Approvazione della pianta organica farmaceutica: se l'anno pari è scaduto, è necessario attendere il successivo anno pari?
Il TAR Napoli detta le regole della scansione temporale per ciò che concerne l'approvazione delle piante organiche farmaceutiche: ai sensi di legge esse vanno approvate entro il 31 dicembre dell'anno pari, sicché anche se ne risulta vigente una risalente al 2018, perché una sentenza del 2025 ha annullato definitivamente la successiva, il Comune deve attendere comunque il successivo anno pari per la nuova adozione
Massima
Farmacia – pianta organica risalente al 2018 - annullamento in sede giurisdizionale nel gennaio 2025 della pianta organica successiva – istanza di un farmacista nel marzo 2025 di adozione della nuova pianta organica – silenzio inadempimento – ricorso – onere del Comune di adozione nell'anno pari – reiezione
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Un Comune adotta nel 2018 una pianta organica farmaceutica che, nel 2019, viene revocata. La delibera di revoca del 2019 viene impugnata da altri titolari, sicché ne nasce un contenzioso che si conclude con la sentenza del Consiglio di Stato del 30 gennaio 2025 (vedi in questa rivista), con cui la delibera giuntale del 2019 viene annullata.
Durante tutti questi anni non viene adottata alcuna nuova delibera di revisione della pianta organica, sicché all'indomani della suddetta sentenza del Consiglio di Stato un titolare di farmacia inoltra, in data 5 marzo 2025, un'istanza al Comune per l'adozione di una nuova pianta organica, segnalando che quella del 2018 non è più adeguata in quanto risalente nel tempo, ma il Comune rimane inerte.
Ne segue un ricorso contro il silenzio comunale, ma il TAR lo respinge.
La sentenza, pur nella sua sinteticità è estremamente interessante perché si pronuncia sulla corretta scansione temporale che il Comune deve seguire ai fini dell'approvazione delle piante organiche farmaceutiche.
Il TAR Napoli, infatti, anche alla luce del tenore di alcune conclusioni del ricorso, privilegia l'interpretazione letterale dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 e, poiché nella detta disposizione è indicato che la pianta organica va approvata entro il 31 dicembre dell'anno pari, respinge il ricorso: “la disciplina di settore si limita a precisare che il procedimento di revisione debba concludersi il 31 dicembre dell’anno pari (il 2026, tenuto conto della data di presentazione dell’istanza di revisione, e del contenzioso conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 739/2025). Viceversa, parte ricorrente (cfr. le conclusioni in calce al ricorso introduttivo) ha chiesto condannarsi l’Amministrazione civica resistente a concludere il procedimento con provvedimento espresso nel precedente anno dispari (2025), in violazione di legge e senza tenere conto della complessità del procedimento ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della l. n. 475/1968”.
Tenuto conto però che il Comune è privo di una pianta organica attualizzata, visto che quella vigente risale al 2018 e tenuto conto degli effetti della sentenza di annullamento, forse poteva privilegiarsi l'interpretazione funzionale della detta disposizione, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, una volta superato il biennio di riferimento non occorre attendere la fine dell'anno pari del successivo biennio, ma può approvarsi la revisione della pianta organica nell'anno dispari immediatamente successivo al biennio scaduto (vedi, sul punto, la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 5 giugno 2023 in questa rivista).
Questo secondo filone interpretativo, dunque, sottolinea che è legittimo revisionare la pianta organica (una volta scaduto il biennio) nel primo anno dispari successivo, senza attendere l'ulteriore anno pari: il termine indicato dall'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 infatti è ordinatorio.
Ciò che rileva giuridicamente davvero, al riguardo, è infatti la cadenza biennale della pianta organica, sicché, com'è noto, è giuridicamente corretto approvarla nel primo anno dispari successivo al biennio scaduto.
Il TAR Napoli comunque dà atto nella sentenza della dichiarazione resa dal Comune secondo cui in data 6 giugno 2025 era già stato avviato il procedimento revisionale.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 23 gennaio 2026
Approvazione della pianta organica farmaceutica: se l'anno pari è scaduto, è necessario attendere il successivo anno pari?
