Il Consiglio di Stato sospende l’oscuramento del sito web: i limiti del potere ministeriale di far cessare le pratiche illecite ai sensi dell’art. 27 comma 6 d.lgs. n. 218/2023
In sede cautelare, il Consiglio di Stato dubita della compatibilità dell’oscuramento integrale del sito, disposto per la reiterata violazione del divieto di vendita a distanza di medicinali veterinari soggetti a prescrizione, con il potere ministeriale di ordinare la cessazione delle pratiche commerciali illecite
Massima
Medicinali - veterinari – vendita a distanza – divieto di vendita di medicinali soggetti a prescrizione – violazione reiterata – oscuramento integrale del sito web – potere ministeriale di cessazione delle pratiche commerciali illecite – limiti – proporzionalità – tutela cautelare
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa regisgtrazione, accedere al testo dell'ordinanza
L'ordinanza del Consiglio di Stato riguarda la sentenza del 3 agosto 2026 del TAR Roma (vedi in questa rivista), che aveva giudicato legittimo il provvedimento con cui il Ministero della Salute aveva disposto l’oscuramento integrale del sito internet di un’impresa operante nel settore della vendita al dettaglio di medicinali veterinari, ritenendo che attraverso tale canale fossero commercializzati medicinali soggetti a prescrizione, in violazione dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 218/2023.
In sede di appello, la società chiede e ottiene la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza e del conseguente provvedimento di oscuramento.
La motivazione dell'ordinanza si fonda su una distinzione essenziale tra la disciplina sostanziale della vendita a distanza di medicinali veterinari e i limiti del potere amministrativo esercitato per contrastare le condotte vietate.
In primo luogo, il Collegio ha richiamato il tenore dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 218/2023, secondo cui è consentita la vendita al dettaglio a distanza dei soli medicinali veterinari non soggetti a prescrizione. Ha inoltre richiamato l’art. 45, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 206/2005, che individua nella mancanza di presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore il tratto caratterizzante della vendita a distanza, ritenendo che tale caratteristica ricorresse nella modalità di vendita contestata alla società. L’ordinanza, pertanto, non mette in discussione il divieto sostanziale previsto dalla normativa di settore, ma concentra l’attenzione sulla legittimità dello strumento utilizzato dall’amministrazione per farlo rispettare.
Il profilo decisivo riguarda, infatti, l’art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 218/2023, che attribuisce al Ministero il potere di adottare un provvedimento motivato e urgente diretto a far cessare le pratiche commerciali consistenti nell’offerta a distanza di medicinali non conformi ai requisiti stabiliti dal decreto. Ad un esame sommario, proprio della fase cautelare, il Consiglio di Stato ritiene che il blocco integrale del sito non paia coerente con tale previsione, che individua un potere diretto alla cessazione delle pratiche illecite. Il dubbio del Consiglio di Stato riguarda, dunque, l’estensione della misura adottata rispetto all’ambito del potere conferito dalla legge, non la liceità dell’obiettivo di tutela perseguito.
Il Collegio ha inoltre ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio complessivo derivante dall’oscuramento totale del sito sotto il profilo dell’avviamento digitale. La misura, incidendo sull’accessibilità e sulla visibilità dell’impresa nel suo complesso, può infatti compromettere anche attività ulteriori rispetto a quelle oggetto della contestazione. Tale pregiudizio ha concorso a giustificare l’accoglimento dell’istanza cautelare.
L’ordinanza si segnala per aver distinto la sussistenza di una condotta vietata dalla legittimità della misura amministrativa adottata per contrastarla. Il divieto di vendita a distanza dei medicinali veterinari soggetti a prescrizione non comporta, infatti, che qualsiasi intervento volto a impedirne la commercializzazione sia automaticamente legittimo. L’amministrazione deve operare entro i limiti stabiliti dalla norma attributiva del potere, rispettando i principi di legalità e proporzionalità.
Sotto questo profilo, assume particolare rilievo il riferimento al potere di far cessare le pratiche commerciali illecite. La formulazione dell’art. 27, comma 6, consente di interrogarsi sulla possibilità di estendere tale potere fino a comprendere l’oscuramento dell’intero dominio, quando la violazione contestata riguarda specifiche modalità di commercializzazione. Il Consiglio di Stato ha prospettato, in sede cautelare, un possibile scostamento tra l’oggetto del potere legislativamente previsto e l’ampiezza della misura concretamente adottata.
