Revisione della pianta organica farmaceutica: ai fini dell'istanza di sospensione volta ad impedire l'apertura di una nuova sede non basta l'asserito danno patrimoniale
Il TAR Roma, confermando l'orientamento giurisprudenziale in fase cautelare decisamente maggioritario, reputa insufficiente l'asserzione di un danno economico derivante dall'apertura della nuova sede quale presupposto per la richiesta di concessione di una misura cautelare volta a bloccare l'efficacia della nuova pianta organica
Massima
Farmacia – impugnazione nuova pianta organica – istanza cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova sede – asserzione del danno patrimoniale derivante dall'apertura della nuova farmacia – insufficienza del danno grave ed irreparabile – ristorabilità dell'eventuale danno in sede di merito
Nell'ordinanza in commento il Giudice amministrativo respinge un'istanza cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova sede: in questo caso a ricorrere è la titolare di una farmacia sita nel centro storico, che impugna la nuova pianta organica e chiede la sospensiva degli atti volti a consentire l'apertura di una nuova farmacia nel medesimo centro storico, in diretta concorrenza con il proprio esercizio farmaceutico.
Il TAR Roma, però, respinge l'istanza cautelare indicando che l'asserito danno patrimoniale determinato dall'apertura di una nuova sede in diretta concorrenza con quella del ricorrente non configura un pregiudizio grave ed irreparabile, sicché manca il requisito del periculum in mora, indispensabile per la concessione di una misura cautelare.
Secondo il Collegio, infatti, il danno patrimoniale derivante dall'eventuale calo del fatturato può essere “suscettibile di successiva tutela, ove del caso, nelle forme di legge”.
La decisione è conforme ad un orientamento che negli ultimi tempi, in sede cautelare, ha registrato svariate decisioni a favore delle farmacie controinteressate, come risulta:
- dall'ordinanza del 22 dicembre 2023 del TAR Catania (vedi in questa rivista) in cui, in un caso di rilocalizzazione della farmacia mediante spostamento della zona, a seguito della certificata assenza di idonei locali, il Collegio ha ritenuto di far prevalere, nella contrapposizione tra l'interesse economico dei titolari limitrofi ricorrenti e quello pubblico a garantire la maggiore accessibilità del servizio ai cittadini, il secondo, affermando che l'interesse economico dei titolari è da ritenersi eventualmente ristorabile nella fase di merito mediante la richiesta di risarcimento danni;
- dall'ordinanza del 14 giugno 2024 del TAR Catania (vedi in questa rivista) in cui, sempre in un caso di rilocalizzazione della farmacia mediante spostamento della zona, a seguito della certificata assenza di idonei locali, nella fase cautelare si è deciso in piena conformità con quanto stabilito nella sopraindicata ordinanza.
Anche quando il titolare ricorrente ha evidenziato oltre al pregiudizio patrimoniale un ulteriore profilo di danno, però, l'esito è stato favorevole alla farmacia controinteressata: l'ordinanza del TAR Catanzaro del 6 settembre 2024 (vedi in questa rivista), respinge l'istanza cautelare affermando che il lamentato profilo eccedente il lato meramente economico e consistente nella storica titolarità della farmacia in quel dato territorio è recessivo rispetto a quello pubblico a che sia dislocata ed aperta una nuova farmacia.
Certamente rilevante è anche l'ordinanza del 26 ottobre 2023 del TAR Perugia (vedi in questa rivista), secondo cui nel giudizio relativo alla localizzazione di una sede farmaceutica, se quest'ultima è vacante da anni ed è prossima all'apertura, prevale in fase cautelare l'interesse pubblico all'attivazione di una nuova sede a fronte dell'interesse del farmacista ricorrente limitrofo, il cui pregiudizio economico è ristorabile all'esito del giudizio.
