Inurbare una sede rurale assegnandole quale ambito di pertinenza anche una parte dell'ambito urbano è scelta esente da vizi logici e giuridici se la sede è vacante da anni
Dopo otto interpelli andati a vuoto nel concorso straordinario, a fronte del fatto che la sede rurale è vacante da anni, l'ASL rende un parere con cui propone l'inurbamento ed il Comune lo recepisce modificando la pianta organica ed assegnando alla detta sede anche una parte dell'ambito urbano (con proiezione fino alla zona rurale): il TAR Catania valuta legittimo l'atto revisionale
Massima
Farmacia – rurale – vacante – perdurare della vacanza della sede negli anni – mancata scelta da parte dei partecipanti al concorso straordinario – inurbamento con proiezione della zona fino all'ambito rurale – legittimità
Farmacia – pianta organica – numero abitanti – acquisizione dei dati da anagrafe comunale invece che da ISTAT – irrilevanza qualora non risulti sostanziale differenza - legittimità
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Una sede rurale, posta a concorso straordinario dalla Regione Sicilia, rimane vacante giacché non scelta in tutti gli otto interpelli che si sono susseguiti e allora il Comune, recependo il parere dell'ASL, ridefinisce la zona di pertinenza assegnandole anche una parte dell'ambito urbano mediante revisione della pianta organica farmaceutica.
L'inurbamento della sede rurale (perché attraverso tale decisione la sede diventa a tutti gli effetti urbana, con proiezione territoriale fino all'inclusione dell'ex zona rurale) è giustificato non solo dall'asserita esigua consistenza della popolazione della fascia costiera comunale posta ad oltre dieci chilometri dall'ambito urbano, ma anche della prolungata vacanza della detta sede, mai scelta nei precedenti interpelli del concorso straordinario. In buona sostanza l'inurbamento è deciso “per il buon esito dei futuri interpelli e l’ottimizzazione del servizio della terza farmacia”.
Il conseguente ricorso dei farmacisti urbani viene respinto dal TAR, secondo cui il preciso riferimento, contenuto nell'atto revisionale, alla prolungata vacanza dalle sede costituisce congrua motivazione dell'atto amministrativo, visto che il fatto che la sede non fosse stata scelta da alcun farmacista dimostra che la precedente perimetrazione (limitata alla fascia costiera del territorio comunale), non fosse più rispondente all’interesse pubblico.
Al riguardo la sentenza indica che l'operato comunale è risultato diretto a rendere il servizio farmaceutico sul proprio territorio maggiormente accessibile a tutti i cittadini, sicché, esistendo in materia di revisione di piante organiche ampia discrezionalità da parte dei Comuni (il cui esercizio può essere sindacato solo in presenza di univoche figure sintomatiche di eccesso di potere ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione), nel caso in esame gli atti sono legittimi giacché in essi non è dato rinvenire né illogicità né erronea acquisizione di dati.
Quanto alla logicità della decisione, il Collegio sostiene inoltre che la scelta assunta è ragionevole e corrispondente all’interesse pubblico volto ad ottenere un efficace servizio di assistenza farmaceutica, in cui vi sia effettivo rispetto del quorum di cui all’art. 1 l. n. 475/1968 e della distanza minima di duecento metri tra i singoli esercizi farmaceutici, oltre che improntato all'equa distribuzione sul territorio atteso che “alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l'area del merito amministrativo”.
Per quanto concerne, invece, l'erronea acquisizione dei dati, la sentenza respinge la censura secondo cui non risultano acquisiti i dati ISTAT.
Sul punto il TAR afferma che ciò non basta a determinare l’illegittimità delle delibere impugnate visto che la pubblicazione delle rilevazioni ISTAT di cui all’art. 2 comma 2 Legge n. 475/1968 non riveste valore costitutivo, rammentando che il legislatore, attribuendo ai Comuni il potere di modificare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, ha inteso in tal modo garantire l’interesse pubblico alla migliore assistenza farmaceutica quando risulti che la perimetrazione in atto delle zone farmaceutiche non consenta più di assicurare gli standards previsti. Essendo peraltro prevista espressamente dalla legge l’esigenza del riesame biennale della pianta organica delle farmacie, se si dovesse sempre e comunque attendere la pubblicazione dei dati ISTAT, si potrebbe creare il paradosso di un'interruzione di servizio pubblico per impossibilità di approvazione qualora vi sia, ad esempio, un ritardo di pubblicazione da parte dell'ISTAT. Quando la revisione venga effettuata, peraltro, prima della pubblicazione definitiva dei dati relativi alla popolazione residente, “in qualche modo anticipandone gli effetti”, la procedura non può ritenersi illegittima.
