Inosservanza dell'obbligo vaccinale: per la sospensione impropria del giudizio occorre aver denunciato il contrasto tra la direttiva 2000/78/CE e il diritto nazionale
Per poter ottenere la sospensione del giudizio relativo alle conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, occorre aver dedotto nel ricorso il contrasto tra la direttiva 2000/78/CE ed il diritto nazionale
Massima
Medicinale – inosservanza dell'obbligo vaccinale – conseguenze – ricorso al Giudica amministrativo – istanza di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia su rinvio pregiudiziale – condizione – deduzione del ricorso del contrasto tra la direttiva 2000/78/CE e diritto nazionale
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Il TAR Roma, dopo aver disposto con l'ordinanza del 22 ottobre 2025 (vedi in questa rivista) la sospensione di un giudizio relativo alle conseguenze a carico di un militare per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, respinge con l'ordinanza in commento in una vicenda analoga un'altra istanza di sospensione impropria del giudizio.
Nel respingere, però, spiega con estrema precisione ed inappuntabilità quali sono le condizioni per poter eventualmente ottenere l'accoglimento dell'istanza di sospensione impropria del giudizio.
Prima di affrontare la problematica, tuttavia è bene riannodare i fili e rammentare che la Prima Sezione del Consiglio di Stato, con il parere del 12 giugno 2025 n. 563 (richiamando anche il precedente parere 29 luglio 2024, n. 893, di cui al procedimento incardinato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-522/2024) ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale vertente sui quesiti di seguito articolati:
«Domanda n. 1: “se la direttiva 2000/78/CE osti ad un recepimento che permetta il decreto legge n.172 del 2021 nella parte in cui modifica il decreto legge n.44 del 2021 aggiungendo il comma 4-ter, comma 2 b), che impone al militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sua opinione personale, perché lo obbliga a sottoporsi a tale trattamento sanitario, ancora sperimentale, a suo rischio e pericolo, come requisito addizionale, ma necessario per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro in cui sono presenti lavoratori civili, per i quali la norma non impone l'obbligatorietà della vaccinazione, nonostante svolgano le stesse funzioni dei militari.”
Domanda n. 2: “se l'art. 2 comma 2 b della direttiva 2000/78/CE osta ad un provvedimento come il d.l. n.172/21 nella parte in cui modifica il d.l. n.44/21 aggiungendo il comma 4 ter comma 1 b che impone al lavoratore militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sue convinzioni personali, come requisito necessario per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro in cui sono presenti militari che nel rispetto delle loro convinzioni personali hanno ritenuto conveniente vaccinarsi anche in assenza di obbligo, ciò nonostante che il militare non vaccinato sia disponibile, e comunque già obbligato, a produrre con intervalli inferiori alle 48 ore il risultato di un tampone che certifichi la negatività al covid.”.
Domanda n. 3: “se il provvedimento di cui al d.l. n.172/21 che integra il d.l. n.44/21, il quale impone con l'art 4 ter comma 3 al lavoratore - privo di altro reddito -sospeso per violazione dell'obbligo vaccinale, di non poter in alcun modo legale provvedere al proprio sostentamento ed all'adempimento delle obbligazioni finanziarie sottoscritte dallo stesso in epoca antecedente e a carattere continuativo e duraturo, violi gli art. 1,2,3,7,15,21,33 e 34 della CDFUE.”.
Domanda n. 4: “se l'art. 4-ter DL 44/2021, inserito dal DL 172/2021 sia in contrasto con gli artt. 1, 8, 9, 14, 17, 18 CEDU e con la direttiva 2000/78/CE. Posto che l'art. 4 ter DL 44/2021 dispone «l’atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», e le Amministrazioni lo interpretano nel senso che ‘Le giornate di sospensione sono considerate servizio non utile agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, nonché della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata. Inoltre, le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici’, con ciò costringendo i lavoratori interessati a ricorrere all'Autorità giudiziaria, per vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata medio tempore durante la sospensione, la detrazione dei giorni di licenza e della pensione.”.
Domanda n. 5: “se le modalità utilizzate dal legislatore italiano nel prevedere l'obbligo vaccinale per talune categorie di persone, formalmente sottoposto a consenso sull’inoculazione, ma sostanzialmente disinformato perché privo delle indicazioni/informazioni necessarie per garantire la consapevolezza del cittadino, siano in contrasto con gli artt.1, 2, 3, 7, 15, 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nonché con la Risoluzione 2361(2021) del Consiglio d'Europa ed il Regolamento (UE) 2021/953, e con il Regolamento (UE) 2014/536. Anche alla luce del considerando 36 del Regolamento (UE) 2021/953 (come rettificato, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021), che ha portata interpretativa e dell'art. 2 della Carta di Nizza che riconosce il diritto alla vita, strettamente connesso con le criticità emerse a causa della somministrazione del vaccino Astrazeneca e le disfunzioni fisiologiche subite da coloro che sono stati inoculati con il vaccino della multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese - con danni permanenti al cervello causati da coaguli di sangue e trombosi vascolare - il consenso informato (inesistente) del paziente, è uno strumento posto a fondamento anche del trattamento sanitario obbligatorio per legge, poiché l'obbligo di acquisire il consenso ha per oggetto l'informazione sulle prevedibili conseguenze del trattamento e la possibilità del verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.” “se l’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, osti ad una normativa nazionale che preveda la revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle “persone vulnerabili”, nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento particolarmente violento, posto in essere al di fuori del centro di accoglienza”.
