Tribunale Ue/ordinanza del 27 febbraio 2026 (Causa T-265/25)
Vaccini anti-COVID-19 e responsabilità dell’Unione europea: il Tribunale Ue ribadisce i limiti processuali dell’azione risarcitoria
Il ricorso per risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla somministrazione di vaccini anti-COVID-19 è irricevibile qualora l’atto introduttivo non individui in modo chiaro e inequivoco il comportamento illecito imputato alle istituzioni dell’Unione e la norma giuridica che si assume violata.
Massima
Medicinale – vaccini - ricorso per risarcimento danni – medicinali per uso umano – autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano COVID-19 vaccine AstraZeneca – inosservanza dei requisiti di forma – irricevibilità manifesta
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo dell'ordinanza, previa registrazione gratuita
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 27 febbraio 2026 nella causa IW vs Commissione europea ed EMA offre l’occasione per tornare su un profilo centrale del sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione: i presupposti processuali dell’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti delle istituzioni europee. La pronuncia si inserisce nel più ampio contesto del contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni in relazione alla gestione europea della pandemia di COVID-19 e, in particolare, alle procedure di autorizzazione e di approvvigionamento dei vaccini adottate a livello dell’Unione.
Il ricorso era stato proposto da una cittadina nei confronti della Commissione europea e dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), sul presupposto di aver subito gravi conseguenze sanitarie a seguito della somministrazione del vaccino COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Secondo la prospettazione della ricorrente, tali danni sarebbero stati riconducibili a presunte irregolarità nelle procedure di autorizzazione e di controllo del vaccino nonché a una violazione degli obblighi di trasparenza nella stipula dei contratti di fornitura conclusi dall’Unione con le imprese farmaceutiche nel contesto della strategia europea di vaccinazione.
In tale prospettiva veniva proposta un’azione risarcitoria ai sensi degli artt. 268 e 340 TFUE, disposizioni che attribuiscono alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza a conoscere delle controversie relative alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione. La ricorrente chiedeva quindi il risarcimento dei danni che assumeva di aver subito a causa dell’operato delle istituzioni europee nell’ambito delle procedure di autorizzazione e distribuzione dei vaccini anti-COVID-19.
Il Tribunale, tuttavia, non è entrato nel merito delle questioni sollevate, dichiarando il ricorso manifestamente irricevibile ai sensi dell’art. 126 del proprio regolamento di procedura. La decisione si fonda sulla constatazione che l’atto introduttivo non soddisfaceva i requisiti minimi di chiarezza e precisione richiesti dal diritto processuale dell’Unione. L’interesse della pronuncia risiede pertanto non tanto nell’esame delle problematiche sostanziali connesse alla gestione della campagna vaccinale europea, quanto piuttosto nel richiamo ai rigorosi presupposti formali che governano l’accesso alla tutela giurisdizionale nell’ambito dell’azione risarcitoria contro le istituzioni dell’Unione.
Come noto, l’art. 340, secondo comma, TFUE stabilisce che l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha progressivamente chiarito la portata di tale disposizione, affermando che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone la presenza cumulativa di tre condizioni:
- l’illiceità del comportamento imputato all’istituzione,
- l’effettività del danno lamentato
- l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta contestata e il pregiudizio subito.
In particolare, la Corte ha precisato che l’illiceità deve consistere nella violazione di una norma giuridica destinata a conferire diritti ai singoli. Tali principi costituiscono oggi il quadro di riferimento consolidato per la valutazione delle azioni risarcitorie promosse nei confronti delle istituzioni dell’Unione.
Prima ancora di verificare la sussistenza di tali condizioni sostanziali, tuttavia, il Giudice dell’Unione è chiamato a controllare la ricevibilità del ricorso alla luce dei requisiti previsti dal regolamento di procedura.
