In Campania i dispensari farmaceutici istituiti per casi diversi da quelli dell'art. 1 l. n. 221/1968 possono rimanere aperti se ciò migliora l'assistenza sul territorio
Le norme della legge regionale della Campania n. 5/2013 e successive modifiche, relative ai dispensari farmaceutici, vanno comunque interpretate all'interno della cornice delle leggi statali, sicché un dispensario farmaceutico può rimanere funzionante anche se non è stato istituito per i casi tassativamente indicati dall'art. 1 della l. n. 221/1968
Massima
Farmacia – regione Campania – dispensari farmaceutici - legge regionale n. 5/2013 e successive modifiche – interpretazione conforme alla normativa statale – permanenza dei dispensari farmaceutici – possibilità se migliora l'assistenza farmaceutica sul territorio
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Nel 2013 un Comune campano istituisce un nuovo dispensario di cui, dopo la sua apertura, i titolari di una farmacia ubicata in un diverso Comune (sito in prossimità del dispensario) chiedono la chiusura. Seguono due atti di contenuto negativo da parte del Comune, il primo meramente confermativo impugnato nel 2017, il secondo del 2020 di conferma in senso proprio e, quindi, impugnabile ed impugnato nello stesso anno, con cui viene confermata l'istituzione del dispensario, che quindi rimane funzionante e prosegue la sua attività.
Nel ricorso avverso il secondo atto di conferma del 2020 viene dedotto che il diniego alla chiusura del dispensario è in contrasto con la normativa regionale nel frattempo entrata in vigore e, cioè, con la legge n. 35/2020 (pubblicata sul BURC del 3 agosto 2020) che introduce nella legge regionale n. 5/2013 all'art. 1 il comma 54 ter, secondo cui: “fatta salva l'applicazione delle sanzioni normativamente previste, i Comuni predispongono i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate al comma 54bis”; il comma 54 bis individua le ipotesi che consentono il permanere in funzione dei dispensari farmaceutici rinviando all'art. 1 della l. n. 221/1968 e, cioè:
a) all'art. 1 comma 3, che si riferisce a dispensari ubicati in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti in cui non sia stata ancora aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica;
b) all'art. 1 comma 5, secondo cui nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'art. 1 del R.D.L. n. 1926/1938 convertito dalla l. n. 739/1939 con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, è consentita l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 l. n. 475/1968 e successive modifiche.
Poiché il dispensario in questione non è stato istituito per alcuno dei due motivi, la tesi dei ricorrenti è che esso va chiuso ai sensi delle norme regionali subentrate e che l'atto comunale di conferma è illegittimo in quanto in contrasto con tali disposizioni.
Il TAR Napoli nel 2022 però respinge il ricorso giacché “una corretta interpretazione dell’art. 1, comma 2, L. n. 221/1968 non consente di precludere in via assoluta la possibilità di aprire dispensari anche in zone presidiate da farmacie attive, né sancisce la necessità di procedere all’automatica soppressione di un dispensario già esistente con l’apertura di una nuova farmacia; la decisione sull’istituzione o sul mantenimento di dispensari, da motivare adeguatamente, ricade sull’Amministrazione, cui spetta di ponderare la tutela della libertà economica e lo sviluppo della concorrenza, da una parte, e l’interesse pubblico alla equa e capillare distribuzione del servizio sul territorio, dall’altra; non contraddice tale lettura neppure la novella rappresentata dalla legge regionale n. 35/2020, la quale, pur confermando che i dispensari possono essere istituiti solo nei casi previsti dalla L. n. 221/1968, deve pur sempre essere letta alla luce della liberalizzazione disposta dall’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 (donde la legittima apertura di dispensari in ipotesi di necessità o al fine di migliorare il servizio in zone rurali o turistiche)”.
Il ricorso in appello avverso la sentenza viene respinto, poi, dal Consiglio di Stato, con la sentenza oggi in commento.
Il Collegio, ricollegandosi alla sentenza del Consiglio di Stato del 31 luglio 2025 (vedi in questa rivista), ne desume il principio secondo cui la finalità del dispensario farmaceutico è quella di assicurare la capillare disponibilità dell'assistenza farmaceutica in aree territoriali in cui per le ragioni più varie vi possa essere il rischio di un accesso non agevole a tale assistenza da parte dei cittadini.
In tale ottica, secondo il Collegio, sul piano organizzativo l’istituzione di un dispensario non si pone in relazione di contrasto o deroga rispetto al principio del numero chiuso delle farmacie, essendo il dispensario, a differenza delle farmacie, privo di autonomia tecnico-economica.
