Ennesima istanza cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova farmacia ed ennesima reiezione: l'orientamento giurisprudenziale va consolidandosi
Ancora una volta il Giudice amministrativo respinge un'istanza di sospensiva volta ad impedire l'apertura di una nuova sede: in questo caso gli atti con cui il Comune, dopo aver istituito la sede ed esercitato il diritto di prelazione, individua ed acquista i locali in cui ubicare la farmacia comunale, non arrecano alcun danno grave ed irreparabile al titolare della farmacia privata, sicché non vi sono i presupposti per accordare la tutela cautelare
Massima
Farmacia – farmacia comunale – esercizio del diritto di prelazione ed acquisto di locali per l'apertura – istanza cautelare del titolare di farmacia privata – insussistenza di danno grave ed irreparabile – rigetto
Ancora una volta viene respinta un'istanza cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova farmacia. Questa volta il contenzioso riguarda l'istituzione di una nuova sede, su cui il Comune esercita il diritto di prelazione e per la quale avvia e conclude un procedimento per l'individuazione e l'acquisto di locali idonei all'apertura.
Il titolare di una farmacia privata propone un ricorso con istanza cautelare, ma il TAR respinge perché non ravvisa alcun pericolo, concreto ed attuale, di un pregiudizio grave ed irreparabile per la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente.
L'orientamento in sede cautelare pare oramai consolidato: l'asserito danno economico da sviamento di clientela conseguente all'apertura della nuova farmacia non è ritenuto di per sé un pregiudizio grave ed irreparabile in quanto è eventualmente risarcibile. Ai fini della tutela cautelare occorre eventualmente altro.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Milano/ordinanza del 26 gennaio 2026
Ennesima istanza cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova farmacia ed ennesima reiezione: l'orientamento giurisprudenziale va consolidandosi
Ancora una volta il Giudice amministrativo respinge un'istanza di sospensiva volta ad impedire l'apertura di una nuova sede: in questo caso gli atti con cui il Comune, dopo aver istituito la sede ed esercitato il diritto di prelazione, individua ed acquista i locali in cui ubicare la farmacia comunale, non arrecano alcun danno grave ed irreparabile al titolare della farmacia privata, sicché non vi sono i presupposti per accordare la tutela cautelare
Massima
Farmacia – farmacia comunale – esercizio del diritto di prelazione ed acquisto di locali per l'apertura – istanza cautelare del titolare di farmacia privata – insussistenza di danno grave ed irreparabile – rigetto
Ancora una volta viene respinta un'istanza cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova farmacia. Questa volta il contenzioso riguarda l'istituzione di una nuova sede, su cui il Comune esercita il diritto di prelazione e per la quale avvia e conclude un procedimento per l'individuazione e l'acquisto di locali idonei all'apertura.
Il titolare di una farmacia privata propone un ricorso con istanza cautelare, ma il TAR respinge perché non ravvisa alcun pericolo, concreto ed attuale, di un pregiudizio grave ed irreparabile per la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente.
Nell'ultimo anno si è registrata una percentuale molto alta di rigetto delle istanze cautelari volte a bloccare l'apertura di nuove farmacie: vedasi ad esempio da ultimo l'ordinanza del TAR Roma del 18 luglio 2025, l'ordinanza del TAR Perugia del 23 luglio 2025,l'ordinanza del TAR Firenze del 24 luglio 2025, l'ordinanza del TAR Milano del 28 luglio 2025, mentre vi è da registrare, a quanto risulta, un'unica sospensiva concessa, con l'ordinanza del TAR Napoli del 15 settembre 2025 (per quanto poi il ricorso è stato respinto a distanza di pochi mesi). Vedi anche l'ordinanza del TAR Catanzaro del 6 settembre 2024, l'ordinanza del TAR Catania del 14 giugno 2024 e l'ordinanza del TAR Catanzaro del 19 aprile 2024, oltre all'ordinanza del TAR Perugia del 26 ottobre 2023, tutte in questa rivista, sempre di rigetto delle istanze cautelari proposte.
L'orientamento in sede cautelare pare oramai consolidato: l'asserito danno economico da sviamento di clientela conseguente all'apertura della nuova farmacia non è ritenuto di per sé un pregiudizio grave ed irreparabile in quanto è eventualmente risarcibile. Ai fini della tutela cautelare occorre eventualmente altro.
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.