In ragione di tanto, ed alla luce del rinvio pregiudiziale, con alcune pronunce, tra cui, appunto la suddetta ordinanza del 22 ottobre 2025, sono stati sospesi alcuni ricorsi, mediante l'istituto della cd. “sospensione impropria”, che trova applicazione nel processo amministrativo anche nel caso di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. ex art. 267 T.F.U.E.
Tale sospensione, però, è soggetta a regole precise, e le spiega l'ordinanza in commento, rigettando l'istanza di sospensione e richiamando una recente sentenza del TAR Ancona, che il Collegio afferma di condividere.
Nell'ordinanza del 2 febbraio 2026, infatti, TAR indica che nel ricorso oggetto di giudizio il ricorrente ha dedotto il contrasto tra il Regolamento UE n. 536/2014 e l'art. 4 bis del d.l. n. 44/2021, mentre al fine di poter ottenere la sospensione impropria del giudizio in attesa di conoscere il pronunciamento della Corte di Giustizia occorre aver “denunciato il contrasto tra la direttiva comunitaria 2000/78/CE e il diritto nazionale”.
Sul punto la sentenza del TAR richiama, come detto, la sentenza del TAR Ancona n. 297/2025, che sul punto si è così pronunciato: “seppure è vero che il giudice comunitario, ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, interpreta il presupposto della rilevanza delle questioni sollevate dal giudice nazionale in maniera meno rigorosa rispetto, ad esempio, alla Corte costituzionale, è altrettanto vero che la violazione della normativa sovranazionale deve essere stata comunque dedotta nel giudizio a quo. Ora, nel ricorso introduttivo non si fa cenno alla direttiva 78 del 2000, per cui le precisazioni che la Cgue. fornirà eventualmente al Consiglio di Stato non sarebbero comunque rilevanti nel presente giudizio”.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 2 febbraio 2024
Inosservanza dell'obbligo vaccinale: per la sospensione impropria del giudizio occorre aver denunciato il contrasto tra la direttiva 2000/78/CE e il diritto nazionale
Per poter ottenere la sospensione del giudizio relativo alle conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, occorre aver dedotto nel ricorso il contrasto tra la direttiva 2000/78/CE ed il diritto nazionale
Massima
Medicinale – inosservanza dell'obbligo vaccinale – conseguenze – ricorso al Giudica amministrativo – istanza di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia su rinvio pregiudiziale – condizione – deduzione del ricorso del contrasto tra la direttiva 2000/78/CE e diritto nazionale
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Il TAR Roma, dopo aver disposto con l'ordinanza del 22 ottobre 2025 (vedi in questa rivista) la sospensione di un giudizio relativo alle conseguenze a carico di un militare per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, respinge con l'ordinanza in commento in una vicenda analoga un'altra istanza di sospensione impropria del giudizio.
Nel respingere, però, spiega con estrema precisione ed inappuntabilità quali sono le condizioni per poter eventualmente ottenere l'accoglimento dell'istanza di sospensione impropria del giudizio.
Prima di affrontare la problematica, tuttavia è bene riannodare i fili e rammentare che la Prima Sezione del Consiglio di Stato, con il parere del 12 giugno 2025 n. 563 (richiamando anche il precedente parere 29 luglio 2024, n. 893, di cui al procedimento incardinato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-522/2024) ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale vertente sui quesiti di seguito articolati:
«Domanda n. 1: “se la direttiva 2000/78/CE osti ad un recepimento che permetta il decreto legge n.172 del 2021 nella parte in cui modifica il decreto legge n.44 del 2021 aggiungendo il comma 4-ter, comma 2 b), che impone al militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sua opinione personale, perché lo obbliga a sottoporsi a tale trattamento sanitario, ancora sperimentale, a suo rischio e pericolo, come requisito addizionale, ma necessario per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro in cui sono presenti lavoratori civili, per i quali la norma non impone l'obbligatorietà della vaccinazione, nonostante svolgano le stesse funzioni dei militari.”
