Clausola di gara per fornitura farmaci “previa richiesta su singola RDA validata dalla Regione”: va impugnata immediatamente senza attendere l'esito della gara
Nella gara per la fornitura di un farmaco la clausola della lex specialis, che prevede il meccanismo della “previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione”, è immediatamente lesiva in quanto riconducibile alle fattispecie delle “clausole escludenti” di cui all'Adunanza Plenaria n. 4/2018 del Consiglio di Stato; l'atto che la contiene va allora impugnato immediatamente, a maggior ragione se il principio attivo per cui si concorre è contenuto in un solo medicinale in commercio, sicché l'azienda partecipante titolare dell'AIC è certa dell'aggiudicazione
Massima
Medicinale – appalto di fornitura – clausola di approvvigionamento mediante “singola richiesta di acquisto validata dalla Regione” - immediata lesività – fattispecie riconducibile alle “clausole immediatamente escludenti” - principio attivo in gara contenuto in un unico farmaco dotato di AIC – certezza da parte dell'azienda unica partecipante dell'immediata lesività della clausola - mancata tempestiva impugnazione – impugnazione unitamente all'aggiudicazione – obbligo di impugnazione tempestiva - inammissibilità del ricorso
Il TAR Firenze dopo aver annullato con la sentenza del 19 dicembre 2025 (vedi in questa rivista) gli atti di una gara, indetta dall'ESTAR per la fornitura di un farmaco, nella parte in cui era previsto che questo sarebbe stato acquistato soltanto “previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione Toscana”, con questa nuova sentenza dichiara invece inammissibile per carenza di interesse un ricorso proposto contro atti di gara che contenevano la medesima identica clausola giacché gli atti della lex specialis contenenti la contestata clausola non erano stati impugnati immediatamente, bensì unitamente all'atto di aggiudicazione.
Secondo la sentenza la predetta clausola “non è conforme ai canoni di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità” e determina una lesione immediata della posizione dell'azienda partecipante poiché è riconducibile alle fattispecie relative alle “clausole immediatamente escludenti” indicate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018. Gli atti di gara che contengono tali clausole, com'è noto, vanno impugnati immediatamente.
La sentenza, oltre a ribadire il principio, lo applica a maggior ragione al caso di specie giacché il principio attivo per il cui approvvigionamento era stata bandita la gara è contenuto in un unico medicinale in commercio: l'azienda partecipante titolare dell'AIC, allora, aveva chiaro fin da subito che il lotto posto a gara le sarebbe stato aggiudicato e che la clausola in questione sarebbe di certo stata operativa nei suoi confronti; a maggior ragione per tale motivo l'atto contenente la clausola andava impugnato immediatamente, senza attendere l'esito (scontato) della gara.
Il TAR, nel richiamare altre precedenti proprie sentenze di accoglimento dei ricorsi in materia (tra cui quella citata all'inizio del presente articolo), sottolinea che in quei casi gli atti contenenti la clausola illegittima erano stati impugnati tempestivamente, a differenza di quanto avvenuto nel ricorso in esame, che quindi viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Firenze/sentenza del 14 gennaio 2026
Clausola di gara per fornitura farmaci “previa richiesta su singola RDA validata dalla Regione”: va impugnata immediatamente senza attendere l'esito della gara
Nella gara per la fornitura di un farmaco la clausola della lex specialis, che prevede il meccanismo della “previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione”, è immediatamente lesiva in quanto riconducibile alle fattispecie delle “clausole escludenti” di cui all'Adunanza Plenaria n. 4/2018 del Consiglio di Stato; l'atto che la contiene va allora impugnato immediatamente, a maggior ragione se il principio attivo per cui si concorre è contenuto in un solo medicinale in commercio, sicché l'azienda partecipante titolare dell'AIC è certa dell'aggiudicazione
Massima
Medicinale – appalto di fornitura – clausola di approvvigionamento mediante “singola richiesta di acquisto validata dalla Regione” - immediata lesività – fattispecie riconducibile alle “clausole immediatamente escludenti” - principio attivo in gara contenuto in un unico farmaco dotato di AIC – certezza da parte dell'azienda unica partecipante dell'immediata lesività della clausola - mancata tempestiva impugnazione – impugnazione unitamente all'aggiudicazione – obbligo di impugnazione tempestiva - inammissibilità del ricorso
Il TAR Firenze dopo aver annullato con la sentenza del 19 dicembre 2025 (vedi in questa rivista) gli atti di una gara, indetta dall'ESTAR per la fornitura di un farmaco, nella parte in cui era previsto che questo sarebbe stato acquistato soltanto “previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione Toscana”, con questa nuova sentenza dichiara invece inammissibile per carenza di interesse un ricorso proposto contro atti di gara che contenevano la medesima identica clausola giacché gli atti della lex specialis contenenti la contestata clausola non erano stati impugnati immediatamente, bensì unitamente all'atto di aggiudicazione.
Secondo la sentenza la predetta clausola “non è conforme ai canoni di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità” e determina una lesione immediata della posizione dell'azienda partecipante poiché è riconducibile alle fattispecie relative alle “clausole immediatamente escludenti” indicate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018. Gli atti di gara che contengono tali clausole, com'è noto, vanno impugnati immediatamente.
La sentenza, oltre a ribadire il principio, lo applica a maggior ragione al caso di specie giacché il principio attivo per il cui approvvigionamento era stata bandita la gara è contenuto in un unico medicinale in commercio: l'azienda partecipante titolare dell'AIC, allora, aveva chiaro fin da subito che il lotto posto a gara le sarebbe stato aggiudicato e che la clausola in questione sarebbe di certo stata operativa nei suoi confronti; a maggior ragione per tale motivo l'atto contenente la clausola andava impugnato immediatamente, senza attendere l'esito (scontato) della gara.
Il TAR, nel richiamare altre precedenti proprie sentenze di accoglimento dei ricorsi in materia (tra cui quella citata all'inizio del presente articolo), sottolinea che in quei casi gli atti contenenti la clausola illegittima erano stati impugnati tempestivamente, a differenza di quanto avvenuto nel ricorso in esame, che quindi viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.