Vendita a distanza di medicinali veterinari soggetti a prescrizione: la tutela della salute pubblica giustifica, in caso di reiterazione, l'oscuramento del sito web
Il divieto di vendita a distanza di medicinali veterinari soggetti a prescrizione impone di valutare le concrete modalità della transazione, al di là della qualificazione formale del servizio. La tutela della salute pubblica giustifica misure inibitorie incisive, nel rispetto delle garanzie procedimentali e del principio di proporzionalità
Massima
Medicinale – vendita online – violazione del divieto di vendita di medicinali soggetti a prescrizione – obbligo di comunicazione di avvio del procedimento – non sussiste
Medicinale – vendita online – violazione del divieto di vendita dei medicinali soggetti a prescrizione – reiterazione – oscuramento del sito web – violazione del principio di proporzionalità – non sussiste
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa registrazione, accedere al testo della sentenza
Il TAR Roma decide una controversia relativa ad una decisione del Ministero della Salute, che dispone l’oscuramento del sito internet di una società operante nel settore della vendita al dettaglio di medicinali veterinari, ritenendo integrata la violazione dell’art. 27 del d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 218, che consente la vendita al dettaglio a distanza dei soli medicinali veterinari non soggetti a prescrizione. La misura è adottata sulla base degli accertamenti dei NAS, dai quali sarebbe emerso che il sito pubblicizzava e offriva in vendita medicinali veterinari soggetti a prescrizione.
La decisione del Collegio si articola attorno a tre profili principali:
- le garanzie partecipative
- la qualificazione dell’attività come vendita a distanza
- la proporzionalità della misura inibitoria.
Sotto il primo profilo, il Collegio esclude la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, ritenendo giustificata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento in ragione delle esigenze di celerità connesse alla tutela della salute pubblica.
In tale prospettiva, la sentenza richiama l’approccio One Health, promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità, che considera in modo integrato la salute umana, animale e degli ecosistemi.
Il Giudice inoltre richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del contraddittorio procedimentale assume rilievo quando l’interessato dimostri che la partecipazione avrebbe potuto introdurre elementi idonei a incidere sull’esito del procedimento. La rilevanza dell’interesse pubblico tutelato costituisce, dunque, un elemento centrale della motivazione, pur dovendo essere distinta dalla verifica concreta delle ragioni che rendono necessario procedere senza il previo coinvolgimento del destinatario.
Il Collegio altresì esclude che l’adozione del provvedimento inibitorio dovesse essere preceduta da una conferenza di servizi, riconoscendo all’amministrazione il potere di intervenire anche in assenza di tale adempimento, soprattutto in situazioni caratterizzate da esigenze di urgenza. Quanto all’istruttoria, viene ritenuto legittimo il ricorso agli accertamenti effettuati dai NAS, in quanto organi incaricati dell’attività investigativa posta a fondamento della misura.
Il nucleo centrale della pronuncia riguarda, tuttavia, l’interpretazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 218/2023 e la distinzione tra vendita online e mera intermediazione telematica. Il TAR valorizza le dichiarazioni raccolte dagli organi accertatori, dalle quali risultava che gli acquirenti avevano ordinato medicinali attraverso il sito, effettuato pagamenti con strumenti telematici e ricevuto i prodotti mediante corriere espresso. Tali circostanze sono state considerate indicative di un’effettiva commercializzazione a distanza di medicinali soggetti a prescrizione.
Il Collegio quindi esclude che la configurazione formale del servizio come semplice prenotazione, accompagnata dall’intervento di un soggetto terzo incaricato dell’acquisto e della consegna, sia sufficiente a sottrarre l’operazione al divieto normativo. Una diversa interpretazione avrebbe consentito, secondo il giudice, di eludere la disciplina vigente attraverso una frammentazione delle attività tra operatori distinti. In questa ricostruzione assume rilievo anche una precedente indicazione ministeriale relativa alla necessità della presenza del farmacista nella consegna dei medicinali. La pronuncia privilegia così la sostanza dell’operazione economica e le sue concrete modalità di svolgimento rispetto alla qualificazione formale del servizio offerto.
Quanto alla proporzionalità, il Collegio attribuisce particolare rilievo alla reiterazione della condotta, già oggetto di una precedente sanzione e di una diffida a cessare le offerte online di medicinali soggetti a prescrizione. Tali circostanze sono state considerate idonee a giustificare l’oscuramento del sito web, in funzione della prevenzione di ulteriori violazioni e della tutela della salute pubblica.
La decisione offre una lettura rigorosa del divieto di vendita a distanza, coerente con l’esigenza di impedirne l’elusione mediante modelli organizzativi che separino formalmente le diverse fasi della transazione. Restano, tuttavia, centrali l’individuazione del soggetto che assume effettivamente la posizione di venditore e la valutazione dei rapporti contrattuali ed economici tra gli operatori coinvolti. Analogamente, la precedente violazione e la diffida costituiscono elementi significativi ai fini della proporzionalità, ma non esauriscono la necessità di verificare l’adeguatezza dell’oscuramento integrale rispetto a eventuali misure meno restrittive.
La pronuncia si segnala, infine, per il rilievo attribuito all’approccio One Health, che rafforza la considerazione unitaria della salute umana e animale e dell’ambiente.
La tutela di tali interessi può giustificare interventi amministrativi tempestivi e incisivi, ferma restando l’esigenza che l’esercizio del potere inibitorio sia sorretto da un’istruttoria adeguata e da una motivazione proporzionata alle circostanze concrete.
