Istanza cautelare volta ad impedire l'apertura di una farmacia: il danno patrimoniale da sviamento della clientela non è sufficiente per ottenere la misura cautelare
Il TAR Perugia conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in sede cautelare, ai fini dell'ottenimento di una misura cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova sede farmaceutica, è da ritenersi insufficiente il richiamo al danno patrimoniale conseguente allo sviamento di clientela
Massima
Farmacia – istanza cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova sede – asserzione del danno patrimoniale derivante dall'apertura della nuova farmacia – insufficienza del danno grave ed irreparabile – ristorabilità dell'eventuale danno per equivalente
A distanza di pochissimi giorni dal pronunciamento del TAR Roma, che con un'ordinanza del 18 luglio ha respinto un'istanza di sospensiva volta ad impedire l'apertura di una farmacia indicando che il danno patrimoniale da sviamento di clientela non è da ritenersi sufficiente ai fini dell'adozione di una misura cautelare, il TAR Perugia pubblica un'ordinanza che conferma tale indirizzo giurisprudenziale.
Secondo il Collegio da un canto non è escluso che la paventata apertura della nuova farmacia avvenga effettivamente nei tempi prescritti (vista l'entità dei lavori necessari per adattare il locale da bar/ristorante ad esercizio farmaceutico), dall'altro canto non è da ritenersi inquadrabile nel cosiddetto “danno grave ed irreparabile” il danno patrimoniale da sviamento di clientela, visto che esso è sempre suscettibile di ristoro per equivalente.
Per la rassegna delle pronunce intervenute nell'ultimo biennio in sede cautelare riguardo all'apertura di nuove farmacie, vedi il commento all'ordinanza del 18 luglio 2025 del TAR Roma, in questa rivista.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Perugia/ordinanza del 23 luglio 2025
Istanza cautelare volta ad impedire l'apertura di una farmacia: il danno patrimoniale da sviamento della clientela non è sufficiente per ottenere la misura cautelare
Il TAR Perugia conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in sede cautelare, ai fini dell'ottenimento di una misura cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova sede farmaceutica, è da ritenersi insufficiente il richiamo al danno patrimoniale conseguente allo sviamento di clientela
Massima
Farmacia – istanza cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova sede – asserzione del danno patrimoniale derivante dall'apertura della nuova farmacia – insufficienza del danno grave ed irreparabile – ristorabilità dell'eventuale danno per equivalente
A distanza di pochissimi giorni dal pronunciamento del TAR Roma, che con un'ordinanza del 18 luglio ha respinto un'istanza di sospensiva volta ad impedire l'apertura di una farmacia indicando che il danno patrimoniale da sviamento di clientela non è da ritenersi sufficiente ai fini dell'adozione di una misura cautelare, il TAR Perugia pubblica un'ordinanza che conferma tale indirizzo giurisprudenziale.
Secondo il Collegio da un canto non è escluso che la paventata apertura della nuova farmacia avvenga effettivamente nei tempi prescritti (vista l'entità dei lavori necessari per adattare il locale da bar/ristorante ad esercizio farmaceutico), dall'altro canto non è da ritenersi inquadrabile nel cosiddetto “danno grave ed irreparabile” il danno patrimoniale da sviamento di clientela, visto che esso è sempre suscettibile di ristoro per equivalente.
Per la rassegna delle pronunce intervenute nell'ultimo biennio in sede cautelare riguardo all'apertura di nuove farmacie, vedi il commento all'ordinanza del 18 luglio 2025 del TAR Roma, in questa rivista.
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.