Sospensione dall'esercizio della professione medica per inosservanza dell'obbligo vaccinale: la giurisdizione è del giudice ordinario
E' inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto al TAR contro l'atto dell'Ordine dei Medici che rinnova la sospensione dall'esercizio professionale per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale
Massima
Medicinale – obbligo vaccinale – mancato assolvimento da parte di un esercente la professione medica – sospensione dall'esercizio disposta dall'Ordine professionale – ricorso al giudice amministrativo – difetto di giurisdizione – inammissibilità
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dichiara la ripresa di efficacia della sospensione dall'esercizio professionale nel caso il sanitario non dovesse provvedere alla vaccinazione entro un termine prefissato ed il detto sanitario ricorre al TAR avverso tale provvedimento, impugnando anche la Circolare del Ministero della Salute del 24.12.2021
Ma il TAR dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
Com'è noto l’art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 76/2021, ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, rimettendo all’azienda sanitaria locale competente l’accertamento dell’inosservanza del predetto obbligo, che comporta la sospensione dallo svolgimento di mansioni che implicano contatti interpersonali o possono determinare, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
A seguito dell'adozione dell'atto ordinistico e del successivo suddetto ricorso, il TAR Roma ripercorre con estrema precisione l'evoluzione della giurisprudenza per ciò che concerne la giurisdizione e, quindi, l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 29 settembre 2022 n. 28429, secondo cui “nessun potere discrezionale è attribuito alla pubblica amministrazione nella conformazione del diritto all’esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento - e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile - viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell’obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 76 del 2021), le quali […] stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica amministrazione […] deve soltanto dare mera attuazione”, la successiva ordinanza della Cassazione civile Sezioni Unite n. 28474/2024, la sentenza della Corte Costituzionale n. 16 del 2023, che ha negato l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR della Lombardia proprio sul presupposto dell’assenza della giurisdizione del giudice amministrativo, stabilendo che “è evidente … la carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia relativa alla sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, che … ‘discende, in modo automatico’ dall’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, configurato come ‘requisito essenziale’ imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure” - nonché ai più recenti orientamenti espressi dalla stessa giurisprudenza amministrativa”.
Proprio di recente hanno dichiarato il difetto di giurisdizione in materia anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1199/2025, il TAR Torino con la sentenza n. 1066/2025 e il TAR Napoli con la sentenza n. 1780/2025.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 16 ottobre 2025
Sospensione dall'esercizio della professione medica per inosservanza dell'obbligo vaccinale: la giurisdizione è del giudice ordinario
E' inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto al TAR contro l'atto dell'Ordine dei Medici che rinnova la sospensione dall'esercizio professionale per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale
Massima
Medicinale – obbligo vaccinale – mancato assolvimento da parte di un esercente la professione medica – sospensione dall'esercizio disposta dall'Ordine professionale – ricorso al giudice amministrativo – difetto di giurisdizione – inammissibilità
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dichiara la ripresa di efficacia della sospensione dall'esercizio professionale nel caso il sanitario non dovesse provvedere alla vaccinazione entro un termine prefissato ed il detto sanitario ricorre al TAR avverso tale provvedimento, impugnando anche la Circolare del Ministero della Salute del 24.12.2021
Ma il TAR dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
Com'è noto l’art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 76/2021, ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, rimettendo all’azienda sanitaria locale competente l’accertamento dell’inosservanza del predetto obbligo, che comporta la sospensione dallo svolgimento di mansioni che implicano contatti interpersonali o possono determinare, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
A seguito dell'adozione dell'atto ordinistico e del successivo suddetto ricorso, il TAR Roma ripercorre con estrema precisione l'evoluzione della giurisprudenza per ciò che concerne la giurisdizione e, quindi, l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 29 settembre 2022 n. 28429, secondo cui “nessun potere discrezionale è attribuito alla pubblica amministrazione nella conformazione del diritto all’esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento - e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile - viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell’obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 76 del 2021), le quali […] stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica amministrazione […] deve soltanto dare mera attuazione”, la successiva ordinanza della Cassazione civile Sezioni Unite n. 28474/2024, la sentenza della Corte Costituzionale n. 16 del 2023, che ha negato l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR della Lombardia proprio sul presupposto dell’assenza della giurisdizione del giudice amministrativo, stabilendo che “è evidente … la carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia relativa alla sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, che … ‘discende, in modo automatico’ dall’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, configurato come ‘requisito essenziale’ imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure” - nonché ai più recenti orientamenti espressi dalla stessa giurisprudenza amministrativa”.
Proprio di recente hanno dichiarato il difetto di giurisdizione in materia anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1199/2025, il TAR Torino con la sentenza n. 1066/2025 e il TAR Napoli con la sentenza n. 1780/2025.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.