In particolare, l’art. 76, lett. d), stabilisce che l’atto introduttivo deve indicare con sufficiente chiarezza l’oggetto della controversia nonché i motivi e gli argomenti dedotti a sostegno della domanda. Tale disposizione riflette un principio costante della giurisprudenza dell’Unione, secondo cui il ricorso deve contenere un’esposizione sufficientemente chiara e precisa degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda, così da consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al giudice di esercitare il controllo di legittimità richiesto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che tali requisiti non fossero soddisfatti. La ricorrente, infatti, secondo il giudizio del Tribunale, si era limitata a formulare affermazioni generiche circa la presunta illegittimità delle procedure di autorizzazione del vaccino e la mancata trasparenza nella conclusione dei contratti di acquisto dei vaccini da parte della Commissione, senza tuttavia individuare con precisione il comportamento imputabile alle istituzioni dell’Unione né indicare le specifiche norme giuridiche che sarebbero state violate.
Quanto al primo profilo, la ricorrente sosteneva che le autorità europee non avessero effettuato verifiche scientifiche adeguate in relazione ai possibili effetti collaterali del vaccino, in particolare con riferimento ai rischi di eventi trombotici.
Al riguardo il Tribunale ha tuttavia osservato che tali affermazioni non erano accompagnate dall’indicazione di disposizioni normative precise che imponessero obblighi specifici alle istituzioni coinvolte né dalla dimostrazione del modo in cui tali obblighi sarebbero stati concretamente violati. In assenza di tale individuazione, non era possibile configurare la violazione di una norma giuridica idonea a fondare la responsabilità dell’Unione.
Analogamente, con riferimento alla presunta violazione degli obblighi di trasparenza nella stipula dei contratti di fornitura dei vaccini, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente si limitava a evocare in termini generici una carenza di trasparenza da parte delle istituzioni europee, senza tuttavia precisare quali disposizioni del diritto dell’Unione sarebbero state violate né spiegare in che modo tale violazione avrebbe inciso sulla posizione giuridica della ricorrente. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso difettava degli elementi minimi necessari per consentire al giudice di procedere a una valutazione nel merito delle censure dedotte.
Un ulteriore aspetto valorizzato dal Tribunale riguarda il ruolo degli allegati al ricorso. In linea con una giurisprudenza costante, l’ordinanza ribadisce che gli allegati hanno funzione meramente probatoria e documentale e non possono supplire alle carenze dell’atto introduttivo.
Gli elementi essenziali dell’azione(quali l’individuazione del comportamento contestato, della norma violata e del nesso causale con il danno) devono essere contenuti direttamente nel ricorso e non possono essere ricostruiti dal giudice mediante il rinvio a documenti allegati o a riferimenti generici contenuti nell’atto.
Sotto questo profilo, la decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza dell’Unione volto a garantire la certezza del contraddittorio e il rispetto dei diritti della difesa. Il giudice dell’Unione, infatti, non può sostituirsi alla parte ricorrente nell’individuazione delle basi giuridiche della domanda né ricostruire autonomamente l’argomentazione giuridica attraverso una lettura combinata e disorganica dei diversi elementi dell’atto introduttivo.
La pronuncia assume dunque un significato che trascende il caso concreto, richiamando l’attenzione sul ruolo delle regole processuali quale filtro preliminare dell’accesso alla tutela giurisdizionale nell’ordinamento dell’Unione. Anche in contesti caratterizzati da una forte rilevanza politica e sociale, come quello relativo alla gestione della pandemia di COVID-19 e alle politiche vaccinali adottate a livello europeo, il rispetto dei requisiti formali del ricorso costituisce una condizione imprescindibile per l’esercizio dell’azione risarcitoria.
In definitiva, l’ordinanza nella causa all'esame conferma il rigore con cui il Giudice dell’Unione applica le norme processuali relative alla ricevibilità del ricorso. L’atto introduttivo deve consentire di individuare con chiarezza il comportamento contestato alle istituzioni dell’Unione, la norma giuridica che si assume violata e il nesso causale con il danno lamentato; in mancanza di tali elementi, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ricevibilità e il giudice non è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza delle pretese risarcitorie.