Il TAR Napoli detta le regole della scansione temporale per ciò che concerne l'approvazione delle piante organiche farmaceutiche: ai sensi di legge esse vanno approvate entro il 31 dicembre dell'anno pari, sicché anche se ne risulta vigente una risalente al 2018, perché una sentenza del 2025 ha annullato definitivamente la successiva, il Comune deve attendere comunque il successivo anno pari per la nuova adozione
Massima
Farmacia – pianta organica risalente al 2018 - annullamento in sede giurisdizionale nel gennaio 2025 della pianta organica successiva – istanza di un farmacista nel marzo 2025 di adozione della nuova pianta organica – silenzio inadempimento – ricorso – onere del Comune di adozione nell'anno pari – reiezione
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Un Comune adotta nel 2018 una pianta organica farmaceutica che, nel 2019, viene revocata. La delibera di revoca del 2019 viene impugnata da altri titolari, sicché ne nasce un contenzioso che si conclude con la sentenza del Consiglio di Stato del 30 gennaio 2025 (vedi in questa rivista), con cui la delibera giuntale del 2019 viene annullata.
Durante tutti questi anni non viene adottata alcuna nuova delibera di revisione della pianta organica, sicché all'indomani della suddetta sentenza del Consiglio di Stato un titolare di farmacia inoltra, in data 5 marzo 2025, un'istanza al Comune per l'adozione di una nuova pianta organica, segnalando che quella del 2018 non è più adeguata in quanto risalente nel tempo, ma il Comune rimane inerte.
Ne segue un ricorso contro il silenzio comunale, ma il TAR lo respinge.
La sentenza, pur nella sua sinteticità è estremamente interessante perché si pronuncia sulla corretta scansione temporale che il Comune deve seguire ai fini dell'approvazione delle piante organiche farmaceutiche.
Il TAR Napoli, infatti, anche alla luce del tenore di alcune conclusioni del ricorso, privilegia l'interpretazione letterale dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 e, poiché nella detta disposizione è indicato che la pianta organica va approvata entro il 31 dicembre dell'anno pari, respinge il ricorso: “la disciplina di settore si limita a precisare che il procedimento di revisione debba concludersi il 31 dicembre dell’anno pari (il 2026, tenuto conto della data di presentazione dell’istanza di revisione, e del contenzioso conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 739/2025). Viceversa, parte ricorrente (cfr. le conclusioni in calce al ricorso introduttivo) ha chiesto condannarsi l’Amministrazione civica resistente a concludere il procedimento con provvedimento espresso nel precedente anno dispari (2025), in violazione di legge e senza tenere conto della complessità del procedimento ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della l. n. 475/1968”.
Tenuto conto però che il Comune è privo di una pianta organica attualizzata, visto che quella vigente risale al 2018 e tenuto conto degli effetti della sentenza di annullamento, forse poteva privilegiarsi l'interpretazione funzionale della detta disposizione, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, una volta superato il biennio di riferimento non occorre attendere la fine dell'anno pari del successivo biennio, ma può approvarsi la revisione della pianta organica nell'anno dispari immediatamente successivo al biennio scaduto (vedi, sul punto, la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 5 giugno 2023 in questa rivista).
Questo secondo filone interpretativo, dunque, sottolinea che è legittimo revisionare la pianta organica (una volta scaduto il biennio) nel primo anno dispari successivo, senza attendere l'ulteriore anno pari: il termine indicato dall'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 infatti è ordinatorio.
Ciò che rileva giuridicamente davvero, al riguardo, è infatti la cadenza biennale della pianta organica, sicché, com'è noto, è giuridicamente corretto approvarla nel primo anno dispari successivo al biennio scaduto.
Il TAR Napoli comunque dà atto nella sentenza della dichiarazione resa dal Comune secondo cui in data 6 giugno 2025 era già stato avviato il procedimento revisionale.
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