Sono inammissibili i ricorsi proposti avverso gli atti in materia di farmacie adottati dal Comune limitrofo (eccetto quelli sulla violazione della distanza dei 200 metri)
Il titolare di farmacia di un Comune non è legittimato ad impugnare la pianta organica e comunque le scelte in materia di farmacie del Comune confinante, a meno che non denunci la violazione della distanza minima dei duecento metri
Massima
Farmacia – ricorso avverso scelte programmatorie adottate dal Comune confinante – motivi di ricorso diversi dalla violazione della distanza minima dei duecento metri – inammissibilità
Il TAR Ancona, dopo la recente sentenza del 21 giugno 2024 (vedi in questa rivista), in cui aveva stabilito che sono inammissibili tutti i ricorsi proposti avverso le scelte in materia di farmacie dei Comuni confinanti, a meno che non riguardino la violazione della distanza minima dei duecento metri, con la presente pronuncia ribadisce il principio.
La vicenda riguarda la decisione di un Comune che, una volta annessa al proprio territorio una frazione in precedenza facente parte di un altro Comune e dotata di farmacia, decide di mantenere come soprannumeraria invece di sopprimerla una delle due farmacie istituite sulla base dei dati demografici (e delle farmacie esistenti) precedentemente all'inglobamento della detta frazione.
Tale decisione viene impugnata dal titolare di una farmacia sita in un Comune terzo, confinante, che evidentemente ritiene di essere danneggiato dal surplus di farmacie del Comune limitrofo.
Il TAR Ancona però respinge il ricorso richiamando, come precedenti in materia, due pronunce del TAR Roma del 2017 e rilevando che la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente, anche se in astratto possa apparire meritevole di giuridica protezione, in concreto non lo è per una serie di motivi.
Il primo di essi si rinviene nel mero dato normativo: l'art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968 ha infatti inequivocabilmente assegnato al Comune il potere di decidere in materia di pianta organica farmaceutica; se il legislatore, allora, nel modificare le norme nel 2012 con la “legge cresci Italia” ha ritenuto di non individuare una funzione di coordinamento delle piante organiche a favore della Regione, è evidentemente perché ha voluto che ogni Comune decidesse liberamente, senza che alcun vincolo derivasse dalle decisioni degli altri Comuni confinanti.
Un secondo motivo si riferisce, poi, al fatto che sono sempre legittimati all'impugnativa quei farmacisti che hanno visto la propria zona ridursi a causa dell'istituzione di una nuova sede; quando però l'istituzione non può ridurre una zona farmaceutica perché quest'ultima fa parte di un Comune diverso, ne discende l'inammissibilità del ricorso proposto dal titolare, visto che la sua zona non è stata in alcun modo ridotta.
In buona sostanza la sentenza certifica che è del tutto irrilevante il numero delle farmacie del Comune confinante e la loro dislocazione (con la sola eccezione della violazione dei 200 metri di distanza), atteso che, in primo luogo, ogni Comune è libero di determinarsi ed, in secondo luogo, che non essendo possibile la riduzione della zona del farmacista operativo in un diverso Comune, non vi è conseguentemente alcuna legittimazione per l'impugnativa.
La sentenza nella parte finale affronta comunque anche il merito del ricorso, reputandolo infondato.
Secondo il TAR, infatti, una volta che è stata approvata la graduatoria del concorso, dal punto di vista della tutela delle aspettative dei partecipanti al concorso risultati vincitori, la sede messa a concorso deve considerarsi a loro spettante diventando assimilabile ad una sede già occupata. Peraltro la sentenza, richiamando un diverso orientamento, sottolinea che se il bando non prevede la possibilità di soppressione delle sedi divenute soprannumerarie nelle more del concorso, tale soppressione non è consentita o, comunque, quantomeno non è obbligatoria.
