinge giacché inammissibile e, comunque, infondato il ricorso proposto da un'associazione sindacale degli infermieri contro il DPCM 28 febbraio 2025, con il quale è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 istitutivo del nuovo profilo professionale dell'assistente infermiere.
In primo luogo il Collegio dichiara inammissibile il ricorso in quanto un'associazione rappresentativa di una categoria non può agire a tutela di posizioni individuali o di interessi riferibili soltanto a una parte degli iscritti, ma è legittimata a far valere soltanto le prerogative dell'associazione quale ente esponenziale e gli interessi collettivi della categoria unitariamente considerata.
Nel giudizio, tale omogeneità di interessi non è ravvisabile, posto che l'interesse all'annullamento della disciplina dell'assistente infermiere non può essere considerato comune a tutti gli appartenenti alla categoria rappresentata. La stessa costituzione in giudizio, ad opponendum, della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche costituisce, secondo il TAR, un elemento sintomatico della possibile contrapposizione degli interessi all'interno dell'area professionale interessata.
A ciò si aggiunge un'ulteriore, autonoma ragione di inammissibilità: il sindacato ricorrente aveva sottoscritto il CCNL di comparto nel quale era previsto il profilo dell'assistente infermiere. Tale circostanza, rileva il Collegio, assume rilievo ai fini della verifica dell'interesse a ricorrere, posto che la stessa organizzazione sindacale aveva partecipato alla formazione della disciplina contrattuale nella quale il nuovo profilo professionale era contemplato.
Il TAR, tuttavia, ritiene pure il ricorso infondato nel merito.
La censura centrale del sindacato muoveva dalla ritenuta sovrapposizione tra le competenze dell'assistente infermiere e quelle proprie dell'infermiere professionista. Secondo la ricorrente, il nuovo profilo avrebbe infatti consentito a un operatore privo di laurea e di iscrizione all'albo professionale di svolgere attività di natura propriamente sanitaria, tradizionalmente riconducibili alla professione infermieristica.
Il TAR non condivide tale impostazione e ricostruisce il rapporto tra le due figure professionali muovendo dall'art. 1 del d.m. n. 739/1994, che definisce l'infermiere come il professionista responsabile dell'assistenza generale infermieristica, sottolineando che egli agisce in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali e che, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
È proprio in tale previsione che il Collegio individua il fondamento dell'utilizzazione dell'assistente infermiere. La nuova figura non viene infatti configurata come un professionista sanitario dotato di una propria sfera di autonomia, ma come un operatore di interesse sanitario destinato a operare quale ausilio dell'infermiere e sulla base delle indicazioni da quest'ultimo impartite.
La distinzione, secondo il TAR, deve essere ricercata soprattutto nel diverso grado di autonomia decisionale. L'Accordo Stato-Regioni limita infatti l'intervento dell'assistente infermiere alle situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione. Tale previsione viene valorizzata dal Collegio come elemento decisivo per escludere una sovrapposizione tra i due profili: l'assistente infermiere non è chiamato a individuare autonomamente i bisogni assistenziali del paziente né a elaborare il relativo piano assistenziale, ma ad eseguire attività previamente individuate nell'ambito della valutazione e della supervisione dell'infermiere.
Particolarmente significativo è l'esempio richiamato dalla sentenza con riguardo alla somministrazione dei farmaci, che costituiva uno degli aspetti maggiormente contestati dalla ricorrente. L'Allegato 1 all'Accordo consente all'assistente infermiere, in situazioni di stabilità clinica e nell'ambito di trattamenti cronici, di preparare e far assumere determinati farmaci e, per altre modalità di somministrazione, di operare previa valutazione delle condizioni clinico-assistenziali da parte dell'infermiere e sotto la sua supervisione.
È proprio la necessità di tale preventiva valutazione che, secondo il TAR, impedisce di qualificare l'attività dell'assistente come esercizio autonomo di una funzione propria dell'infermiere. L'attività materiale può dunque essere svolta dall'assistente, ma la decisione professionale che ne costituisce il presupposto rimane riservata all'infermiere.
La pronuncia valorizza, pertanto, una distinzione tra attività materiale e responsabilità professionale, evitando di considerare automaticamente riservata all'infermiere ogni attività avente natura sanitaria. Ciò che rileva, nella ricostruzione del Collegio, è piuttosto il livello di autonomia con il quale l'attività viene esercitata: l'assistente infermiere può svolgere determinate prestazioni anche di contenuto sanitario, ma non può autonomamente decidere se, come e quando esse debbano essere effettuate.
La conclusione del TAR è quindi netta: il nuovo profilo non attribuisce all'assistente infermiere attività di esclusiva competenza dell'infermiere, ma introduce una figura di supporto che si inserisce nell'organizzazione dell'assistenza sotto la direzione e la supervisione del professionista infermiere.
La sentenza assume così particolare interesse perché, pur senza procedere a una puntuale ricostruzione di tutte le competenze attribuite dal nuovo profilo, individua nel difetto di autonomia decisionale e nella necessaria supervisione dell'infermiere il criterio fondamentale per distinguere le rispettive sfere professionali. È su questo elemento, più che sulla natura astrattamente sanitaria delle singole prestazioni, che viene fondata la compatibilità dell'assistente infermiere con l'ordinamento della professione infermieristica.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 14 agosto 2026
Somministrazione di farmaci da parte dell'assistente infermiere: è legittimo il DPCM 28 febbraio 2025, ma l'attività resta sotto la supervisione dell'infermiere
La somministrazione dei farmaci non determina una sovrapposizione con le competenze dell'infermiere, poiché l'assistente opera in situazioni standardizzate e a bassa discrezionalità, sulla base della preventiva valutazione e sotto la supervisione dell'infermiere
Massima
Medicinale – somministrazione da parte dell'assistente infermiere – DPCM 28 febbraio 2025 – preventiva vlutazione e supervisione dell'infermiere - legittimità
Il TAR Roma respinge giacché inammissibile e, comunque, infondato il ricorso proposto da un'associazione sindacale degli infermieri contro il DPCM 28 febbraio 2025, con il quale è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 istitutivo del nuovo profilo professionale dell'assistente infermiere.