La decisione ribadisce così un principio strutturale del sistema di responsabilità dell’Unione: sebbene l’azione risarcitoria costituisca uno strumento essenziale di tutela dei singoli nei confronti dell’attività delle istituzioni europee, il suo esercizio resta necessariamente subordinato al rispetto di rigorosi requisiti di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo, funzionali alla corretta delimitazione dell’oggetto del giudizio e alla garanzia del contraddittorio tra le parti.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Tribunale Ue/ordinanza del 27 febbraio 2026 (Causa T-265/25)
Vaccini anti-COVID-19 e responsabilità dell’Unione europea: il Tribunale Ue ribadisce i limiti processuali dell’azione risarcitoria
Il ricorso per risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla somministrazione di vaccini anti-COVID-19 è irricevibile qualora l’atto introduttivo non individui in modo chiaro e inequivoco il comportamento illecito imputato alle istituzioni dell’Unione e la norma giuridica che si assume violata.
Massima
Medicinale – vaccini - ricorso per risarcimento danni – medicinali per uso umano – autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano COVID-19 vaccine AstraZeneca – inosservanza dei requisiti di forma – irricevibilità manifesta
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo dell'ordinanza, previa registrazione gratuita
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 27 febbraio 2026 nella causa IW vs Commissione europea ed EMA offre l’occasione per tornare su un profilo centrale del sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione: i presupposti processuali dell’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti delle istituzioni europee. La pronuncia si inserisce nel più ampio contesto del contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni in relazione alla gestione europea della pandemia di COVID-19 e, in particolare, alle procedure di autorizzazione e di approvvigionamento dei vaccini adottate a livello dell’Unione.
Il ricorso era stato proposto da una cittadina nei confronti della Commissione europea e dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), sul presupposto di aver subito gravi conseguenze sanitarie a seguito della somministrazione del vaccino COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Secondo la prospettazione della ricorrente, tali danni sarebbero stati riconducibili a presunte irregolarità nelle procedure di autorizzazione e di controllo del vaccino nonché a una violazione degli obblighi di trasparenza nella stipula dei contratti di fornitura conclusi dall’Unione con le imprese farmaceutiche nel contesto della strategia europea di vaccinazione.
In tale prospettiva veniva proposta un’azione risarcitoria ai sensi degli artt. 268 e 340 TFUE, disposizioni che attribuiscono alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza a conoscere delle controversie relative alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione. La ricorrente chiedeva quindi il risarcimento dei danni che assumeva di aver subito a causa dell’operato delle istituzioni europee nell’ambito delle procedure di autorizzazione e distribuzione dei vaccini anti-COVID-19.
Il Tribunale, tuttavia, non è entrato nel merito delle questioni sollevate, dichiarando il ricorso manifestamente irricevibile ai sensi dell’art. 126 del proprio regolamento di procedura. La decisione si fonda sulla constatazione che l’atto introduttivo non soddisfaceva i requisiti minimi di chiarezza e precisione richiesti dal diritto processuale dell’Unione. L’interesse della pronuncia risiede pertanto non tanto nell’esame delle problematiche sostanziali connesse alla gestione della campagna vaccinale europea, quanto piuttosto nel richiamo ai rigorosi presupposti formali che governano l’accesso alla tutela giurisdizionale nell’ambito dell’azione risarcitoria contro le istituzioni dell’Unione.
Come noto, l’art. 340, secondo comma, TFUE stabilisce che l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha progressivamente chiarito la portata di tale disposizione, affermando che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone la presenza cumulativa di tre condizioni:
- l’illiceità del comportamento imputato all’istituzione,
- l’effettività del danno lamentato
- l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta contestata e il pregiudizio subito.
In particolare, la Corte ha precisato che l’illiceità deve consistere nella violazione di una norma giuridica destinata a conferire diritti ai singoli. Tali principi costituiscono oggi il quadro di riferimento consolidato per la valutazione delle azioni risarcitorie promosse nei confronti delle istituzioni dell’Unione.
Prima ancora di verificare la sussistenza di tali condizioni sostanziali, tuttavia, il Giudice dell’Unione è chiamato a controllare la ricevibilità del ricorso alla luce dei requisiti previsti dal regolamento di procedura.