Domanda n. 2: “se l'art. 2 comma 2 b della direttiva 2000/78/CE osta ad un provvedimento come il d.l. n.172/21 nella parte in cui modifica il d.l. n.44/21 aggiungendo il comma 4 ter comma 1 b che impone al lavoratore militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sue convinzioni personali, come requisito necessario per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro in cui sono presenti militari che nel rispetto delle loro convinzioni personali hanno ritenuto conveniente vaccinarsi anche in assenza di obbligo, ciò nonostante che il militare non vaccinato sia disponibile, e comunque già obbligato, a produrre con intervalli inferiori alle 48 ore il risultato di un tampone che certifichi la negatività al covid.”.
Domanda n. 3: “se il provvedimento di cui al d.l. n.172/21 che integra il d.l. n.44/21, il quale impone con l'art 4 ter comma 3 al lavoratore - privo di altro reddito -sospeso per violazione dell'obbligo vaccinale, di non poter in alcun modo legale provvedere al proprio sostentamento ed all'adempimento delle obbligazioni finanziarie sottoscritte dallo stesso in epoca antecedente e a carattere continuativo e duraturo, violi gli art. 1,2,3,7,15,21,33 e 34 della CDFUE.”.
Domanda n. 4: “se l'art. 4-ter DL 44/2021, inserito dal DL 172/2021 sia in contrasto con gli artt. 1, 8, 9, 14, 17, 18 CEDU e con la direttiva 2000/78/CE. Posto che l'art. 4 ter DL 44/2021 dispone «l’atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», e le Amministrazioni lo interpretano nel senso che ‘Le giornate di sospensione sono considerate servizio non utile agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, nonché della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata. Inoltre, le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici’, con ciò costringendo i lavoratori interessati a ricorrere all'Autorità giudiziaria, per vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata medio tempore durante la sospensione, la detrazione dei giorni di licenza e della pensione.”.
Domanda n. 5: “se le modalità utilizzate dal legislatore italiano nel prevedere l'obbligo vaccinale per talune categorie di persone, formalmente sottoposto a consenso sull’inoculazione, ma sostanzialmente disinformato perché privo delle indicazioni/informazioni necessarie per garantire la consapevolezza del cittadino, siano in contrasto con gli artt.1, 2, 3, 7, 15, 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nonché con la Risoluzione 2361(2021) del Consiglio d'Europa ed il Regolamento (UE) 2021/953, e con il Regolamento (UE) 2014/536. Anche alla luce del considerando 36 del Regolamento (UE) 2021/953 (come rettificato, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021), che ha portata interpretativa e dell'art. 2 della Carta di Nizza che riconosce il diritto alla vita, strettamente connesso con le criticità emerse a causa della somministrazione del vaccino Astrazeneca e le disfunzioni fisiologiche subite da coloro che sono stati inoculati con il vaccino della multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese - con danni permanenti al cervello causati da coaguli di sangue e trombosi vascolare - il consenso informato (inesistente) del paziente, è uno strumento posto a fondamento anche del trattamento sanitario obbligatorio per legge, poiché l'obbligo di acquisire il consenso ha per oggetto l'informazione sulle prevedibili conseguenze del trattamento e la possibilità del verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.” “se l’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, osti ad una normativa nazionale che preveda la revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle “persone vulnerabili”, nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento particolarmente violento, posto in essere al di fuori del centro di accoglienza”.
In ragione di tanto, ed alla luce del rinvio pregiudiziale, con alcune pronunce, tra cui, appunto la suddetta ordinanza del 22 ottobre 2025, sono stati sospesi alcuni ricorsi, mediante l'istituto della cd. “sospensione impropria”, che trova applicazione nel processo amministrativo anche nel caso di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. ex art. 267 T.F.U.E.
Tale sospensione, però, è soggetta a regole precise, e le spiega l'ordinanza in commento, rigettando l'istanza di sospensione e richiamando una recente sentenza del TAR Ancona, che il Collegio afferma di condividere.
Nell'ordinanza del 2 febbraio 2026, infatti, TAR indica che nel ricorso oggetto di giudizio il ricorrente ha dedotto il contrasto tra il Regolamento UE n. 536/2014 e l'art. 4 bis del d.l. n. 44/2021, mentre al fine di poter ottenere la sospensione impropria del giudizio in attesa di conoscere il pronunciamento della Corte di Giustizia occorre aver “denunciato il contrasto tra la direttiva comunitaria 2000/78/CE e il diritto nazionale”.
Sul punto la sentenza del TAR richiama, come detto, la sentenza del TAR Ancona n. 297/2025, che sul punto si è così pronunciato: “seppure è vero che il giudice comunitario, ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, interpreta il presupposto della rilevanza delle questioni sollevate dal giudice nazionale in maniera meno rigorosa rispetto, ad esempio, alla Corte costituzionale, è altrettanto vero che la violazione della normativa sovranazionale deve essere stata comunque dedotta nel giudizio a quo. Ora, nel ricorso introduttivo non si fa cenno alla direttiva 78 del 2000, per cui le precisazioni che la Cgue. fornirà eventualmente al Consiglio di Stato non sarebbero comunque rilevanti nel presente giudizio”.
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