In primo luogo il Collegio dichiara inammissibile il ricorso in quanto un'associazione rappresentativa di una categoria non può agire a tutela di posizioni individuali o di interessi riferibili soltanto a una parte degli iscritti, ma è legittimata a far valere soltanto le prerogative dell'associazione quale ente esponenziale e gli interessi collettivi della categoria unitariamente considerata.
Nel giudizio, tale omogeneità di interessi non è ravvisabile, posto che l'interesse all'annullamento della disciplina dell'assistente infermiere non può essere considerato comune a tutti gli appartenenti alla categoria rappresentata. La stessa costituzione in giudizio, ad opponendum, della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche costituisce, secondo il TAR, un elemento sintomatico della possibile contrapposizione degli interessi all'interno dell'area professionale interessata.
A ciò si aggiunge un'ulteriore, autonoma ragione di inammissibilità: il sindacato ricorrente aveva sottoscritto il CCNL di comparto nel quale era previsto il profilo dell'assistente infermiere. Tale circostanza, rileva il Collegio, assume rilievo ai fini della verifica dell'interesse a ricorrere, posto che la stessa organizzazione sindacale aveva partecipato alla formazione della disciplina contrattuale nella quale il nuovo profilo professionale era contemplato.
Il TAR, tuttavia, ritiene pure il ricorso infondato nel merito.
La censura centrale del sindacato muoveva dalla ritenuta sovrapposizione tra le competenze dell'assistente infermiere e quelle proprie dell'infermiere professionista. Secondo la ricorrente, il nuovo profilo avrebbe infatti consentito a un operatore privo di laurea e di iscrizione all'albo professionale di svolgere attività di natura propriamente sanitaria, tradizionalmente riconducibili alla professione infermieristica.
Il TAR non condivide tale impostazione e ricostruisce il rapporto tra le due figure professionali muovendo dall'art. 1 del d.m. n. 739/1994, che definisce l'infermiere come il professionista responsabile dell'assistenza generale infermieristica, sottolineando che egli agisce in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali e che, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
È proprio in tale previsione che il Collegio individua il fondamento dell'utilizzazione dell'assistente infermiere. La nuova figura non viene infatti configurata come un professionista sanitario dotato di una propria sfera di autonomia, ma come un operatore di interesse sanitario destinato a operare quale ausilio dell'infermiere e sulla base delle indicazioni da quest'ultimo impartite.
La distinzione, secondo il TAR, deve essere ricercata soprattutto nel diverso grado di autonomia decisionale. L'Accordo Stato-Regioni limita infatti l'intervento dell'assistente infermiere alle situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione. Tale previsione viene valorizzata dal Collegio come elemento decisivo per escludere una sovrapposizione tra i due profili: l'assistente infermiere non è chiamato a individuare autonomamente i bisogni assistenziali del paziente né a elaborare il relativo piano assistenziale, ma ad eseguire attività previamente individuate nell'ambito della valutazione e della supervisione dell'infermiere.
Particolarmente significativo è l'esempio richiamato dalla sentenza con riguardo alla somministrazione dei farmaci, che costituiva uno degli aspetti maggiormente contestati dalla ricorrente. L'Allegato 1 all'Accordo consente all'assistente infermiere, in situazioni di stabilità clinica e nell'ambito di trattamenti cronici, di preparare e far assumere determinati farmaci e, per altre modalità di somministrazione, di operare previa valutazione delle condizioni clinico-assistenziali da parte dell'infermiere e sotto la sua supervisione.
È proprio la necessità di tale preventiva valutazione che, secondo il TAR, impedisce di qualificare l'attività dell'assistente come esercizio autonomo di una funzione propria dell'infermiere. L'attività materiale può dunque essere svolta dall'assistente, ma la decisione professionale che ne costituisce il presupposto rimane riservata all'infermiere.
La pronuncia valorizza, pertanto, una distinzione tra attività materiale e responsabilità professionale, evitando di considerare automaticamente riservata all'infermiere ogni attività avente natura sanitaria. Ciò che rileva, nella ricostruzione del Collegio, è piuttosto il livello di autonomia con il quale l'attività viene esercitata: l'assistente infermiere può svolgere determinate prestazioni anche di contenuto sanitario, ma non può autonomamente decidere se, come e quando esse debbano essere effettuate.
La conclusione del TAR è quindi netta: il nuovo profilo non attribuisce all'assistente infermiere attività di esclusiva competenza dell'infermiere, ma introduce una figura di supporto che si inserisce nell'organizzazione dell'assistenza sotto la direzione e la supervisione del professionista infermiere.
La sentenza assume così particolare interesse perché, pur senza procedere a una puntuale ricostruzione di tutte le competenze attribuite dal nuovo profilo, individua nel difetto di autonomia decisionale e nella necessaria supervisione dell'infermiere il criterio fondamentale per distinguere le rispettive sfere professionali. È su questo elemento, più che sulla natura astrattamente sanitaria delle singole prestazioni, che viene fondata la compatibilità dell'assistente infermiere con l'ordinamento della professione infermieristica.
Normativa
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