La questione investe anche il principio di proporzionalità, che richiede di valutare l’adeguatezza dell’intervento rispetto allo scopo perseguito e, ove praticabili, l’esistenza di misure meno restrittive. In questa prospettiva, potrebbe essere esaminata la possibilità di intervenire sulle sole pagine o funzionalità utilizzate per le offerte vietate, mantenendo accessibili le altre sezioni del sito, purché tecnicamente distinguibili e compatibili con un’effettiva cessazione della condotta illecita. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi interpretativa: l’ordinanza non individua espressamente una specifica misura alternativa, né esclude in via definitiva che l’oscuramento integrale possa risultare legittimo in circostanze diverse o sulla base di un’adeguata giustificazione normativa.
La decisione assume particolare significato anche in rapporto alla pronuncia del TAR. Mentre il giudice di primo grado aveva confermato la legittimità dell’oscuramento valorizzando gli accertamenti sulla commercializzazione online, le esigenze di tutela della salute pubblica e la rilevata reiterazione della condotta, il Consiglio di Stato ha concentrato la propria valutazione cautelare sui limiti del potere esercitato dal Ministero. Le due questioni devono rimanere distinte: l’accertamento della violazione sostanziale non esaurisce la verifica della legittimità della misura amministrativa adottata per contrastarla.
Occorre, infine, sottolineare che l’accoglimento dell’istanza cautelare non equivale a una decisione definitiva sull’illegittimità del provvedimento ministeriale. Il rilievo secondo cui il blocco integrale del sito “non sembra in linea” con la disciplina applicabile è formulato nell’ambito di una valutazione sommaria, destinata a essere approfondita nel giudizio di merito.
L’ordinanza offre un contributo significativo al tema dei limiti dei poteri amministrativi nel settore della commercializzazione online dei medicinali veterinari. Il suo elemento centrale consiste nell’aver posto in evidenza che la tutela della salute pubblica, pur costituendo una finalità di primaria importanza, deve essere perseguita attraverso misure conformi alla norma attributiva del potere e adeguate alla violazione contestata.
La decisione cautelare non rimette in discussione il divieto di vendita a distanza dei medicinali veterinari soggetti a prescrizione, ma sollecita una verifica più approfondita della legittimità e dell’estensione dell’oscuramento integrale. Spetterà al giudizio di merito stabilire se la misura adottata trovi adeguato fondamento nella disciplina applicabile e se la sua ampiezza sia giustificata alla luce delle circostanze concrete, nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/ordinanza del 26 ottobre 2026
Il Consiglio di Stato sospende l’oscuramento del sito web: i limiti del potere ministeriale di far cessare le pratiche illecite ai sensi dell’art. 27 comma 6 d.lgs. n. 218/2023
In sede cautelare, il Consiglio di Stato dubita della compatibilità dell’oscuramento integrale del sito, disposto per la reiterata violazione del divieto di vendita a distanza di medicinali veterinari soggetti a prescrizione, con il potere ministeriale di ordinare la cessazione delle pratiche commerciali illecite
Massima
Medicinali - veterinari – vendita a distanza – divieto di vendita di medicinali soggetti a prescrizione – violazione reiterata – oscuramento integrale del sito web – potere ministeriale di cessazione delle pratiche commerciali illecite – limiti – proporzionalità – tutela cautelare
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa regisgtrazione, accedere al testo dell'ordinanza
L'ordinanza del Consiglio di Stato riguarda la sentenza del 3 agosto 2026 del TAR Roma (vedi in questa rivista), che aveva giudicato legittimo il provvedimento con cui il Ministero della Salute aveva disposto l’oscuramento integrale del sito internet di un’impresa operante nel settore della vendita al dettaglio di medicinali veterinari, ritenendo che attraverso tale canale fossero commercializzati medicinali soggetti a prescrizione, in violazione dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 218/2023.
In sede di appello, la società chiede e ottiene la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza e del conseguente provvedimento di oscuramento.
La motivazione dell'ordinanza si fonda su una distinzione essenziale tra la disciplina sostanziale della vendita a distanza di medicinali veterinari e i limiti del potere amministrativo esercitato per contrastare le condotte vietate.
In primo luogo, il Collegio ha richiamato il tenore dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 218/2023, secondo cui è consentita la vendita al dettaglio a distanza dei soli medicinali veterinari non soggetti a prescrizione. Ha inoltre richiamato l’art. 45, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 206/2005, che individua nella mancanza di presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore il tratto caratterizzante della vendita a distanza, ritenendo che tale caratteristica ricorresse nella modalità di vendita contestata alla società. L’ordinanza, pertanto, non mette in discussione il divieto sostanziale previsto dalla normativa di settore, ma concentra l’attenzione sulla legittimità dello strumento utilizzato dall’amministrazione per farlo rispettare.
