Sfratto dai locali adibiti a farmacia per finita locazione e rilascio di autorizzazione ex art. 35 l. n. 253/1950: prevale l'ASL se la zona è comunque servita da altre farmacie
L'autorizzazione, rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 35 della l. n. 253/1950, regge in sede cautelare se risulta che adiacenti alla zona della farmacia interessata dallo sfratto vi sono comunque altre farmacie capaci di garantire l'assistenza farmaceutica
Massima
Farmacia – sfratto - procedura - autorizzazione ex art. 35 l. n. 253/1950 – rilascio da parte dell'ASL - istanza cautelare di sospensione dell'efficacia – presenza di altre farmacie capaci di garantire l'assistenza farmaceutica alla zona – insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare – reiezione
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo dell'ordinanza, previa registrazione gratuita
L'ordinanza del TAR Milano, pur nella sinteticità propria dei provvedimenti di natura cautelare, esplicita un principio rilevante: è corretto il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ASL ai sensi dell'art. 35 della l. n. 253/1950 se risultano esservi altre farmacie capaci di garantire l'assistenza farmaceutica della zona servita dalla farmacia cui si riferisce lo sfratto.
L'ordinanza, nel respingere l'istanza cautelare del titolare di farmacia, indica le coordinate all'interno del quadro normativo:
- il potere dell'Amministrazione ex art. 35 l. n. 253/1950 ha natura eccezionale perché è connesso all'esigenza fondamentale di garantire l'adeguata assistenza farmaceutica alla popolazione: questo è il motivo per cui, nel caso di sfratto delle farmacie, la normativa impone un'apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura della p.A.;
- il rilascio dell'autorizzazione ex art. 35 l. n. 253/1950 presuppone una previa approfondita istruttoria volta a verificare se, in caso di sfratto, comunque possa essere garantita da altre farmacie la copertura dell'assistenza farmaceutica a favore degli abitanti della zona in cui è ubicata la farmacia interessata dalla procedura;
- l'adeguata copertura dell'assistenza farmaceutica, in tal caso, può ritenersi garantita qualora ulteriori farmacie siano ubicate a poche centinaia di metri di distanza dalla farmacia sotto sfratto (su tale punto, tuttavia, l'ordinanza del TAR Milano non specifica se la distanza rilevata dall'ASL nel caso concreto sia stata calcolata da soglia a soglia delle farmacie ovvero dal limite della zona servita dalla farmacia sfrattata alla soglia delle altre farmacie: “a distanza pedonale variabile tra i 260 m e 1 km sono presenti almeno tre farmacie”).
L'ordinanza, al fine di corroborare la decisione assunta, richiama inoltre i principi oramai pacifici in giurisprudenza, secondo cui un conto è il quorum istitutivo (che prescrive una farmacia ogni 3.300 abitanti), altro è il bacino di utenza di ogni singola farmacia, che non è indefettibilmente legato a tale rapporto numerico.
Va rammentato, riguardo al potere di cui all'art. 35 della l. n. 253/1950 che, secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 5581/2017), occorre da parte dell'Amministrazione un onere di motivazione particolarmente puntuale ed esaustiva visto che l'intento normativo primario “è quello di evitare che una determinata zona rimanga sguarnita dal presidio di un numero sufficiente di farmacie; sicché, ciò che può giustificare il diniego dell’autorizzazione, è la situazione di inadeguata copertura del servizio sanitario che potrebbe derivare dalla chiusura del presidio interessato dalla procedura di sfratto. In difetto di tale implicazione critica, la mera irreperibilità di una ubicazione alternativa non può costituire valida ragione per denegare il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 35 della l. n. 253/1950”.
In tale sentenza il Consiglio di Stato chiarisce al proposito, quale modus operandi, che “la verifica della “irreperibilità di altri locali idonei” costituisce momento valutativo subordinato alla riscontrata “impossibilità di garantire la continuità del pubblico servizio”: sicché vi è ragione di occuparsi del primo profilo, solo dopo aver accertato la effettiva sussistenza del secondo”.
L'osservanza prudente di tali principi è necessaria visto che, trattandosi di un potere che può precludere per un tempo anche indeterminato l'esercizio dell'attività farmaceutica, è assoggettato alla possibilità di ingenti richieste di risarcimento danni qualora esercitato in maniera non conforme ai suddetti principi.