In particolare, l’art. 76, lett. d), stabilisce che l’atto introduttivo deve indicare con sufficiente chiarezza l’oggetto della controversia nonché i motivi e gli argomenti dedotti a sostegno della domanda. Tale disposizione riflette un principio costante della giurisprudenza dell’Unione, secondo cui il ricorso deve contenere un’esposizione sufficientemente chiara e precisa degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda, così da consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al giudice di esercitare il controllo di legittimità richiesto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che tali requisiti non fossero soddisfatti. La ricorrente, infatti, secondo il giudizio del Tribunale, si era limitata a formulare affermazioni generiche circa la presunta illegittimità delle procedure di autorizzazione del vaccino e la mancata trasparenza nella conclusione dei contratti di acquisto dei vaccini da parte della Commissione, senza tuttavia individuare con precisione il comportamento imputabile alle istituzioni dell’Unione né indicare le specifiche norme giuridiche che sarebbero state violate.
Quanto al primo profilo, la ricorrente sosteneva che le autorità europee non avessero effettuato verifiche scientifiche adeguate in relazione ai possibili effetti collaterali del vaccino, in particolare con riferimento ai rischi di eventi trombotici.
Al riguardo il Tribunale ha tuttavia osservato che tali affermazioni non erano accompagnate dall’indicazione di disposizioni normative precise che imponessero obblighi specifici alle istituzioni coinvolte né dalla dimostrazione del modo in cui tali obblighi sarebbero stati concretamente violati. In assenza di tale individuazione, non era possibile configurare la violazione di una norma giuridica idonea a fondare la responsabilità dell’Unione.
Analogamente, con riferimento alla presunta violazione degli obblighi di trasparenza nella stipula dei contratti di fornitura dei vaccini, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente si limitava a evocare in termini generici una carenza di trasparenza da parte delle istituzioni europee, senza tuttavia precisare quali disposizioni del diritto dell’Unione sarebbero state violate né spiegare in che modo tale violazione avrebbe inciso sulla posizione giuridica della ricorrente. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso difettava degli elementi minimi necessari per consentire al giudice di procedere a una valutazione nel merito delle censure dedotte.
Un ulteriore aspetto valorizzato dal Tribunale riguarda il ruolo degli allegati al ricorso. In linea con una giurisprudenza costante, l’ordinanza ribadisce che gli allegati hanno funzione meramente probatoria e documentale e non possono supplire alle carenze dell’atto introduttivo.
Gli elementi essenziali dell’azione(quali l’individuazione del comportamento contestato, della norma violata e del nesso causale con il danno) devono essere contenuti direttamente nel ricorso e non possono essere ricostruiti dal giudice mediante il rinvio a documenti allegati o a riferimenti generici contenuti nell’atto.
Sotto questo profilo, la decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza dell’Unione volto a garantire la certezza del contraddittorio e il rispetto dei diritti della difesa. Il giudice dell’Unione, infatti, non può sostituirsi alla parte ricorrente nell’individuazione delle basi giuridiche della domanda né ricostruire autonomamente l’argomentazione giuridica attraverso una lettura combinata e disorganica dei diversi elementi dell’atto introduttivo.
La pronuncia assume dunque un significato che trascende il caso concreto, richiamando l’attenzione sul ruolo delle regole processuali quale filtro preliminare dell’accesso alla tutela giurisdizionale nell’ordinamento dell’Unione. Anche in contesti caratterizzati da una forte rilevanza politica e sociale, come quello relativo alla gestione della pandemia di COVID-19 e alle politiche vaccinali adottate a livello europeo, il rispetto dei requisiti formali del ricorso costituisce una condizione imprescindibile per l’esercizio dell’azione risarcitoria.
In definitiva, l’ordinanza nella causa all'esame conferma il rigore con cui il Giudice dell’Unione applica le norme processuali relative alla ricevibilità del ricorso. L’atto introduttivo deve consentire di individuare con chiarezza il comportamento contestato alle istituzioni dell’Unione, la norma giuridica che si assume violata e il nesso causale con il danno lamentato; in mancanza di tali elementi, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ricevibilità e il giudice non è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza delle pretese risarcitorie.
La decisione ribadisce così un principio strutturale del sistema di responsabilità dell’Unione: sebbene l’azione risarcitoria costituisca uno strumento essenziale di tutela dei singoli nei confronti dell’attività delle istituzioni europee, il suo esercizio resta necessariamente subordinato al rispetto di rigorosi requisiti di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo, funzionali alla corretta delimitazione dell’oggetto del giudizio e alla garanzia del contraddittorio tra le parti.
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