L'ordinanza del 19 giugno 2024 del TAR Torino (vedi in questa rivista), infine, respinge l'istanza cautelare, ma specifica che ciò dipende dal fatto che alla data della discussione in camera di consiglio la farmacia trasferita oramai risulta già aperta e che tra i due interessi contrapposti e, cioè, quello economico dei titolari ricorrenti limitrofi e quello pubblico alla migliore assistenza farmaceutica mediante il mantenimento dell'apertura, prevale il secondo.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/ordinanza del 18 luglio 2025
Revisione della pianta organica farmaceutica: ai fini dell'istanza di sospensione volta ad impedire l'apertura di una nuova sede non basta l'asserito danno patrimoniale
Il TAR Roma, confermando l'orientamento giurisprudenziale in fase cautelare decisamente maggioritario, reputa insufficiente l'asserzione di un danno economico derivante dall'apertura della nuova sede quale presupposto per la richiesta di concessione di una misura cautelare volta a bloccare l'efficacia della nuova pianta organica
Massima
Farmacia – impugnazione nuova pianta organica – istanza cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova sede – asserzione del danno patrimoniale derivante dall'apertura della nuova farmacia – insufficienza del danno grave ed irreparabile – ristorabilità dell'eventuale danno in sede di merito
Nell'ordinanza in commento il Giudice amministrativo respinge un'istanza cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova sede: in questo caso a ricorrere è la titolare di una farmacia sita nel centro storico, che impugna la nuova pianta organica e chiede la sospensiva degli atti volti a consentire l'apertura di una nuova farmacia nel medesimo centro storico, in diretta concorrenza con il proprio esercizio farmaceutico.
Il TAR Roma, però, respinge l'istanza cautelare indicando che l'asserito danno patrimoniale determinato dall'apertura di una nuova sede in diretta concorrenza con quella del ricorrente non configura un pregiudizio grave ed irreparabile, sicché manca il requisito del periculum in mora, indispensabile per la concessione di una misura cautelare.
Secondo il Collegio, infatti, il danno patrimoniale derivante dall'eventuale calo del fatturato può essere “suscettibile di successiva tutela, ove del caso, nelle forme di legge”.
La decisione è conforme ad un orientamento che negli ultimi tempi, in sede cautelare, ha registrato svariate decisioni a favore delle farmacie controinteressate, come risulta:
- dall'ordinanza del 22 dicembre 2023 del TAR Catania (vedi in questa rivista) in cui, in un caso di rilocalizzazione della farmacia mediante spostamento della zona, a seguito della certificata assenza di idonei locali, il Collegio ha ritenuto di far prevalere, nella contrapposizione tra l'interesse economico dei titolari limitrofi ricorrenti e quello pubblico a garantire la maggiore accessibilità del servizio ai cittadini, il secondo, affermando che l'interesse economico dei titolari è da ritenersi eventualmente ristorabile nella fase di merito mediante la richiesta di risarcimento danni;
- dall'ordinanza del 14 giugno 2024 del TAR Catania (vedi in questa rivista) in cui, sempre in un caso di rilocalizzazione della farmacia mediante spostamento della zona, a seguito della certificata assenza di idonei locali, nella fase cautelare si è deciso in piena conformità con quanto stabilito nella sopraindicata ordinanza.
Anche quando il titolare ricorrente ha evidenziato oltre al pregiudizio patrimoniale un ulteriore profilo di danno, però, l'esito è stato favorevole alla farmacia controinteressata: l'ordinanza del TAR Catanzaro del 6 settembre 2024 (vedi in questa rivista), respinge l'istanza cautelare affermando che il lamentato profilo eccedente il lato meramente economico e consistente nella storica titolarità della farmacia in quel dato territorio è recessivo rispetto a quello pubblico a che sia dislocata ed aperta una nuova farmacia.
Certamente rilevante è anche l'ordinanza del 26 ottobre 2023 del TAR Perugia (vedi in questa rivista), secondo cui nel giudizio relativo alla localizzazione di una sede farmaceutica, se quest'ultima è vacante da anni ed è prossima all'apertura, prevale in fase cautelare l'interesse pubblico all'attivazione di una nuova sede a fronte dell'interesse del farmacista ricorrente limitrofo, il cui pregiudizio economico è ristorabile all'esito del giudizio.
L'ordinanza del 19 giugno 2024 del TAR Torino (vedi in questa rivista), infine, respinge l'istanza cautelare, ma specifica che ciò dipende dal fatto che alla data della discussione in camera di consiglio la farmacia trasferita oramai risulta già aperta e che tra i due interessi contrapposti e, cioè, quello economico dei titolari ricorrenti limitrofi e quello pubblico alla migliore assistenza farmaceutica mediante il mantenimento dell'apertura, prevale il secondo.
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