Impugnativa degli atti della procedura dell'avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione dell’UOC farmacia: la giurisdizione è del Giudice amministrativo
Il TAR Venezia in una sentenza estremamente puntuale chiarisce le ragioni per cui, a partire dalla novella della l. n. 118/2022, la giurisdizione sulle procedure relative all'avviso pubblico per il conferimento di incarichi di direzione u.o.c. “farmacia” spetta al Giudice amministrativo invece che al Giudice ordinario
Massima
Farmacista – avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa farmacia – impugnazione atti – giurisdizione del Giudice amministrativo
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
La sentenza del TAR Venezia, nel confermare l'indirizzo giurisprudenziale che si è andato a consolidare negli ultimi mesi, chiarisce con estrema chiarezza le ragioni per cui spetta al Giudice amministrativo la giurisdizione sulle procedure degli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi di direzione dell’unità operativa complessa farmacia.
Va infatti ricordato che, fino a poco tempo fa ed all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 118/2022, il cui art. 20 aveva sostituito il comma 7 bis dell'art. 15 del d. lgs. n. 502/1992, la posizione assunta dal Giudice amministrativo riguardo alla giurisdizione sulle suddette procedure si era orientata a favore del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro (vedi, sul punto, TAR Ancona sentenza del 31 maggio 2024 n. 541 e TAR Genova sentenza del 27 gennaio 2024 n. 58, entrambe in questa rivista, nonché TAR Genova sentenze del 22 novembre 2023 n. 941 e del 13 marzo 2024 n. 191, TAR Milano sentenze del 23 marzo 2024 n. 884 e del 20 giugno 2024 n. 1906).
A partire dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 8344/2024 e 213/2025, che hanno annullato rispettivamente proprio le suddette sentenze del TAR Genova n. 191/2024 e del TAR Milano n. 1906/2024, l'orientamento giurisprudenziale però è mutato, come dimostrano anche la sentenza del TAR Napoli del 27 giugno 2025 n. 4790 e la recente sentenza del TAR Catanzaro dell'8 agosto 2025 n. 1372 (vedi in questa rivista).
La sentenza del TAR Venezia aderisce all'indirizzo che oramai può ritenersi consolidato (vedi anche la sentenza del Consiglio di Stato del 30 aprile 2025 n. 3684 , nonché proprio da ultimo l'ordinanza del Consiglio di Stato del 27 ottobre 2025 n. 3879) e chiarisce le ragioni della giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di impugnazione di atti adottati nell’ambito di una procedura selettiva avente natura concorsuale.
Le procedure per il conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa si collocano infatti nel nuovo assetto normativo delineato dalla riforma introdotta dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, che ha inciso in modo significativo sull’art. 15, comma 7-bis, del d. lgs. n. 502 del 1992, determinando il superamento del precedente modello selettivo fondato prevalentemente su valutazioni fiduciario-discrezionali.
Con la novella del 2022 il legislatore ha voluto riconfigurare il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari impartendo uno schema tipicamente concorsuale, caratterizzato:
- dalla pubblicità della selezione,
- dalla predeterminazione dei criteri di valutazione
- dallo svolgimento di una comparazione effettiva tra i candidati.
La scelta finale dell’organo di vertice dell’Azienda non si pone più, allora, come espressione di una discrezionalità svincolata, ma si configura come atto conclusivo di un procedimento strutturato, ancorato alle risultanze di una valutazione tecnica svolta da un’apposita Commissione esaminatrice.
Nel caso esaminato dal TAR, la procedura si è sviluppata attraverso l’esame dei curricula professionali, la valutazione dei titoli secondo parametri previamente stabiliti e lo svolgimento di colloqui individuali, culminando nella formazione di una graduatoria finale. Ciò comporta che l’individuazione del primo classificato è avvenuta in applicazione di un criterio comparativo, fondato sul punteggio conseguito, con conseguente conformazione dell’atto finale alle risultanze della selezione.
Trattasi dunque di vere e proprie procedure concorsuali, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del Giudice amministrativo proprio perché, a seguito della novella del 2022, l’elemento fiduciario ha ormai definitivamente perso il ruolo centrale che lo caratterizzava nel sistema previgente, lasciando spazio alla valutazione concorrente dei candidati quale nucleo essenziale del procedimento selettivo.
In questa prospettiva, la formazione di una graduatoria vincolante e l’applicazione di criteri predeterminati assumono rilievo dirimente ai fini della qualificazione della procedura ed ai fini della giurisdizione del G.A.