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 3 agosto 2026
Vendita a distanza di medicinali veterinari soggetti a prescrizione: la tutela della salute pubblica giustifica, in caso di reiterazione, l'oscuramento del sito web
Il divieto di vendita a distanza di medicinali veterinari soggetti a prescrizione impone di valutare le concrete modalità della transazione, al di là della qualificazione formale del servizio. La tutela della salute pubblica giustifica misure inibitorie incisive, nel rispetto delle garanzie procedimentali e del principio di proporzionalità
Massima
Medicinale – vendita online – violazione del divieto di vendita di medicinali soggetti a prescrizione – obbligo di comunicazione di avvio del procedimento – non sussiste
Medicinale – vendita online – violazione del divieto di vendita dei medicinali soggetti a prescrizione – reiterazione – oscuramento del sito web – violazione del principio di proporzionalità – non sussiste
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa registrazione, accedere al testo della sentenza
Il TAR Roma decide una controversia relativa ad una decisione del Ministero della Salute, che dispone l’oscuramento del sito internet di una società operante nel settore della vendita al dettaglio di medicinali veterinari, ritenendo integrata la violazione dell’art. 27 del d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 218, che consente la vendita al dettaglio a distanza dei soli medicinali veterinari non soggetti a prescrizione. La misura è adottata sulla base degli accertamenti dei NAS, dai quali sarebbe emerso che il sito pubblicizzava e offriva in vendita medicinali veterinari soggetti a prescrizione.
La decisione del Collegio si articola attorno a tre profili principali:
- le garanzie partecipative
- la qualificazione dell’attività come vendita a distanza
- la proporzionalità della misura inibitoria.
Sotto il primo profilo, il Collegio esclude la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, ritenendo giustificata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento in ragione delle esigenze di celerità connesse alla tutela della salute pubblica.
In tale prospettiva, la sentenza richiama l’approccio One Health, promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità, che considera in modo integrato la salute umana, animale e degli ecosistemi.
Il Giudice inoltre richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del contraddittorio procedimentale assume rilievo quando l’interessato dimostri che la partecipazione avrebbe potuto introdurre elementi idonei a incidere sull’esito del procedimento. La rilevanza dell’interesse pubblico tutelato costituisce, dunque, un elemento centrale della motivazione, pur dovendo essere distinta dalla verifica concreta delle ragioni che rendono necessario procedere senza il previo coinvolgimento del destinatario.
Il Collegio altresì esclude che l’adozione del provvedimento inibitorio dovesse essere preceduta da una conferenza di servizi, riconoscendo all’amministrazione il potere di intervenire anche in assenza di tale adempimento, soprattutto in situazioni caratterizzate da esigenze di urgenza. Quanto all’istruttoria, viene ritenuto legittimo il ricorso agli accertamenti effettuati dai NAS, in quanto organi incaricati dell’attività investigativa posta a fondamento della misura.
Il nucleo centrale della pronuncia riguarda, tuttavia, l’interpretazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 218/2023 e la distinzione tra vendita online e mera intermediazione telematica. Il TAR valorizza le dichiarazioni raccolte dagli organi accertatori, dalle quali risultava che gli acquirenti avevano ordinato medicinali attraverso il sito, effettuato pagamenti con strumenti telematici e ricevuto i prodotti mediante corriere espresso. Tali circostanze sono state considerate indicative di un’effettiva commercializzazione a distanza di medicinali soggetti a prescrizione.
Il Collegio quindi esclude che la configurazione formale del servizio come semplice prenotazione, accompagnata dall’intervento di un soggetto terzo incaricato dell’acquisto e della consegna, sia sufficiente a sottrarre l’operazione al divieto normativo. Una diversa interpretazione avrebbe consentito, secondo il giudice, di eludere la disciplina vigente attraverso una frammentazione delle attività tra operatori distinti. In questa ricostruzione assume rilievo anche una precedente indicazione ministeriale relativa alla necessità della presenza del farmacista nella consegna dei medicinali. La pronuncia privilegia così la sostanza dell’operazione economica e le sue concrete modalità di svolgimento rispetto alla qualificazione formale del servizio offerto.
Quanto alla proporzionalità, il Collegio attribuisce particolare rilievo alla reiterazione della condotta, già oggetto di una precedente sanzione e di una diffida a cessare le offerte online di medicinali soggetti a prescrizione. Tali circostanze sono state considerate idonee a giustificare l’oscuramento del sito web, in funzione della prevenzione di ulteriori violazioni e della tutela della salute pubblica.
La decisione offre una lettura rigorosa del divieto di vendita a distanza, coerente con l’esigenza di impedirne l’elusione mediante modelli organizzativi che separino formalmente le diverse fasi della transazione. Restano, tuttavia, centrali l’individuazione del soggetto che assume effettivamente la posizione di venditore e la valutazione dei rapporti contrattuali ed economici tra gli operatori coinvolti. Analogamente, la precedente violazione e la diffida costituiscono elementi significativi ai fini della proporzionalità, ma non esauriscono la necessità di verificare l’adeguatezza dell’oscuramento integrale rispetto a eventuali misure meno restrittive.
La pronuncia si segnala, infine, per il rilievo attribuito all’approccio One Health, che rafforza la considerazione unitaria della salute umana e animale e dell’ambiente.
La tutela di tali interessi può giustificare interventi amministrativi tempestivi e incisivi, ferma restando l’esigenza che l’esercizio del potere inibitorio sia sorretto da un’istruttoria adeguata e da una motivazione proporzionata alle circostanze concrete.
N.B. Il Consiglio di Stato si è pronunciato riguardo alla suddetta sentenza in fase cautelare con l'ordinanza di accoglimento del 26 ottobre 2026.
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