Visto, dunque, che l'interesse pubblico soddisfatto dal dispensario è quello alla più capillare assistenza farmaceutica in loco, la sentenza certifica che, seppur “atipica ed eccezionale”, la coesistenza tra una farmacia ed il dispensario non può essere esclusa in linea di principio, se la permanenza del dispensario garantisce un più adeguato servizio sul territorio, alla luce dell'ampia discrezionalità di cui gode il Comune nella dislocazione sul territorio dei presidi farmaceutici; al riguardo il Collegio ritiene adeguatamente motivato e non irrazionale l'operato del Comune.
Per quanto concerne, poi, l'asserita violazione, da parte del Comune, del combinato disposto degli artt. 54 bis e 54 ter della l. reg. n. 5/2013, integrata dalla l. reg. n. 35/2020 e, cioè, la tesi secondo cui nella Regione Campania devono essere chiusi tutti i dispensari che non sono stati aperti per i motivi espressi dall'art. 1 della l. n. 221/1968, il Consiglio di Stato afferma che tali disposizioni vanno coordinate altresì con il comma 54, secondo cui “Per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici. Le disposizioni in contrasto si intendono abrogate”, sicché secondo il Collegio “è necessario interpretare la normativa regionale in conformità ai parametri normativi sovraordinati che ne condizionano la validità (anche in considerazione del fatto che la normativa regionale sopravvenuta ha portata interpretativa: sicché essa va comunque coordinata con il significato testuale e sistematico della disposizione che interpreta)”. In buona sostanza in Campania può ritenersi non obbligatoria la soppressione di dispensari farmaceutici, aperti prima dell'entrata in vigore della l. reg. n. 35/2020, il cui fine istitutivo non sia strettamente riconducibile ai casi previsti dall'art. 1 della l. n. 221/1968.
In materia di dispensari farmaceutici nella Regione Campania si veda altresì la sentenza del Consiglio di Stato del 6 dicembre 2024 (in questa rivista), secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso volto ad ottenere la soppressione di un dispensario, ai sensi della legge regionale campana n. 5/2013, nel caso in cui la distanza esistente tra le farmacie ricorrenti ed il dispensario sia pari a cinque/sei chilometri, non essendovi in tal caso alcuna interferenza commerciale.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 20 novembre 2025
In Campania i dispensari farmaceutici istituiti per casi diversi da quelli dell'art. 1 l. n. 221/1968 possono rimanere aperti se ciò migliora l'assistenza sul territorio
Le norme della legge regionale della Campania n. 5/2013 e successive modifiche, relative ai dispensari farmaceutici, vanno comunque interpretate all'interno della cornice delle leggi statali, sicché un dispensario farmaceutico può rimanere funzionante anche se non è stato istituito per i casi tassativamente indicati dall'art. 1 della l. n. 221/1968
Massima
Farmacia – regione Campania – dispensari farmaceutici - legge regionale n. 5/2013 e successive modifiche – interpretazione conforme alla normativa statale – permanenza dei dispensari farmaceutici – possibilità se migliora l'assistenza farmaceutica sul territorio
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Nel 2013 un Comune campano istituisce un nuovo dispensario di cui, dopo la sua apertura, i titolari di una farmacia ubicata in un diverso Comune (sito in prossimità del dispensario) chiedono la chiusura. Seguono due atti di contenuto negativo da parte del Comune, il primo meramente confermativo impugnato nel 2017, il secondo del 2020 di conferma in senso proprio e, quindi, impugnabile ed impugnato nello stesso anno, con cui viene confermata l'istituzione del dispensario, che quindi rimane funzionante e prosegue la sua attività.
Nel ricorso avverso il secondo atto di conferma del 2020 viene dedotto che il diniego alla chiusura del dispensario è in contrasto con la normativa regionale nel frattempo entrata in vigore e, cioè, con la legge n. 35/2020 (pubblicata sul BURC del 3 agosto 2020) che introduce nella legge regionale n. 5/2013 all'art. 1 il comma 54 ter, secondo cui: “fatta salva l'applicazione delle sanzioni normativamente previste, i Comuni predispongono i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate al comma 54bis”; il comma 54 bis individua le ipotesi che consentono il permanere in funzione dei dispensari farmaceutici rinviando all'art. 1 della l. n. 221/1968 e, cioè:
a) all'art. 1 comma 3, che si riferisce a dispensari ubicati in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti in cui non sia stata ancora aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica;
b) all'art. 1 comma 5, secondo cui nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'art. 1 del R.D.L. n. 1926/1938 convertito dalla l. n. 739/1939 con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, è consentita l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 l. n. 475/1968 e successive modifiche.
