Impugnazione degli atti della procedura per l'incarico quinquennale di direttore U.O.C. Area Territoriale del Farmaco: la giurisdizione è del giudice ordinario
Il TAR Palermo non aderisce all'orientamento che si va consolidando nella Giustizia amministrativa e, declinando la propria giurisdizione, dichiara il ricorso inammissibile affermando la giurisdizione del Giudice ordinario
Massima
Farmacista – procedura per l'attribuzione di incarico quinquennale di direttore UOC – ricorso - giurisdizione – giudice ordinario
Quando sembrava che oramai nella giurisprudenza amministrativa iniziasse ad assestarsi l'orientamento secondo cui è del giudice amministrativo la giurisdizione sui ricorsi contro gli atti delle procedure per il conferimento degli incarichi quinquennali di dirigente di struttura complessa, il TAR Palermo declina la propria giurisdizione ed afferma quella del Giudice ordinario.
Nel commento della recentissima sentenza del TAR Venezia del 22 gennaio 2026 (vedi in questa rivista) è stato ricostruito il tortuoso percorso giurisprudenziale che, a partire dalla novella costituita dalla l. n. 118/2022, ha visto prevalere nella Giustizia amministrativa un primo orientamento favorevole alla giurisdizione del Giudice ordinario (in continuità con l'orientamento precedente), con una successiva virata a favore di quella del Giudice amministrativo a partire dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 8344/2024 e 213/2025.
Successivamente alle dette pronunce si erano espressi in conformità alle stesse, tra gli altri, il TAR Napoli, il TAR Catanzaro ed, appunto, da ultimo, il TAR Venezia (sentenze in commento in questa rivista), oltre allo stesso Consiglio di Stato, che era tornato a stabilire la giurisdizione del Giudice amministrativo con altre due pronunce (sentenza del 30 aprile 2025 n. 3684 e ordinanza del 27 ottobre 2025 n. 3879). La tesi ribadita, e che aveva fatto pensare ad un orientamento in via di reale consolidamento, è quella secondo cui le procedure per il conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa vanno valutate, ai fini della giurisdizione, alla luce dell’art. 20 della l. n. 118 del 2022 che, incidendo in maniera rilevante sull’art. 15, comma 7-bis, del d. lgs. n. 502 del 1992, ha determinato il superamento del precedente modello selettivo fondato prevalentemente su valutazioni fiduciario-discrezionali a favore di un meccanismo tipicamente concorsuale.
Questo orientamento giurisprudenziale non viene condiviso dalla sentenza del TAR Palermo del 16 febbraio 2026 che, dichiarando inammissibile il ricorso proposto contro gli atti della selezione per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direttore UOC Area Territoriale del Farmaco, stabilisce esservi al riguardo la giurisdizione del Giudice ordinario.
Il Collegio indica che in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario “tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione”; ciò comporta che le controversie relative alle procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario, attenendo tali procedure ad attività gestionale e configurandosi come esercizio di un potere privato “perché presuppone scelte organizzative di tipo strutturale già compiute dai competenti organi di indirizzo, identificative dell’ufficio alla cui copertura il conferimento è destinato”.
In buona sostanza il TAR Palermo indica che il detto procedimento configura una scelta “essenzialmente fiduciaria”, il che radica la giurisdizione ordinaria.
Per il vero la giurisprudenza citata in sentenza a supporto della tesi (Corte di Cassazione SS.UU. n. 6075/2013, n. 19668/2020, n. 13491/2021 e n. 6455/2020, Consiglio di Stato n. 1850/2019) è quasi tutta precedente alla novella del 2022 (con l'eccezione della altresì citata TAR Lecce n. 1012/2023). Il Collegio pare avvedersene, ed infatti afferma espressamente di essere consapevole dell'esistenza di orientamenti contrari, ma tuttavia di aderire all'orientamento secondo cui le modifiche introdotte dalla detta novella del 2022 non hanno comunque mutato la natura dell’incarico di direzione di struttura complessa sicché la procedura selettiva continua ad essere finalizzata all’attribuzione di un incarico dirigenziale, con conseguente devoluzione al Giudice ordinario delle relative controversie, tenuto altresì conto dell'esercizio dei poteri datoriali e della conseguente loro natura privatistica da parte dell'ASL.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/sentenza del 16 febbraio 2026
Impugnazione degli atti della procedura per l'incarico quinquennale di direttore U.O.C. Area Territoriale del Farmaco: la giurisdizione è del giudice ordinario
Il TAR Palermo non aderisce all'orientamento che si va consolidando nella Giustizia amministrativa e, declinando la propria giurisdizione, dichiara il ricorso inammissibile affermando la giurisdizione del Giudice ordinario
Massima
Farmacista – procedura per l'attribuzione di incarico quinquennale di direttore UOC – ricorso - giurisdizione – giudice ordinario
Quando sembrava che oramai nella giurisprudenza amministrativa iniziasse ad assestarsi l'orientamento secondo cui è del giudice amministrativo la giurisdizione sui ricorsi contro gli atti delle procedure per il conferimento degli incarichi quinquennali di dirigente di struttura complessa, il TAR Palermo declina la propria giurisdizione ed afferma quella del Giudice ordinario.
