E' inammissibile il ricorso contro la pianta organica che prevede un inurbamento se la zona del ricorrente non è stata modificata, ne' è dimostrato il concreto pregiudizio
Il ricorso contro l'atto revisionale con cui si inurba una sede posta a concorso come rurale va dichiarato inammissibile per carenza di interesse se la zona del titolare urbano ricorrente non è stata interessata da alcuna modifica dei confini a seguito dell'inurbamento, a maggior ragione se la sede (ex rurale) inurbata risulta posizionata a distanza di chilometri, a meno che non venga provato in giudizio un pregiudizio concreto
Massima
Farmacia – pianta organica – inurbamento di sede posta a concorso straordinario come rurale – impugnazione – titolare urbano la cui zona non ha subito modifiche dall'inurbamento – distanza di alcuni chilometri della sede inurbata – inammissibilità del ricorso – difetto di interesse
Quando la pianta organica non istituisce una nuova sede, ma si limita a ridistribuire il territorio comunale tra quelle già esistenti, anche mediante l'inurbamento di una sede posta a concorso straordinario come rurale, occorre la modifica in peius della propria zona affinché sia ammissibile un ricorso al TAR.
Nel caso che ci riguarda, però, la zona del titolare concorrente non è stata modificata né nel ricorso è stato dimostrato un pregiudizio concreto derivante dalle decisioni comunali, tenuto conto che la sentenza di primo grado certifica che la sede inurbata è collocata peraltro “a grande distanza” da quella del ricorrente.
Il Consiglio di Stato, nel respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, sottolinea che non è dato comprendere in che modo con la pianta organica si sia danneggiata o ridimensionata la zona del ricorrente, il che determina una carenza di concreto interesse di quest'ultimo, con conseguente inammissibilità del ricorso.
L'ordinanza specifica al proposito che una diversa configurazione dei confini delle altre zone può al limite incidere su interessi di mero fatto del titolare ricorrente, con conseguente inammissibilità dell'impugnativa.
Il Collegio sottolinea inoltre che l'inurbamento di una sede posta a concorso come rurale può tutt'al più essere impugnata dai partecipanti al concorso, ovvero da coloro che dichiarassero che avrebbero partecipato se l'inurbamento fosse avvenuto ex ante, ma il titolare che ha proposto ricorso non rientra in alcuna di tali categorie.
L'ordinanza infine si pronuncia anche sul periculum in mora, indicando che non risulta quale sia il pregiudizio grave ed irreparabile che sostiene l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, confermando quella linea giurisprudenziale di estremo rigore secondo cui in sede cautelare occorre dimostrare, appunto, la gravità e l'irreparabilità del danno, che non può essere soltanto economico attesa la sua risarcibilità (vedi sul punto l'articolo di commento dell'ordinanza del 26 gennaio 2026 del TAR Milano, in questa rivista).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/ordinanza del 20 febbraio 2026
E' inammissibile il ricorso contro la pianta organica che prevede un inurbamento se la zona del ricorrente non è stata modificata, ne' è dimostrato il concreto pregiudizio
Il ricorso contro l'atto revisionale con cui si inurba una sede posta a concorso come rurale va dichiarato inammissibile per carenza di interesse se la zona del titolare urbano ricorrente non è stata interessata da alcuna modifica dei confini a seguito dell'inurbamento, a maggior ragione se la sede (ex rurale) inurbata risulta posizionata a distanza di chilometri, a meno che non venga provato in giudizio un pregiudizio concreto
Massima
Farmacia – pianta organica – inurbamento di sede posta a concorso straordinario come rurale – impugnazione – titolare urbano la cui zona non ha subito modifiche dall'inurbamento – distanza di alcuni chilometri della sede inurbata – inammissibilità del ricorso – difetto di interesse
Quando la pianta organica non istituisce una nuova sede, ma si limita a ridistribuire il territorio comunale tra quelle già esistenti, anche mediante l'inurbamento di una sede posta a concorso straordinario come rurale, occorre la modifica in peius della propria zona affinché sia ammissibile un ricorso al TAR.
Nel caso che ci riguarda, però, la zona del titolare concorrente non è stata modificata né nel ricorso è stato dimostrato un pregiudizio concreto derivante dalle decisioni comunali, tenuto conto che la sentenza di primo grado certifica che la sede inurbata è collocata peraltro “a grande distanza” da quella del ricorrente.
Il Consiglio di Stato, nel respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, sottolinea che non è dato comprendere in che modo con la pianta organica si sia danneggiata o ridimensionata la zona del ricorrente, il che determina una carenza di concreto interesse di quest'ultimo, con conseguente inammissibilità del ricorso.
L'ordinanza specifica al proposito che una diversa configurazione dei confini delle altre zone può al limite incidere su interessi di mero fatto del titolare ricorrente, con conseguente inammissibilità dell'impugnativa.
Il Collegio sottolinea inoltre che l'inurbamento di una sede posta a concorso come rurale può tutt'al più essere impugnata dai partecipanti al concorso, ovvero da coloro che dichiarassero che avrebbero partecipato se l'inurbamento fosse avvenuto ex ante, ma il titolare che ha proposto ricorso non rientra in alcuna di tali categorie.
L'ordinanza infine si pronuncia anche sul periculum in mora, indicando che non risulta quale sia il pregiudizio grave ed irreparabile che sostiene l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, confermando quella linea giurisprudenziale di estremo rigore secondo cui in sede cautelare occorre dimostrare, appunto, la gravità e l'irreparabilità del danno, che non può essere soltanto economico attesa la sua risarcibilità (vedi sul punto l'articolo di commento dell'ordinanza del 26 gennaio 2026 del TAR Milano, in questa rivista).
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