Farmacia divenuta soprannumeraria per perdita del quorum a seguito della diminuzione della popolazione: si alla soppressione se non è stata ancora assegnata
Il TAR Napoli richiama l'ordinanza n. 600/2016 del Consiglio di Stato e, ancorché in fase cautelare, dichiara che le sedi istituite e poste a concorso, se hanno perso il quorum istitutivo per la diminuzione della popolazione, vanno soppresse se non sono state ancora assegnate
Massima
Farmacia – istituzione – perdita del quorum per diminuzione della popolazione – soprannumerarietà – soppressione da parte del Comune – concorso per l'assegnazione ancora in itinere – non ancora assegnata – legittimità della soppressione
Il Comune di Eboli istituisce un farmacia all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 27/2012, ma nel corso degli anni successivi la popolazione diminuisce, rendendo la farmacia soprannumeraria per perdita del suo quorum istitutivo.
Il Comune, allora, in sede di revisione della pianta organica, acquisiti i pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti, decide di sopprimere la detta sede, modifica di conseguenza la pianta organica e trasmette la delibera di soppressione alla Regione, che ha ancora in itinere il concorso straordinario in cui la sede è stata inserita tra quelle da assegnarsi.
La Regione tuttavia si rifiuta di stralciare la sede soppressa dal Comune e lo invita ad adottare un atto di autotutela, rappresentando che oramai la sede farmaceutica è in procinto di essere resa disponibile per il secondo interpello e non può più essere eliminata dal concorso.
Avverso tale atto regionale di diniego di espunzione della sede ricorre al TAR, allora, la titolare della farmacia limitrofa a quella posta a concorso (e soppressa) e, in sede cautelare, il Collegio accoglie la richiesta di sospensiva, bloccando l'inserimento della detta sede tra quelle da assegnarsi nel secondo interpello.
In primo luogo l'ordinanza indica che la farmacista ricorrente è titolare di una sede posta a confine con quella soppressa ma non espunta dal concorso regionale, pertanto gli atti regionali di mancata espunzione sono potenzialmente idonei ad incidere anche sul bacino di utenza della farmacia della ricorrente.
In secondo luogo il provvedimento, ancorché succintamente motivato (come avviene tipicamente in sede cautelare), richiama il precedente storico: l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 600/2016, il primo provvedimento giurisdizionale che ha stabilito la legittimità della soppressione della farmacia divenuta soprannumeraria per diminuzione della popolazione e non ancora assegnata nel concorso.
Il TAR Napoli indica che l'indizione del concorso per l'assegnazione della sede non appare di per sé idoneo ad escludere la doverosità della soppressione, “non essendo la sede messa a concorso equiparabile ad una sede già occupata”.
L'ordinanza sottolinea peraltro che l'atto comunale di soppressione della sede non risulta impugnato dalla Regione, che si è limitata a chiedere l'esercizio dell'autotutela e questo, probabilmente, è il vero punto essenziale della vicenda: in mancanza di impugnativa dell'atto comunale di soppressione e, quindi, in presenza di un atto del Comune di soppressione valido ed efficace, la Regione è tenuta ad espungere dal concorso la sede soppressa e non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta regionale nei confronti del Comune di adozione dell'atto di autotutela.
Quella della soppressione delle sedi divenute soprannumerarie per diminuzione della popolazione è una questione molto dibattuta in giurisprudenza; va premesso che tale soppressione non è consentita se la farmacia posta a concorso è stata già assegnata al vincitore del concorso, oppure se è stata assegnata ex art. 2 bis della l. n. 475/1968 (vedi sul punto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 27 aprile 2023, in questa rivista).
Pronunce ben più contrastanti risultano esserci in giurisprudenza, invece, nel caso in cui la sede posta a concorso viene soppressa dal Comune prima della sua assegnazione.
Se il primo precedente storico (e, cioè, come detto, l'ordinanza n. 600/2016 del Consiglio di Stato) stabiliva la doverosità della soppressione, nel prosieguo del tempo sul punto si sono verificate decisioni non univoche e comunque tese ad affievolire il concetto di doverosità.
Tra le pronunche più recenti vi sono quella delTAR Cagliari che con la sentenza dell'11 gennaio 2023 (vedi in questa rivista) si è espresso a favore della facoltà di soppressione e non già della doverosità da parte del Comune, come anche il TAR Napoli, che nella sentenza del 3 aprile 2024 (vedi in questa rivista) ha stabilito che è possibile la soppressione della sede posta a concorso che ha perso il quorum istitutivo, ma senza alcun obbligo né automatismo (la sentenza afferma infatti che il Comune in sede di revisione di pianta organica può sopprimere la farmacia soprannumeraria e ancora vacante se la stessa non sia essenziale ad assicurare un’equa distribuzione sul territorio dell’assistenza farmaceutica).