Il profilo decisivo riguarda, infatti, l’art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 218/2023, che attribuisce al Ministero il potere di adottare un provvedimento motivato e urgente diretto a far cessare le pratiche commerciali consistenti nell’offerta a distanza di medicinali non conformi ai requisiti stabiliti dal decreto. Ad un esame sommario, proprio della fase cautelare, il Consiglio di Stato ritiene che il blocco integrale del sito non paia coerente con tale previsione, che individua un potere diretto alla cessazione delle pratiche illecite. Il dubbio del Consiglio di Stato riguarda, dunque, l’estensione della misura adottata rispetto all’ambito del potere conferito dalla legge, non la liceità dell’obiettivo di tutela perseguito.
Il Collegio ha inoltre ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio complessivo derivante dall’oscuramento totale del sito sotto il profilo dell’avviamento digitale. La misura, incidendo sull’accessibilità e sulla visibilità dell’impresa nel suo complesso, può infatti compromettere anche attività ulteriori rispetto a quelle oggetto della contestazione. Tale pregiudizio ha concorso a giustificare l’accoglimento dell’istanza cautelare.
L’ordinanza si segnala per aver distinto la sussistenza di una condotta vietata dalla legittimità della misura amministrativa adottata per contrastarla. Il divieto di vendita a distanza dei medicinali veterinari soggetti a prescrizione non comporta, infatti, che qualsiasi intervento volto a impedirne la commercializzazione sia automaticamente legittimo. L’amministrazione deve operare entro i limiti stabiliti dalla norma attributiva del potere, rispettando i principi di legalità e proporzionalità.
Sotto questo profilo, assume particolare rilievo il riferimento al potere di far cessare le pratiche commerciali illecite. La formulazione dell’art. 27, comma 6, consente di interrogarsi sulla possibilità di estendere tale potere fino a comprendere l’oscuramento dell’intero dominio, quando la violazione contestata riguarda specifiche modalità di commercializzazione. Il Consiglio di Stato ha prospettato, in sede cautelare, un possibile scostamento tra l’oggetto del potere legislativamente previsto e l’ampiezza della misura concretamente adottata.
La questione investe anche il principio di proporzionalità, che richiede di valutare l’adeguatezza dell’intervento rispetto allo scopo perseguito e, ove praticabili, l’esistenza di misure meno restrittive. In questa prospettiva, potrebbe essere esaminata la possibilità di intervenire sulle sole pagine o funzionalità utilizzate per le offerte vietate, mantenendo accessibili le altre sezioni del sito, purché tecnicamente distinguibili e compatibili con un’effettiva cessazione della condotta illecita. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi interpretativa: l’ordinanza non individua espressamente una specifica misura alternativa, né esclude in via definitiva che l’oscuramento integrale possa risultare legittimo in circostanze diverse o sulla base di un’adeguata giustificazione normativa.
La decisione assume particolare significato anche in rapporto alla pronuncia del TAR. Mentre il giudice di primo grado aveva confermato la legittimità dell’oscuramento valorizzando gli accertamenti sulla commercializzazione online, le esigenze di tutela della salute pubblica e la rilevata reiterazione della condotta, il Consiglio di Stato ha concentrato la propria valutazione cautelare sui limiti del potere esercitato dal Ministero. Le due questioni devono rimanere distinte: l’accertamento della violazione sostanziale non esaurisce la verifica della legittimità della misura amministrativa adottata per contrastarla.
Occorre, infine, sottolineare che l’accoglimento dell’istanza cautelare non equivale a una decisione definitiva sull’illegittimità del provvedimento ministeriale. Il rilievo secondo cui il blocco integrale del sito “non sembra in linea” con la disciplina applicabile è formulato nell’ambito di una valutazione sommaria, destinata a essere approfondita nel giudizio di merito.
L’ordinanza offre un contributo significativo al tema dei limiti dei poteri amministrativi nel settore della commercializzazione online dei medicinali veterinari. Il suo elemento centrale consiste nell’aver posto in evidenza che la tutela della salute pubblica, pur costituendo una finalità di primaria importanza, deve essere perseguita attraverso misure conformi alla norma attributiva del potere e adeguate alla violazione contestata.
La decisione cautelare non rimette in discussione il divieto di vendita a distanza dei medicinali veterinari soggetti a prescrizione, ma sollecita una verifica più approfondita della legittimità e dell’estensione dell’oscuramento integrale. Spetterà al giudizio di merito stabilire se la misura adottata trovi adeguato fondamento nella disciplina applicabile e se la sua ampiezza sia giustificata alla luce delle circostanze concrete, nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità
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