Stalli per sosta breve dei clienti della farmacia: va sospeso il diniego adottato dal Comune senza aver consentito al farmacista il proprio contributo partecipativo
Nel procedimento avviato ad istanza del farmacista di concessione di uno stallo per sosta breve dei clienti, occorre sempre consentire al farmacista di fornire il proprio contributo partecipativo prima di adottare un atto di diniego che, in mancanza di tanto, va sospeso nella sua efficacia
Massima
Farmacia – istanza per la concessione di stallo per sosta breve – diniego – obliterazione della fase di partecipazione procedimentale – istanza di sospensione dell'efficacia – accoglimento
I Comuni non possono respingere le istanze dei titolari di farmacia, volte ad ottenere la concessione per gli stalli di sosta breve per i clienti della farmacia, senza aver prima consentito ai titolari medesimi la partecipazione al procedimento.
É sulla base di questo principio che il TAR Potenza sospende l'efficacia di un provvedimento di diniego adottato dal Comandante della Polizia municipale di un Comune del potentino, giudicato illegittimo e quindi sospeso nella sua efficacia giacché è stata del tutto obliterata la fase della partecipazione procedimentale.
Il farmacista, in buona sostanza, ha diritto a fornire le proprie deduzioni partecipando al procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990, che impone all'Amministrazione, prima di rigettare un'istanza di parte, di comunicare i motivi che potrebbero condurre al rigetto dell'istanza, assegnando altresì un termine per le controdeduzioni.
Il TAR Potenza nel caso all'esame rileva, allora, la sussistenza del fumus boni iuris ed accoglie l’istanza cautelare ordinando all'Amministrazione di riesaminare l’atto avversato dopo aver prima acquisito il prescritto contributo partecipativo da parte del farmacista ricorrente.
In merito alla giurisprudenza relativa alla fase cautelare relativa alla concessione di stalli per scarico merci e per parcheggio davanti alle farmacie va richiamata la recente ordinanza dell'11 aprile 2025 del TAR Roma (vedi in questa rivista), secondo cui è illegittimo il diniego comunale se non vi sono oggettivi impedimenti, sicché il Comune non può limitarsi a rigettare l'istanza ma deve garantire al riguardo soluzioni concrete.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Potenza/ordinanza del 22 ottobre 2025
Stalli per sosta breve dei clienti della farmacia: va sospeso il diniego adottato dal Comune senza aver consentito al farmacista il proprio contributo partecipativo
Nel procedimento avviato ad istanza del farmacista di concessione di uno stallo per sosta breve dei clienti, occorre sempre consentire al farmacista di fornire il proprio contributo partecipativo prima di adottare un atto di diniego che, in mancanza di tanto, va sospeso nella sua efficacia
Massima
Farmacia – istanza per la concessione di stallo per sosta breve – diniego – obliterazione della fase di partecipazione procedimentale – istanza di sospensione dell'efficacia – accoglimento
I Comuni non possono respingere le istanze dei titolari di farmacia, volte ad ottenere la concessione per gli stalli di sosta breve per i clienti della farmacia, senza aver prima consentito ai titolari medesimi la partecipazione al procedimento.
É sulla base di questo principio che il TAR Potenza sospende l'efficacia di un provvedimento di diniego adottato dal Comandante della Polizia municipale di un Comune del potentino, giudicato illegittimo e quindi sospeso nella sua efficacia giacché è stata del tutto obliterata la fase della partecipazione procedimentale.
Il farmacista, in buona sostanza, ha diritto a fornire le proprie deduzioni partecipando al procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990, che impone all'Amministrazione, prima di rigettare un'istanza di parte, di comunicare i motivi che potrebbero condurre al rigetto dell'istanza, assegnando altresì un termine per le controdeduzioni.
Il TAR Potenza nel caso all'esame rileva, allora, la sussistenza del fumus boni iuris ed accoglie l’istanza cautelare ordinando all'Amministrazione di riesaminare l’atto avversato dopo aver prima acquisito il prescritto contributo partecipativo da parte del farmacista ricorrente.
In merito alla giurisprudenza relativa alla fase cautelare relativa alla concessione di stalli per scarico merci e per parcheggio davanti alle farmacie va richiamata la recente ordinanza dell'11 aprile 2025 del TAR Roma (vedi in questa rivista), secondo cui è illegittimo il diniego comunale se non vi sono oggettivi impedimenti, sicché il Comune non può limitarsi a rigettare l'istanza ma deve garantire al riguardo soluzioni concrete.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.