Stalli per la sosta delle farmacie: il Comune paga le spese legali se provvede al rilascio in ritardo, durante il processo dinanzi al TAR contro il silenzio
Il rilascio della concessione di uno stallo per la sosta dinanzi ad una farmacia, avvenuto a distanza di mesi dalla richiesta, e soltanto durante il processo relativo al silenzio inadempimento, comporta la condanna per il Comune a pagare le spese legali
Massima
Farmacia – istanza di concessone per stallo sosta – inerzia del Comune – ricorso per silenzio inadempimento – rilascio della concessione a distanza di mesi dall'istanza e nel corso del processo – cessata materia del contendere – condanna a carico del Comune delle spese legali
Un farmacista inoltra al Comune un'istanza di per la concessione di uno stallo per la sosta temporanea di veicoli, fruibile esclusivamente dagli utenti della farmacia, nei pressi della stessa, ma il Comune rimane inerte. Avverso il silenzio inadempimento, allora, il farmacista ricorre al TAR.
Nel corso del processo l'Amministrazione rilascia la concessione, a distanza di mesi dalla richiesta. Il farmacista, allora, chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo al ricorso proposto, ma insiste per la condanna alle spese legali, che il Collegio riconosce a carico del Comune.
L'art. 34 comma 5 c.p.a. infatti stabilisce che “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; come ha più volta statuito la giurisprudenza amministrativa “La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”(Consiglio di Stato Sezione V n. 302/2023). Alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, però, siccome essa discende dalla piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, si accompagna spesso anche la condanna alle spese legali: la giurisprudenza è costante nell'indicare che deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale e, cioè, che al giudice spetta il compito di decidere sul regime delle spese come se la controversia fosse decisa nel merito, ancorché con motivazione sommaria. In ogni caso, persino quando il Collegio stabilisce che sussistono giuste ragioni per compensare le spese, sulla parte tecnicamente soccombente ricade l’obbligo legale di rifondere al ricorrente gli importi del contributo unificato ex art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. n. 115/2002 (si veda sul punto TAR Roma Sez. Terza Ter n. 19445/2024).
La sentenza dunque costituisce un monito per le Amministrazioni a concludere i procedimenti amministrativi nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge, visto che il ritardo nell'adozione dei provvedimenti, qualora ciò avvenga nel corso di un processo dinanzi al TAR per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento, comporta l'esborso di somme, il che arreca un ingiusto danno all'erario.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/sentenza dell'11 novembre 2024
Stalli per la sosta delle farmacie: il Comune paga le spese legali se provvede al rilascio in ritardo, durante il processo dinanzi al TAR contro il silenzio
Il rilascio della concessione di uno stallo per la sosta dinanzi ad una farmacia, avvenuto a distanza di mesi dalla richiesta, e soltanto durante il processo relativo al silenzio inadempimento, comporta la condanna per il Comune a pagare le spese legali
Massima
Farmacia – istanza di concessone per stallo sosta – inerzia del Comune – ricorso per silenzio inadempimento – rilascio della concessione a distanza di mesi dall'istanza e nel corso del processo – cessata materia del contendere – condanna a carico del Comune delle spese legali
Un farmacista inoltra al Comune un'istanza di per la concessione di uno stallo per la sosta temporanea di veicoli, fruibile esclusivamente dagli utenti della farmacia, nei pressi della stessa, ma il Comune rimane inerte. Avverso il silenzio inadempimento, allora, il farmacista ricorre al TAR.
Nel corso del processo l'Amministrazione rilascia la concessione, a distanza di mesi dalla richiesta. Il farmacista, allora, chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo al ricorso proposto, ma insiste per la condanna alle spese legali, che il Collegio riconosce a carico del Comune.
L'art. 34 comma 5 c.p.a. infatti stabilisce che “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; come ha più volta statuito la giurisprudenza amministrativa “La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”(Consiglio di Stato Sezione V n. 302/2023). Alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, però, siccome essa discende dalla piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, si accompagna spesso anche la condanna alle spese legali: la giurisprudenza è costante nell'indicare che deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale e, cioè, che al giudice spetta il compito di decidere sul regime delle spese come se la controversia fosse decisa nel merito, ancorché con motivazione sommaria. In ogni caso, persino quando il Collegio stabilisce che sussistono giuste ragioni per compensare le spese, sulla parte tecnicamente soccombente ricade l’obbligo legale di rifondere al ricorrente gli importi del contributo unificato ex art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. n. 115/2002 (si veda sul punto TAR Roma Sez. Terza Ter n. 19445/2024).
La sentenza dunque costituisce un monito per le Amministrazioni a concludere i procedimenti amministrativi nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge, visto che il ritardo nell'adozione dei provvedimenti, qualora ciò avvenga nel corso di un processo dinanzi al TAR per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento, comporta l'esborso di somme, il che arreca un ingiusto danno all'erario.
Riferimenti
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