Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza del 2 maggio 2023
Tra due interpretazioni relative all'indicazione di una zona non perimetrata va privilegiata quella che assegna alla farmacia un bacino più ampio
L'atto che istituisce una farmacia e si limita ad individuare la zona mediante un richiamo al nominativo di una contrada accompagnato dall'indicazione precisa di una strada, ai fini dell'apertura della farmacia va interpretato a favore dell'ambito territoriale più ampio rispetto a quello estremamente più ridotto
Massima
Farmacia – atto istitutivo – indicazione della zona farmaceutica mediante riferimento al nominativo di una contrada accompagnato dall'indicazione di una strada – obbligo di interpretazione favorevole all'individuazione del contesto territoriale più ampio
Un Comune istituisce una nuova farmacia individuandone la zona mediante l'indicazione di una contrada e quella di una strada posta all'interno della contrada, senza altri riferimenti e quindi in assenza di un perimetro. Gli assegnatari della farmacia chiedono l'autorizzazione all'apertura in un centro commerciale, con entrata principale su una strada diversa da quella dell'atto istitutivo ed entrata secondaria (estremamente disagevole da raggiungere per via di varie barriere architettoniche) sulla strada indicata nell'atto istitutivo.
A seguito del ricorso di un titolare, che lamenta la violazione dell'ambito territoriale previsto in delibera da parte degli assegnatari, giacché per via delle barriere architettoniche non può tenersi conto del secondo ingresso, viene disposta una verificazione da cui emerge che la strada dell'ingresso principale della farmacia, ancorché diversa da quella della delibera, ricade comunque nella contrada ivi citata.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa risolve la controversia decidendo che, rientrando la strada di ingresso principale nella contrada, è irrilevante il secondo ingresso impedito da barriere architettoniche. A tal proposito il principio desumibile dalla sentenza ed esplicitato dal Collegio è che tra due diverse interpretazioni delle indicazioni di una zona farmaceutica non perimetrata, una riferita all'ambito territoriale più ampio (la contrada) e l'altra a quello estremamente più ridotto (una strada all'interno della contrada) deve privilegiarsi la tesi della macroarea. Ciò in ragione delle norme che prevedono l'istituzione di una farmacia ogni 3.300 abitanti, che quindi fanno certamente riferimento ad ambiti territoriali più ampi di una semplice strada, atteso che sarebbe peraltro irrazionale istituire una farmacia per servire gli abitanti di una sola strada.
La sentenza peraltro richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le zone farmaceutiche non devono più essere perimetrate né indicate con estrema precisione, visto che le nuove norme fanno generico riferimento all'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, senza nulla prescrivere in merito ad ambiti territoriali circoscritti.
Infine il Collegio evidenzia che l'intento perseguito dal legislatore con la l. n. 27/2012 era quello di implementare il servizio farmaceutico, facilitando l'ingresso sul mercato di nuovi titolari, sicché non merita accoglimento la pretesa del ricorrente di impedire il prosieguo dell'attività dei nuovi assegnatari sulla base di un suo interesse commerciale neanche quantificato in ordine alla lesione subita.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza del 2 maggio 2023
Tra due interpretazioni relative all'indicazione di una zona non perimetrata va privilegiata quella che assegna alla farmacia un bacino più ampio
L'atto che istituisce una farmacia e si limita ad individuare la zona mediante un richiamo al nominativo di una contrada accompagnato dall'indicazione precisa di una strada, ai fini dell'apertura della farmacia va interpretato a favore dell'ambito territoriale più ampio rispetto a quello estremamente più ridotto
Massima
Farmacia – atto istitutivo – indicazione della zona farmaceutica mediante riferimento al nominativo di una contrada accompagnato dall'indicazione di una strada – obbligo di interpretazione favorevole all'individuazione del contesto territoriale più ampio
Un Comune istituisce una nuova farmacia individuandone la zona mediante l'indicazione di una contrada e quella di una strada posta all'interno della contrada, senza altri riferimenti e quindi in assenza di un perimetro. Gli assegnatari della farmacia chiedono l'autorizzazione all'apertura in un centro commerciale, con entrata principale su una strada diversa da quella dell'atto istitutivo ed entrata secondaria (estremamente disagevole da raggiungere per via di varie barriere architettoniche) sulla strada indicata nell'atto istitutivo.
A seguito del ricorso di un titolare, che lamenta la violazione dell'ambito territoriale previsto in delibera da parte degli assegnatari, giacché per via delle barriere architettoniche non può tenersi conto del secondo ingresso, viene disposta una verificazione da cui emerge che la strada dell'ingresso principale della farmacia, ancorché diversa da quella della delibera, ricade comunque nella contrada ivi citata.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa risolve la controversia decidendo che, rientrando la strada di ingresso principale nella contrada, è irrilevante il secondo ingresso impedito da barriere architettoniche. A tal proposito il principio desumibile dalla sentenza ed esplicitato dal Collegio è che tra due diverse interpretazioni delle indicazioni di una zona farmaceutica non perimetrata, una riferita all'ambito territoriale più ampio (la contrada) e l'altra a quello estremamente più ridotto (una strada all'interno della contrada) deve privilegiarsi la tesi della macroarea. Ciò in ragione delle norme che prevedono l'istituzione di una farmacia ogni 3.300 abitanti, che quindi fanno certamente riferimento ad ambiti territoriali più ampi di una semplice strada, atteso che sarebbe peraltro irrazionale istituire una farmacia per servire gli abitanti di una sola strada.
La sentenza peraltro richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le zone farmaceutiche non devono più essere perimetrate né indicate con estrema precisione, visto che le nuove norme fanno generico riferimento all'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, senza nulla prescrivere in merito ad ambiti territoriali circoscritti.
Infine il Collegio evidenzia che l'intento perseguito dal legislatore con la l. n. 27/2012 era quello di implementare il servizio farmaceutico, facilitando l'ingresso sul mercato di nuovi titolari, sicché non merita accoglimento la pretesa del ricorrente di impedire il prosieguo dell'attività dei nuovi assegnatari sulla base di un suo interesse commerciale neanche quantificato in ordine alla lesione subita.
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