Istituzione di nuova sede farmaceutica e prelazione del Comune: se il titolare privato chiede la sospensiva deve evidenziare un pregiudizio grave ed irreparabile
Ancora una volta il Giudice amministrativo respinge un'istanza cautelare volta a bloccare l'attivazione di una sede farmaceutica (in questo caso assegnata al Comune, che ha esercitato la prelazione) segnalando che, ai fini dell'ottenimento della misura cautelare, il titolare privato ricorrente deve evidenziare un danno connotato da gravità ed irreparabilità
Massima
Farmacia – istanza cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova sede prelazionata dal Comune – attribuzione della gestione alla società in house – insufficienza del danno grave ed irreparabile – reiezione
In questo caso sono impugnate la delibera relativa all'istituzione della nuova sede, la delibera di prelazione del Comune, il decreto dirigenziale di assegnazione al Comune della detta sede e la determina dirigenziale di attribuzione della gestione della nuova farmacia alla società in house.
L'ordinanza, succintamente motivata, innestandosi in un filone giurisprudenziale che negli ultimi anni va consolidandosi, attesta che difetta nel caso di specie il requisito del periculum in mora in quanto non è stato evidenziato alcun pregiudizio connotato da gravità ed irreparabilità.
Occorre infatti rammentare che, secondo l'orientamento in sede cautelare in consolidamento negli ultimi anni, ricostruito nel commento alle due suddette ordinanze del TAR Perugia e soprattuto del TAR Roma (a cui si rinvia), il paventato danno patrimoniale da sviamento di clientela è ritenuto insufficiente al fini della concessione della misura cautelare da parte del Giudice amministrativo.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Firenze/ordinanza del 24 luglio 2025
Istituzione di nuova sede farmaceutica e prelazione del Comune: se il titolare privato chiede la sospensiva deve evidenziare un pregiudizio grave ed irreparabile
Ancora una volta il Giudice amministrativo respinge un'istanza cautelare volta a bloccare l'attivazione di una sede farmaceutica (in questo caso assegnata al Comune, che ha esercitato la prelazione) segnalando che, ai fini dell'ottenimento della misura cautelare, il titolare privato ricorrente deve evidenziare un danno connotato da gravità ed irreparabilità
Massima
Farmacia – istanza cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova sede prelazionata dal Comune – attribuzione della gestione alla società in house – insufficienza del danno grave ed irreparabile – reiezione
Nel giro di pochissimi giorni (vedi l'ordinanza del TAR Perugia del 23 luglio 2025 e l'ordinanza del TAR Roma del 18 luglio 2025, in questa rivista) ancora una volta il Giudice amministrativo respinge un'istanza cautelare di un farmacista titolare volta a bloccare l'apertura di una nuova sede farmaceutica.
In questo caso sono impugnate la delibera relativa all'istituzione della nuova sede, la delibera di prelazione del Comune, il decreto dirigenziale di assegnazione al Comune della detta sede e la determina dirigenziale di attribuzione della gestione della nuova farmacia alla società in house.
L'ordinanza, succintamente motivata, innestandosi in un filone giurisprudenziale che negli ultimi anni va consolidandosi, attesta che difetta nel caso di specie il requisito del periculum in mora in quanto non è stato evidenziato alcun pregiudizio connotato da gravità ed irreparabilità.
Occorre infatti rammentare che, secondo l'orientamento in sede cautelare in consolidamento negli ultimi anni, ricostruito nel commento alle due suddette ordinanze del TAR Perugia e soprattuto del TAR Roma (a cui si rinvia), il paventato danno patrimoniale da sviamento di clientela è ritenuto insufficiente al fini della concessione della misura cautelare da parte del Giudice amministrativo.
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