Riguardo alla tesi secondo cui è facoltativa la soppressione della farmacia soprannumeraria per perdita del quorum nelle more del concorso, è opportuno richiamare la sentenza del TAR Napoli del 3 aprile 2024 (vedi in questa rivista).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Ancona/sentenza del 29 aprile 2025
Sono inammissibili i ricorsi proposti avverso gli atti in materia di farmacie adottati dal Comune limitrofo (eccetto quelli sulla violazione della distanza dei 200 metri)
Il titolare di farmacia di un Comune non è legittimato ad impugnare la pianta organica e comunque le scelte in materia di farmacie del Comune confinante, a meno che non denunci la violazione della distanza minima dei duecento metri
Massima
Farmacia – ricorso avverso scelte programmatorie adottate dal Comune confinante – motivi di ricorso diversi dalla violazione della distanza minima dei duecento metri – inammissibilità
Il TAR Ancona, dopo la recente sentenza del 21 giugno 2024 (vedi in questa rivista), in cui aveva stabilito che sono inammissibili tutti i ricorsi proposti avverso le scelte in materia di farmacie dei Comuni confinanti, a meno che non riguardino la violazione della distanza minima dei duecento metri, con la presente pronuncia ribadisce il principio.
La vicenda riguarda la decisione di un Comune che, una volta annessa al proprio territorio una frazione in precedenza facente parte di un altro Comune e dotata di farmacia, decide di mantenere come soprannumeraria invece di sopprimerla una delle due farmacie istituite sulla base dei dati demografici (e delle farmacie esistenti) precedentemente all'inglobamento della detta frazione.
Tale decisione viene impugnata dal titolare di una farmacia sita in un Comune terzo, confinante, che evidentemente ritiene di essere danneggiato dal surplus di farmacie del Comune limitrofo.
Il TAR Ancona però respinge il ricorso richiamando, come precedenti in materia, due pronunce del TAR Roma del 2017 e rilevando che la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente, anche se in astratto possa apparire meritevole di giuridica protezione, in concreto non lo è per una serie di motivi.
Il primo di essi si rinviene nel mero dato normativo: l'art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968 ha infatti inequivocabilmente assegnato al Comune il potere di decidere in materia di pianta organica farmaceutica; se il legislatore, allora, nel modificare le norme nel 2012 con la “legge cresci Italia” ha ritenuto di non individuare una funzione di coordinamento delle piante organiche a favore della Regione, è evidentemente perché ha voluto che ogni Comune decidesse liberamente, senza che alcun vincolo derivasse dalle decisioni degli altri Comuni confinanti.
Un secondo motivo si riferisce, poi, al fatto che sono sempre legittimati all'impugnativa quei farmacisti che hanno visto la propria zona ridursi a causa dell'istituzione di una nuova sede; quando però l'istituzione non può ridurre una zona farmaceutica perché quest'ultima fa parte di un Comune diverso, ne discende l'inammissibilità del ricorso proposto dal titolare, visto che la sua zona non è stata in alcun modo ridotta.
In buona sostanza la sentenza certifica che è del tutto irrilevante il numero delle farmacie del Comune confinante e la loro dislocazione (con la sola eccezione della violazione dei 200 metri di distanza), atteso che, in primo luogo, ogni Comune è libero di determinarsi ed, in secondo luogo, che non essendo possibile la riduzione della zona del farmacista operativo in un diverso Comune, non vi è conseguentemente alcuna legittimazione per l'impugnativa.
La sentenza nella parte finale affronta comunque anche il merito del ricorso, reputandolo infondato.
Secondo il TAR, infatti, una volta che è stata approvata la graduatoria del concorso, dal punto di vista della tutela delle aspettative dei partecipanti al concorso risultati vincitori, la sede messa a concorso deve considerarsi a loro spettante diventando assimilabile ad una sede già occupata. Peraltro la sentenza, richiamando un diverso orientamento, sottolinea che se il bando non prevede la possibilità di soppressione delle sedi divenute soprannumerarie nelle more del concorso, tale soppressione non è consentita o, comunque, quantomeno non è obbligatoria.
Riguardo alla tesi secondo cui è facoltativa la soppressione della farmacia soprannumeraria per perdita del quorum nelle more del concorso, è opportuno richiamare la sentenza del TAR Napoli del 3 aprile 2024 (vedi in questa rivista).
Normativa
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