N.B. L'ordinanza del TAR è stata confermata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza del 19 marzo 2026 (vedi in questa rivista).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Milano/ordinanza del 6 febbraio 2026
Sfratto dai locali adibiti a farmacia per finita locazione e rilascio di autorizzazione ex art. 35 l. n. 253/1950: prevale l'ASL se la zona è comunque servita da altre farmacie
L'autorizzazione, rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 35 della l. n. 253/1950, regge in sede cautelare se risulta che adiacenti alla zona della farmacia interessata dallo sfratto vi sono comunque altre farmacie capaci di garantire l'assistenza farmaceutica
Massima
Farmacia – sfratto - procedura - autorizzazione ex art. 35 l. n. 253/1950 – rilascio da parte dell'ASL - istanza cautelare di sospensione dell'efficacia – presenza di altre farmacie capaci di garantire l'assistenza farmaceutica alla zona – insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare – reiezione
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo dell'ordinanza, previa registrazione gratuita
L'ordinanza del TAR Milano, pur nella sinteticità propria dei provvedimenti di natura cautelare, esplicita un principio rilevante: è corretto il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ASL ai sensi dell'art. 35 della l. n. 253/1950 se risultano esservi altre farmacie capaci di garantire l'assistenza farmaceutica della zona servita dalla farmacia cui si riferisce lo sfratto.
L'ordinanza, nel respingere l'istanza cautelare del titolare di farmacia, indica le coordinate all'interno del quadro normativo:
- il potere dell'Amministrazione ex art. 35 l. n. 253/1950 ha natura eccezionale perché è connesso all'esigenza fondamentale di garantire l'adeguata assistenza farmaceutica alla popolazione: questo è il motivo per cui, nel caso di sfratto delle farmacie, la normativa impone un'apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura della p.A.;
- il rilascio dell'autorizzazione ex art. 35 l. n. 253/1950 presuppone una previa approfondita istruttoria volta a verificare se, in caso di sfratto, comunque possa essere garantita da altre farmacie la copertura dell'assistenza farmaceutica a favore degli abitanti della zona in cui è ubicata la farmacia interessata dalla procedura;
- l'adeguata copertura dell'assistenza farmaceutica, in tal caso, può ritenersi garantita qualora ulteriori farmacie siano ubicate a poche centinaia di metri di distanza dalla farmacia sotto sfratto (su tale punto, tuttavia, l'ordinanza del TAR Milano non specifica se la distanza rilevata dall'ASL nel caso concreto sia stata calcolata da soglia a soglia delle farmacie ovvero dal limite della zona servita dalla farmacia sfrattata alla soglia delle altre farmacie: “a distanza pedonale variabile tra i 260 m e 1 km sono presenti almeno tre farmacie”).
L'ordinanza, al fine di corroborare la decisione assunta, richiama inoltre i principi oramai pacifici in giurisprudenza, secondo cui un conto è il quorum istitutivo (che prescrive una farmacia ogni 3.300 abitanti), altro è il bacino di utenza di ogni singola farmacia, che non è indefettibilmente legato a tale rapporto numerico.
Va rammentato, riguardo al potere di cui all'art. 35 della l. n. 253/1950 che, secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 5581/2017), occorre da parte dell'Amministrazione un onere di motivazione particolarmente puntuale ed esaustiva visto che l'intento normativo primario “è quello di evitare che una determinata zona rimanga sguarnita dal presidio di un numero sufficiente di farmacie; sicché, ciò che può giustificare il diniego dell’autorizzazione, è la situazione di inadeguata copertura del servizio sanitario che potrebbe derivare dalla chiusura del presidio interessato dalla procedura di sfratto. In difetto di tale implicazione critica, la mera irreperibilità di una ubicazione alternativa non può costituire valida ragione per denegare il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 35 della l. n. 253/1950”.
In tale sentenza il Consiglio di Stato chiarisce al proposito, quale modus operandi, che “la verifica della “irreperibilità di altri locali idonei” costituisce momento valutativo subordinato alla riscontrata “impossibilità di garantire la continuità del pubblico servizio”: sicché vi è ragione di occuparsi del primo profilo, solo dopo aver accertato la effettiva sussistenza del secondo”.
L'osservanza prudente di tali principi è necessaria visto che, trattandosi di un potere che può precludere per un tempo anche indeterminato l'esercizio dell'attività farmaceutica, è assoggettato alla possibilità di ingenti richieste di risarcimento danni qualora esercitato in maniera non conforme ai suddetti principi.
N.B. L'ordinanza del TAR è stata confermata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza del 19 marzo 2026 (vedi in questa rivista).
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