Viola il principio dell'alternatività del concorso straordinario e decade dalla seconda sede la compagine che ha ceduto le quote della prima sede conseguita in altra Regione
L'aver ceduto le quote della prima sede vinta nel concorso straordinario indetto da una Regione non consente di poter mantenere la titolarità della seconda sede vinta in diversa Regione, sicché è legittimo l'atto di decadenza, essendo stato violato il principio dell'alternatività
Massima
Farmacia – concorso straordinario – principio dell'alternatività – cessione di quote della prima sede vinta – atto di decadenza dalla titolarità della seconda sede vinta in diversa Regione – legittimità
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Se una compagine di farmacisti, dopo aver vinto ed ottenuto la titolarità di una sede posta a concorso straordinario in una Regione, costituisce una società di cui cede le quote ad un figlio, non può più ottenere la titolarità della seconda sede vinta nel concorso straordinario indetto da una diversa Regione. In tal caso è legittimo l'atto di decadenza disposto dalla seconda Regione, perché attraverso la suddetta cessione di quote è stato violato il principio dell'alternatività.
Il TAR Salerno, decidendo in merito all'atto di decadenza della seconda sede conseguita da una compagine di farmacisti, respinge il loro ricorso e richiama i principi giurisprudenziali contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato del 23 aprile 2024 (vedi in questa rivista).
In buona sostanza, secondo il Collegio, attraverso la partecipazione al concorso straordinario in due Regioni diverse e mediante le successive operazioni societarie effettuate in conseguenza dell’assegnazione delle due sedi in dette Regioni, vi è stata l'evidente elusione dell’obbligo, conseguente alla doppia assegnazione, di optare per l’una o l’altra sede; ciò contrasta nettamente con la ratio dell’art. 11 comma 5 del d.l. n. 1/2012, il cui chiaro obiettivo è quello di consentire l'accesso alla titolarità del più ampio numero di farmacisti. Di fatto, secondo la sentenza, attraverso il passaggio di quote al proprio figlio, i componenti della compagine vincitrice delle due sedi le ha conseguite entrambe, ma ciò non è consentito dall'ordinamento.
Prive di fondamento, al riguardo, sono state giudicate le tesi dei ricorrenti secondo cui trattavasi di cessione di quote di società, attività consentita dalla legge: sul punto la sentenza rammenta che al concorso si partecipa nella qualità di persone fisiche e che le costituzioni di società avvengono successivamente al conferimento della titolarità, ottenuta nella qualità di persone fisiche. Le due sedi delle due diverse Regioni erano infatti state attribuite alle stesse persone fisiche.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Salerno/sentenza del 9 febbraio 2026
Viola il principio dell'alternatività del concorso straordinario e decade dalla seconda sede la compagine che ha ceduto le quote della prima sede conseguita in altra Regione
L'aver ceduto le quote della prima sede vinta nel concorso straordinario indetto da una Regione non consente di poter mantenere la titolarità della seconda sede vinta in diversa Regione, sicché è legittimo l'atto di decadenza, essendo stato violato il principio dell'alternatività
Massima
Farmacia – concorso straordinario – principio dell'alternatività – cessione di quote della prima sede vinta – atto di decadenza dalla titolarità della seconda sede vinta in diversa Regione – legittimità
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Se una compagine di farmacisti, dopo aver vinto ed ottenuto la titolarità di una sede posta a concorso straordinario in una Regione, costituisce una società di cui cede le quote ad un figlio, non può più ottenere la titolarità della seconda sede vinta nel concorso straordinario indetto da una diversa Regione. In tal caso è legittimo l'atto di decadenza disposto dalla seconda Regione, perché attraverso la suddetta cessione di quote è stato violato il principio dell'alternatività.
Il TAR Salerno, decidendo in merito all'atto di decadenza della seconda sede conseguita da una compagine di farmacisti, respinge il loro ricorso e richiama i principi giurisprudenziali contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato del 23 aprile 2024 (vedi in questa rivista).
In buona sostanza, secondo il Collegio, attraverso la partecipazione al concorso straordinario in due Regioni diverse e mediante le successive operazioni societarie effettuate in conseguenza dell’assegnazione delle due sedi in dette Regioni, vi è stata l'evidente elusione dell’obbligo, conseguente alla doppia assegnazione, di optare per l’una o l’altra sede; ciò contrasta nettamente con la ratio dell’art. 11 comma 5 del d.l. n. 1/2012, il cui chiaro obiettivo è quello di consentire l'accesso alla titolarità del più ampio numero di farmacisti. Di fatto, secondo la sentenza, attraverso il passaggio di quote al proprio figlio, i componenti della compagine vincitrice delle due sedi le ha conseguite entrambe, ma ciò non è consentito dall'ordinamento.
Prive di fondamento, al riguardo, sono state giudicate le tesi dei ricorrenti secondo cui trattavasi di cessione di quote di società, attività consentita dalla legge: sul punto la sentenza rammenta che al concorso si partecipa nella qualità di persone fisiche e che le costituzioni di società avvengono successivamente al conferimento della titolarità, ottenuta nella qualità di persone fisiche. Le due sedi delle due diverse Regioni erano infatti state attribuite alle stesse persone fisiche.
Normativa
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