Nel commento della recentissima sentenza del TAR Venezia del 22 gennaio 2026 (vedi in questa rivista) è stato ricostruito il tortuoso percorso giurisprudenziale che, a partire dalla novella costituita dalla l. n. 118/2022, ha visto prevalere nella Giustizia amministrativa un primo orientamento favorevole alla giurisdizione del Giudice ordinario (in continuità con l'orientamento precedente), con una successiva virata a favore di quella del Giudice amministrativo a partire dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 8344/2024 e 213/2025.
Successivamente alle dette pronunce si erano espressi in conformità alle stesse, tra gli altri, il TAR Napoli, il TAR Catanzaro ed, appunto, da ultimo, il TAR Venezia (sentenze in commento in questa rivista), oltre allo stesso Consiglio di Stato, che era tornato a stabilire la giurisdizione del Giudice amministrativo con altre due pronunce (sentenza del 30 aprile 2025 n. 3684 e ordinanza del 27 ottobre 2025 n. 3879). La tesi ribadita, e che aveva fatto pensare ad un orientamento in via di reale consolidamento, è quella secondo cui le procedure per il conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa vanno valutate, ai fini della giurisdizione, alla luce dell’art. 20 della l. n. 118 del 2022 che, incidendo in maniera rilevante sull’art. 15, comma 7-bis, del d. lgs. n. 502 del 1992, ha determinato il superamento del precedente modello selettivo fondato prevalentemente su valutazioni fiduciario-discrezionali a favore di un meccanismo tipicamente concorsuale.
Questo orientamento giurisprudenziale non viene condiviso dalla sentenza del TAR Palermo del 16 febbraio 2026 che, dichiarando inammissibile il ricorso proposto contro gli atti della selezione per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direttore UOC Area Territoriale del Farmaco, stabilisce esservi al riguardo la giurisdizione del Giudice ordinario.
Il Collegio indica che in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario “tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione”; ciò comporta che le controversie relative alle procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario, attenendo tali procedure ad attività gestionale e configurandosi come esercizio di un potere privato “perché presuppone scelte organizzative di tipo strutturale già compiute dai competenti organi di indirizzo, identificative dell’ufficio alla cui copertura il conferimento è destinato”.
In buona sostanza il TAR Palermo indica che il detto procedimento configura una scelta “essenzialmente fiduciaria”, il che radica la giurisdizione ordinaria.
Per il vero la giurisprudenza citata in sentenza a supporto della tesi (Corte di Cassazione SS.UU. n. 6075/2013, n. 19668/2020, n. 13491/2021 e n. 6455/2020, Consiglio di Stato n. 1850/2019) è quasi tutta precedente alla novella del 2022 (con l'eccezione della altresì citata TAR Lecce n. 1012/2023). Il Collegio pare avvedersene, ed infatti afferma espressamente di essere consapevole dell'esistenza di orientamenti contrari, ma tuttavia di aderire all'orientamento secondo cui le modifiche introdotte dalla detta novella del 2022 non hanno comunque mutato la natura dell’incarico di direzione di struttura complessa sicché la procedura selettiva continua ad essere finalizzata all’attribuzione di un incarico dirigenziale, con conseguente devoluzione al Giudice ordinario delle relative controversie, tenuto altresì conto dell'esercizio dei poteri datoriali e della conseguente loro natura privatistica da parte dell'ASL.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
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