Concorso per l'assegnazione delle farmacie: le titolarità vanno assegnate senza attendere l'aggiornamento della pianta organica vigente, anche se è risalente
La Regione non è tenuta ad attendere l'aggiornamento della pianta organica farmaceutica ai fini dell'assegnazione delle sedi poste a concorso, non essendovi alcuna norma che subordini l'assegnazione delle sedi all'aggiornamento della pianta organica
Massima
Farmacia – pianta organica vigente risalente nel tempo – assegnazione delle sedi farmaceutiche poste a concorso – obbligo di attendere l'aggiornamento della pianta organica – non sussiste
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Dopo aver accolto l'istanza cautelare della farmacia ricorrente, sospendendo con l'ordinanza del 15 settembre 2025 (vedi in questa rivista) l'assegnazione regionale della quarta sede farmaceutica di un Comune, posta a concorso straordinario, il TAR Napoli con la sentenza qui in commento respinge il ricorso.
La controversia nasce dal fatto che, nel Comune campano in cui è stata istituita una quarta sede posta a concorso straordinario, risulta vigente una pianta organica risalente oramai al 2018 che, secondo la ricorrente, non rispecchia più l'attuale distribuzione dei cittadini sul territorio al punto che la quarta sede istituita potrebbe essere soppressa in fase di revisione aggiornata della pianta organica vigente.
Di qui la richiesta alla Regione di soprassedere dall'assegnazione di tale sede fino all'aggiornamento della pianta organica, oramai avviato e prossimo alla conclusione, alla luce del lungo lasso di tempo trascorso da quando fu approvata l'ultima pianta organica vigente.
Riguardo al rifiuto della Regione di soprassedere ed alla conseguente assegnazione della sede decide adesso il TAR che, con la sentenza in esame, stabilisce il principio secondo cui vi è l'obbligo da parte della Regione di assegnare le sedi poste a concorso, anche se la pianta organica farmaceutica del Comune dovesse risultare oramai risalente nel tempo.
Il Collegio infatti sottolinea che la Regione non è tenuta ad attendere la conclusione del procedimento di revisione della pianta organica avviato dal Comune, giacché non vi è “alcuna disposizione normativa che subordini l’assegnazione delle farmacie previste dalla pianta organica attualmente vigente ed efficace al compimento del procedimento di revisione”.
Il ragionamento del TAR, oltre che su basi normative, poggia anche sull'esigenza di tutelare il pubblico interesse a garantire la maggiore copertura possibile dell'assistenza farmaceutica: il Collegio infatti sottolinea che, ove dovesse privilegiarsi la tesi secondo cui occorra attendere gli aggiornamenti delle piante organiche ai fini dell'assegnazione delle sedi poste a concorso, ne deriverebbe il rischio di paralisi delle vigenti piante organiche nel caso “non improbabile” di ritardi nell'approvazione del loro aggiornamento.
La sentenza si conclude, sul punto, rimarcando correttamente che “l’impegno dell’assegnataria controinteressata all’accettazione di una sede che potrebbe subire delle variazioni, del resto, esula dal novero delle posizioni giuridiche soggettive che il ricorrente, essendone titolare, possa far valere in giudizio”.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 19 gennaio 2026
Concorso per l'assegnazione delle farmacie: le titolarità vanno assegnate senza attendere l'aggiornamento della pianta organica vigente, anche se è risalente
La Regione non è tenuta ad attendere l'aggiornamento della pianta organica farmaceutica ai fini dell'assegnazione delle sedi poste a concorso, non essendovi alcuna norma che subordini l'assegnazione delle sedi all'aggiornamento della pianta organica
Massima
Farmacia – pianta organica vigente risalente nel tempo – assegnazione delle sedi farmaceutiche poste a concorso – obbligo di attendere l'aggiornamento della pianta organica – non sussiste
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Dopo aver accolto l'istanza cautelare della farmacia ricorrente, sospendendo con l'ordinanza del 15 settembre 2025 (vedi in questa rivista) l'assegnazione regionale della quarta sede farmaceutica di un Comune, posta a concorso straordinario, il TAR Napoli con la sentenza qui in commento respinge il ricorso.
La controversia nasce dal fatto che, nel Comune campano in cui è stata istituita una quarta sede posta a concorso straordinario, risulta vigente una pianta organica risalente oramai al 2018 che, secondo la ricorrente, non rispecchia più l'attuale distribuzione dei cittadini sul territorio al punto che la quarta sede istituita potrebbe essere soppressa in fase di revisione aggiornata della pianta organica vigente.
Di qui la richiesta alla Regione di soprassedere dall'assegnazione di tale sede fino all'aggiornamento della pianta organica, oramai avviato e prossimo alla conclusione, alla luce del lungo lasso di tempo trascorso da quando fu approvata l'ultima pianta organica vigente.
Riguardo al rifiuto della Regione di soprassedere ed alla conseguente assegnazione della sede decide adesso il TAR che, con la sentenza in esame, stabilisce il principio secondo cui vi è l'obbligo da parte della Regione di assegnare le sedi poste a concorso, anche se la pianta organica farmaceutica del Comune dovesse risultare oramai risalente nel tempo.
Il Collegio infatti sottolinea che la Regione non è tenuta ad attendere la conclusione del procedimento di revisione della pianta organica avviato dal Comune, giacché non vi è “alcuna disposizione normativa che subordini l’assegnazione delle farmacie previste dalla pianta organica attualmente vigente ed efficace al compimento del procedimento di revisione”.
Il ragionamento del TAR, oltre che su basi normative, poggia anche sull'esigenza di tutelare il pubblico interesse a garantire la maggiore copertura possibile dell'assistenza farmaceutica: il Collegio infatti sottolinea che, ove dovesse privilegiarsi la tesi secondo cui occorra attendere gli aggiornamenti delle piante organiche ai fini dell'assegnazione delle sedi poste a concorso, ne deriverebbe il rischio di paralisi delle vigenti piante organiche nel caso “non improbabile” di ritardi nell'approvazione del loro aggiornamento.
La sentenza si conclude, sul punto, rimarcando correttamente che “l’impegno dell’assegnataria controinteressata all’accettazione di una sede che potrebbe subire delle variazioni, del resto, esula dal novero delle posizioni giuridiche soggettive che il ricorrente, essendone titolare, possa far valere in giudizio”.
Riferimenti
Collegamenti
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