Il medesimo TAR Napoli, tuttavia, nella sentenza dell'11 luglio 2024 (vedi in questa rivista) ha stabilito che non è possibile sopprimere una sede posta a concorso straordinario, anche se ancora vacante (in detta sentenza viene richiamato un precedente conforme del TAR Torino del 2015).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/ordinanza del 30 giugno 2025
Farmacia divenuta soprannumeraria per perdita del quorum a seguito della diminuzione della popolazione: si alla soppressione se non è stata ancora assegnata
Il TAR Napoli richiama l'ordinanza n. 600/2016 del Consiglio di Stato e, ancorché in fase cautelare, dichiara che le sedi istituite e poste a concorso, se hanno perso il quorum istitutivo per la diminuzione della popolazione, vanno soppresse se non sono state ancora assegnate
Massima
Farmacia – istituzione – perdita del quorum per diminuzione della popolazione – soprannumerarietà – soppressione da parte del Comune – concorso per l'assegnazione ancora in itinere – non ancora assegnata – legittimità della soppressione
Il Comune di Eboli istituisce un farmacia all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 27/2012, ma nel corso degli anni successivi la popolazione diminuisce, rendendo la farmacia soprannumeraria per perdita del suo quorum istitutivo.
Il Comune, allora, in sede di revisione della pianta organica, acquisiti i pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti, decide di sopprimere la detta sede, modifica di conseguenza la pianta organica e trasmette la delibera di soppressione alla Regione, che ha ancora in itinere il concorso straordinario in cui la sede è stata inserita tra quelle da assegnarsi.
La Regione tuttavia si rifiuta di stralciare la sede soppressa dal Comune e lo invita ad adottare un atto di autotutela, rappresentando che oramai la sede farmaceutica è in procinto di essere resa disponibile per il secondo interpello e non può più essere eliminata dal concorso.
Avverso tale atto regionale di diniego di espunzione della sede ricorre al TAR, allora, la titolare della farmacia limitrofa a quella posta a concorso (e soppressa) e, in sede cautelare, il Collegio accoglie la richiesta di sospensiva, bloccando l'inserimento della detta sede tra quelle da assegnarsi nel secondo interpello.
In primo luogo l'ordinanza indica che la farmacista ricorrente è titolare di una sede posta a confine con quella soppressa ma non espunta dal concorso regionale, pertanto gli atti regionali di mancata espunzione sono potenzialmente idonei ad incidere anche sul bacino di utenza della farmacia della ricorrente.
In secondo luogo il provvedimento, ancorché succintamente motivato (come avviene tipicamente in sede cautelare), richiama il precedente storico: l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 600/2016, il primo provvedimento giurisdizionale che ha stabilito la legittimità della soppressione della farmacia divenuta soprannumeraria per diminuzione della popolazione e non ancora assegnata nel concorso.
Il TAR Napoli indica che l'indizione del concorso per l'assegnazione della sede non appare di per sé idoneo ad escludere la doverosità della soppressione, “non essendo la sede messa a concorso equiparabile ad una sede già occupata”.
L'ordinanza sottolinea peraltro che l'atto comunale di soppressione della sede non risulta impugnato dalla Regione, che si è limitata a chiedere l'esercizio dell'autotutela e questo, probabilmente, è il vero punto essenziale della vicenda: in mancanza di impugnativa dell'atto comunale di soppressione e, quindi, in presenza di un atto del Comune di soppressione valido ed efficace, la Regione è tenuta ad espungere dal concorso la sede soppressa e non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta regionale nei confronti del Comune di adozione dell'atto di autotutela.
Quella della soppressione delle sedi divenute soprannumerarie per diminuzione della popolazione è una questione molto dibattuta in giurisprudenza; va premesso che tale soppressione non è consentita se la farmacia posta a concorso è stata già assegnata al vincitore del concorso, oppure se è stata assegnata ex art. 2 bis della l. n. 475/1968 (vedi sul punto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 27 aprile 2023, in questa rivista).
Pronunce ben più contrastanti risultano esserci in giurisprudenza, invece, nel caso in cui la sede posta a concorso viene soppressa dal Comune prima della sua assegnazione.
Se il primo precedente storico (e, cioè, come detto, l'ordinanza n. 600/2016 del Consiglio di Stato) stabiliva la doverosità della soppressione, nel prosieguo del tempo sul punto si sono verificate decisioni non univoche e comunque tese ad affievolire il concetto di doverosità.
Tra le pronunche più recenti vi sono quella delTAR Cagliari che con la sentenza dell'11 gennaio 2023 (vedi in questa rivista) si è espresso a favore della facoltà di soppressione e non già della doverosità da parte del Comune, come anche il TAR Napoli, che nella sentenza del 3 aprile 2024 (vedi in questa rivista) ha stabilito che è possibile la soppressione della sede posta a concorso che ha perso il quorum istitutivo, ma senza alcun obbligo né automatismo (la sentenza afferma infatti che il Comune in sede di revisione di pianta organica può sopprimere la farmacia soprannumeraria e ancora vacante se la stessa non sia essenziale ad assicurare un’equa distribuzione sul territorio dell’assistenza farmaceutica).
Il medesimo TAR Napoli, tuttavia, nella sentenza dell'11 luglio 2024 (vedi in questa rivista) ha stabilito che non è possibile sopprimere una sede posta a concorso straordinario, anche se ancora vacante (in detta sentenza viene richiamato un precedente conforme del TAR Torino del 2015).
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