Autorizzazione all'esecuzione dello sfratto della farmacia per finita locazione: respinta l'istanza cautelare del farmacista, vi sono comunque tre farmacie nel raggio di 2 km
La presenza di altre tre farmacie nel raggio di due chilometri garantisce l'assistenza farmaceutica, sicché va respinta l'istanza di sospensione dell'atto con cui l'ASL ha autorizzato l'esecuzione dello sfratto per finita locazione
Massima
Farmacia – autorizzazione all'esecuzione dello sfratto – presenza di altre tre farmacie in due chilometri capaci di assicurare l'assistenza farmaceutica – mancanza di periculum in mora
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo dell'ordinanza, previa registrazione gratuita
Il Consiglio di Stato conferma l'ordinanza del TAR Milano del 6 febbraio 2026 (vedi in questa rivista) e stabilisce che non ci sono le condizioni per sospendere l'ordinanza con cui l'ASL ha autorizzato l'esecuzione dello sfratto della farmacia, per finita locazione, se la zona rimane comunque servita da altre farmacie.
La fattispecie è disciplinata dall'art. 35 della l. n. 253/1950, secondo cui “Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia” ed in passato è stata vagliata dalla Corte Costituzionale ben due volte, con la sentenza n. 579 del 23 dicembre 1987 e con l'ordinanza n. 416 del 31 luglio 2002.
Nel primo caso alcuni Pretori e la Corte d'Appello di Firenze avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della detta norma, sostenendo che essa, subordinando ad un'autorizzazione amministrativa l'esecuzione dello sfratto di una farmacia, determinasse un'ingiusta disparità di trattamento a favore dei titolari di farmacia. La Corte, con una sentenza lapidaria, dichiarò infondata la denuncia di legittimità costituzionale giacché la ratio della disposizione va individuata nella preminenza del pubblico interesse ad assicurare l'assistenza farmaceutica sul territorio. La Corte affermò che il carattere pubblicistico di tale interesse giustifica la specialità della disciplina, legittimando le limitazioni previste dalla legge.
Nel secondo caso a rimettere la questione dinanzi alla Corte era stato il TAR Firenze, che denunciava l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede un limite temporale all'efficacia del provvedimento di diniego di autorizzazione o, in subordine, un indennizzo per l'ingiusta compressione del diritto del locatore. La Corte dichiarò la manifesta inammissibilità della questione sollevata rilevando una carenza di motivazione nelle ordinanze di rimessione.
In questo caso il Consiglio di Stato respinge l'istanza di sospensiva del titolare di farmacia indicando che non vi è periculum in mora in quanto “è incontestata la presenza di almeno ulteriori tre farmacie nella zona in questione, entro una distanza di 2 km sicché la zona stessa risulterebbe adeguatamente presidiata anche a seguito dell'esecuzione della sentenza di sfratto di cui si tratta”.
Il Collegio segnala, inoltre, che non vi è prova dell'irreperibilità di altri locali idonei in cui trasferire la farmacia e che la valutazione del pregiudizio all’utenza non è nella disponibilità del privato farmacista.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/ordinanza del 19 marzo 2026
Autorizzazione all'esecuzione dello sfratto della farmacia per finita locazione: respinta l'istanza cautelare del farmacista, vi sono comunque tre farmacie nel raggio di 2 km
La presenza di altre tre farmacie nel raggio di due chilometri garantisce l'assistenza farmaceutica, sicché va respinta l'istanza di sospensione dell'atto con cui l'ASL ha autorizzato l'esecuzione dello sfratto per finita locazione
Massima
Farmacia – autorizzazione all'esecuzione dello sfratto – presenza di altre tre farmacie in due chilometri capaci di assicurare l'assistenza farmaceutica – mancanza di periculum in mora
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo dell'ordinanza, previa registrazione gratuita
Il Consiglio di Stato conferma l'ordinanza del TAR Milano del 6 febbraio 2026 (vedi in questa rivista) e stabilisce che non ci sono le condizioni per sospendere l'ordinanza con cui l'ASL ha autorizzato l'esecuzione dello sfratto della farmacia, per finita locazione, se la zona rimane comunque servita da altre farmacie.
La fattispecie è disciplinata dall'art. 35 della l. n. 253/1950, secondo cui “Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia” ed in passato è stata vagliata dalla Corte Costituzionale ben due volte, con la sentenza n. 579 del 23 dicembre 1987 e con l'ordinanza n. 416 del 31 luglio 2002.
Nel primo caso alcuni Pretori e la Corte d'Appello di Firenze avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della detta norma, sostenendo che essa, subordinando ad un'autorizzazione amministrativa l'esecuzione dello sfratto di una farmacia, determinasse un'ingiusta disparità di trattamento a favore dei titolari di farmacia. La Corte, con una sentenza lapidaria, dichiarò infondata la denuncia di legittimità costituzionale giacché la ratio della disposizione va individuata nella preminenza del pubblico interesse ad assicurare l'assistenza farmaceutica sul territorio. La Corte affermò che il carattere pubblicistico di tale interesse giustifica la specialità della disciplina, legittimando le limitazioni previste dalla legge.
Nel secondo caso a rimettere la questione dinanzi alla Corte era stato il TAR Firenze, che denunciava l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede un limite temporale all'efficacia del provvedimento di diniego di autorizzazione o, in subordine, un indennizzo per l'ingiusta compressione del diritto del locatore. La Corte dichiarò la manifesta inammissibilità della questione sollevata rilevando una carenza di motivazione nelle ordinanze di rimessione.
In questo caso il Consiglio di Stato respinge l'istanza di sospensiva del titolare di farmacia indicando che non vi è periculum in mora in quanto “è incontestata la presenza di almeno ulteriori tre farmacie nella zona in questione, entro una distanza di 2 km sicché la zona stessa risulterebbe adeguatamente presidiata anche a seguito dell'esecuzione della sentenza di sfratto di cui si tratta”.
Il Collegio segnala, inoltre, che non vi è prova dell'irreperibilità di altri locali idonei in cui trasferire la farmacia e che la valutazione del pregiudizio all’utenza non è nella disponibilità del privato farmacista.
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