Poiché il dispensario in questione non è stato istituito per alcuno dei due motivi, la tesi dei ricorrenti è che esso va chiuso ai sensi delle norme regionali subentrate e che l'atto comunale di conferma è illegittimo in quanto in contrasto con tali disposizioni.
Il TAR Napoli nel 2022 però respinge il ricorso giacché “una corretta interpretazione dell’art. 1, comma 2, L. n. 221/1968 non consente di precludere in via assoluta la possibilità di aprire dispensari anche in zone presidiate da farmacie attive, né sancisce la necessità di procedere all’automatica soppressione di un dispensario già esistente con l’apertura di una nuova farmacia; la decisione sull’istituzione o sul mantenimento di dispensari, da motivare adeguatamente, ricade sull’Amministrazione, cui spetta di ponderare la tutela della libertà economica e lo sviluppo della concorrenza, da una parte, e l’interesse pubblico alla equa e capillare distribuzione del servizio sul territorio, dall’altra; non contraddice tale lettura neppure la novella rappresentata dalla legge regionale n. 35/2020, la quale, pur confermando che i dispensari possono essere istituiti solo nei casi previsti dalla L. n. 221/1968, deve pur sempre essere letta alla luce della liberalizzazione disposta dall’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 (donde la legittima apertura di dispensari in ipotesi di necessità o al fine di migliorare il servizio in zone rurali o turistiche)”.
Il ricorso in appello avverso la sentenza viene respinto, poi, dal Consiglio di Stato, con la sentenza oggi in commento.
Il Collegio, ricollegandosi alla sentenza del Consiglio di Stato del 31 luglio 2025 (vedi in questa rivista), ne desume il principio secondo cui la finalità del dispensario farmaceutico è quella di assicurare la capillare disponibilità dell'assistenza farmaceutica in aree territoriali in cui per le ragioni più varie vi possa essere il rischio di un accesso non agevole a tale assistenza da parte dei cittadini.
In tale ottica, secondo il Collegio, sul piano organizzativo l’istituzione di un dispensario non si pone in relazione di contrasto o deroga rispetto al principio del numero chiuso delle farmacie, essendo il dispensario, a differenza delle farmacie, privo di autonomia tecnico-economica.
Visto, dunque, che l'interesse pubblico soddisfatto dal dispensario è quello alla più capillare assistenza farmaceutica in loco, la sentenza certifica che, seppur “atipica ed eccezionale”, la coesistenza tra una farmacia ed il dispensario non può essere esclusa in linea di principio, se la permanenza del dispensario garantisce un più adeguato servizio sul territorio, alla luce dell'ampia discrezionalità di cui gode il Comune nella dislocazione sul territorio dei presidi farmaceutici; al riguardo il Collegio ritiene adeguatamente motivato e non irrazionale l'operato del Comune.
Per quanto concerne, poi, l'asserita violazione, da parte del Comune, del combinato disposto degli artt. 54 bis e 54 ter della l. reg. n. 5/2013, integrata dalla l. reg. n. 35/2020 e, cioè, la tesi secondo cui nella Regione Campania devono essere chiusi tutti i dispensari che non sono stati aperti per i motivi espressi dall'art. 1 della l. n. 221/1968, il Consiglio di Stato afferma che tali disposizioni vanno coordinate altresì con il comma 54, secondo cui “Per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici. Le disposizioni in contrasto si intendono abrogate”, sicché secondo il Collegio “è necessario interpretare la normativa regionale in conformità ai parametri normativi sovraordinati che ne condizionano la validità (anche in considerazione del fatto che la normativa regionale sopravvenuta ha portata interpretativa: sicché essa va comunque coordinata con il significato testuale e sistematico della disposizione che interpreta)”. In buona sostanza in Campania può ritenersi non obbligatoria la soppressione di dispensari farmaceutici, aperti prima dell'entrata in vigore della l. reg. n. 35/2020, il cui fine istitutivo non sia strettamente riconducibile ai casi previsti dall'art. 1 della l. n. 221/1968.
In materia di dispensari farmaceutici nella Regione Campania si veda altresì la sentenza del Consiglio di Stato del 6 dicembre 2024 (in questa rivista), secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso volto ad ottenere la soppressione di un dispensario, ai sensi della legge regionale campana n. 5/2013, nel caso in cui la distanza esistente tra le farmacie ricorrenti ed il dispensario sia pari a cinque/sei chilometri, non essendovi in tal caso alcuna interferenza commerciale.
Normativa
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