La sentenza indica altresì che non è idoneo a radicare la giurisdizione del Giudice ordinario il fatto che la selezione sia finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale. Sebbene l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisca in via generale al Giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tale previsione deve essere letta in coordinamento con il successivo comma 4, che espressamente riserva al Giudice amministrativo le controversie concernenti le procedure concorsuali come quella in esame.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Venezia/sentenza del 22 gennaio 2026
Impugnativa degli atti della procedura dell'avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione dell’UOC farmacia: la giurisdizione è del Giudice amministrativo
Il TAR Venezia in una sentenza estremamente puntuale chiarisce le ragioni per cui, a partire dalla novella della l. n. 118/2022, la giurisdizione sulle procedure relative all'avviso pubblico per il conferimento di incarichi di direzione u.o.c. “farmacia” spetta al Giudice amministrativo invece che al Giudice ordinario
Massima
Farmacista – avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa farmacia – impugnazione atti – giurisdizione del Giudice amministrativo
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
La sentenza del TAR Venezia, nel confermare l'indirizzo giurisprudenziale che si è andato a consolidare negli ultimi mesi, chiarisce con estrema chiarezza le ragioni per cui spetta al Giudice amministrativo la giurisdizione sulle procedure degli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi di direzione dell’unità operativa complessa farmacia.
Va infatti ricordato che, fino a poco tempo fa ed all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 118/2022, il cui art. 20 aveva sostituito il comma 7 bis dell'art. 15 del d. lgs. n. 502/1992, la posizione assunta dal Giudice amministrativo riguardo alla giurisdizione sulle suddette procedure si era orientata a favore del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro (vedi, sul punto, TAR Ancona sentenza del 31 maggio 2024 n. 541 e TAR Genova sentenza del 27 gennaio 2024 n. 58, entrambe in questa rivista, nonché TAR Genova sentenze del 22 novembre 2023 n. 941 e del 13 marzo 2024 n. 191, TAR Milano sentenze del 23 marzo 2024 n. 884 e del 20 giugno 2024 n. 1906).
A partire dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 8344/2024 e 213/2025, che hanno annullato rispettivamente proprio le suddette sentenze del TAR Genova n. 191/2024 e del TAR Milano n. 1906/2024, l'orientamento giurisprudenziale però è mutato, come dimostrano anche la sentenza del TAR Napoli del 27 giugno 2025 n. 4790 e la recente sentenza del TAR Catanzaro dell'8 agosto 2025 n. 1372 (vedi in questa rivista).
La sentenza del TAR Venezia aderisce all'indirizzo che oramai può ritenersi consolidato (vedi anche la sentenza del Consiglio di Stato del 30 aprile 2025 n. 3684 , nonché proprio da ultimo l'ordinanza del Consiglio di Stato del 27 ottobre 2025 n. 3879) e chiarisce le ragioni della giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di impugnazione di atti adottati nell’ambito di una procedura selettiva avente natura concorsuale.
Le procedure per il conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa si collocano infatti nel nuovo assetto normativo delineato dalla riforma introdotta dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, che ha inciso in modo significativo sull’art. 15, comma 7-bis, del d. lgs. n. 502 del 1992, determinando il superamento del precedente modello selettivo fondato prevalentemente su valutazioni fiduciario-discrezionali.
Con la novella del 2022 il legislatore ha voluto riconfigurare il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari impartendo uno schema tipicamente concorsuale, caratterizzato:
- dalla pubblicità della selezione,
- dalla predeterminazione dei criteri di valutazione
- dallo svolgimento di una comparazione effettiva tra i candidati.
La scelta finale dell’organo di vertice dell’Azienda non si pone più, allora, come espressione di una discrezionalità svincolata, ma si configura come atto conclusivo di un procedimento strutturato, ancorato alle risultanze di una valutazione tecnica svolta da un’apposita Commissione esaminatrice.
Nel caso esaminato dal TAR, la procedura si è sviluppata attraverso l’esame dei curricula professionali, la valutazione dei titoli secondo parametri previamente stabiliti e lo svolgimento di colloqui individuali, culminando nella formazione di una graduatoria finale. Ciò comporta che l’individuazione del primo classificato è avvenuta in applicazione di un criterio comparativo, fondato sul punteggio conseguito, con conseguente conformazione dell’atto finale alle risultanze della selezione.
Trattasi dunque di vere e proprie procedure concorsuali, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del Giudice amministrativo proprio perché, a seguito della novella del 2022, l’elemento fiduciario ha ormai definitivamente perso il ruolo centrale che lo caratterizzava nel sistema previgente, lasciando spazio alla valutazione concorrente dei candidati quale nucleo essenziale del procedimento selettivo.
In questa prospettiva, la formazione di una graduatoria vincolante e l’applicazione di criteri predeterminati assumono rilievo dirimente ai fini della qualificazione della procedura ed ai fini della giurisdizione del G.A.
La sentenza indica altresì che non è idoneo a radicare la giurisdizione del Giudice ordinario il fatto che la selezione sia finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale. Sebbene l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisca in via generale al Giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tale previsione deve essere letta in coordinamento con il successivo comma 4, che espressamente riserva al Giudice amministrativo le controversie concernenti le procedure concorsuali come quella in esame.
Normativa
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