Al riguardo il Collegio indica inoltre che “l’art. 48 del D.P.R. n. 223/89 affida all’ufficiale di anagrafe le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza, da eseguire in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall’Istituto centrale di statistica cui, in forza del successivo art. 54, compete il potere di vigilanza sulla regolare tenuta dei registri anagrafici” e che, comunque, a prescindere dalla formalità del richiamo o meno ai dati ISTAT, è sempre onere dei ricorrenti dimostrarne l’asserita (rilevante) non corrispondenza ai dati reali esistenti avuto riguardo al momento della rilevazione statistica effettuata dal Comune.
Il TAR, infine, respinge anche la censura dei due ricorrenti farmacisti urbani secondo cui, scomponendo dalla popolazione totale quella della zona rurale, risultano due quorum per la zona urbana ed un quorum (parziale) per la zona rurale. In tal caso il Collegio rileva che tale metodo è contrario alla normativa vigente visto che la popolazione comunale va intesa unitariamente ai sensi di legge e su tale dato unitario vanno calcolati i quorum istitutivi, con conseguente possibilità di zonizzazione secondo l'interesse pubblico alla più adeguata distribuzione delle farmacie sul territorio.
A dimostrazione di un crescene ricorso all'istituto dell'inurbamento vedi anche la sentenza del TAR Potenza del 3 marzo 2026 (in questa rivista) sull'inerzia di un'ASL a dar seguito all'inurbamento di una sede rurale.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/sentenza del 3 marzo 2026
Inurbare una sede rurale assegnandole quale ambito di pertinenza anche una parte dell'ambito urbano è scelta esente da vizi logici e giuridici se la sede è vacante da anni
Dopo otto interpelli andati a vuoto nel concorso straordinario, a fronte del fatto che la sede rurale è vacante da anni, l'ASL rende un parere con cui propone l'inurbamento ed il Comune lo recepisce modificando la pianta organica ed assegnando alla detta sede anche una parte dell'ambito urbano (con proiezione fino alla zona rurale): il TAR Catania valuta legittimo l'atto revisionale
Massima
Farmacia – rurale – vacante – perdurare della vacanza della sede negli anni – mancata scelta da parte dei partecipanti al concorso straordinario – inurbamento con proiezione della zona fino all'ambito rurale – legittimità
Farmacia – pianta organica – numero abitanti – acquisizione dei dati da anagrafe comunale invece che da ISTAT – irrilevanza qualora non risulti sostanziale differenza - legittimità
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Una sede rurale, posta a concorso straordinario dalla Regione Sicilia, rimane vacante giacché non scelta in tutti gli otto interpelli che si sono susseguiti e allora il Comune, recependo il parere dell'ASL, ridefinisce la zona di pertinenza assegnandole anche una parte dell'ambito urbano mediante revisione della pianta organica farmaceutica.
L'inurbamento della sede rurale (perché attraverso tale decisione la sede diventa a tutti gli effetti urbana, con proiezione territoriale fino all'inclusione dell'ex zona rurale) è giustificato non solo dall'asserita esigua consistenza della popolazione della fascia costiera comunale posta ad oltre dieci chilometri dall'ambito urbano, ma anche della prolungata vacanza della detta sede, mai scelta nei precedenti interpelli del concorso straordinario. In buona sostanza l'inurbamento è deciso “per il buon esito dei futuri interpelli e l’ottimizzazione del servizio della terza farmacia”.
Il conseguente ricorso dei farmacisti urbani viene respinto dal TAR, secondo cui il preciso riferimento, contenuto nell'atto revisionale, alla prolungata vacanza dalle sede costituisce congrua motivazione dell'atto amministrativo, visto che il fatto che la sede non fosse stata scelta da alcun farmacista dimostra che la precedente perimetrazione (limitata alla fascia costiera del territorio comunale), non fosse più rispondente all’interesse pubblico.
Al riguardo la sentenza indica che l'operato comunale è risultato diretto a rendere il servizio farmaceutico sul proprio territorio maggiormente accessibile a tutti i cittadini, sicché, esistendo in materia di revisione di piante organiche ampia discrezionalità da parte dei Comuni (il cui esercizio può essere sindacato solo in presenza di univoche figure sintomatiche di eccesso di potere ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione), nel caso in esame gli atti sono legittimi giacché in essi non è dato rinvenire né illogicità né erronea acquisizione di dati.
Quanto alla logicità della decisione, il Collegio sostiene inoltre che la scelta assunta è ragionevole e corrispondente all’interesse pubblico volto ad ottenere un efficace servizio di assistenza farmaceutica, in cui vi sia effettivo rispetto del quorum di cui all’art. 1 l. n. 475/1968 e della distanza minima di duecento metri tra i singoli esercizi farmaceutici, oltre che improntato all'equa distribuzione sul territorio atteso che “alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l'area del merito amministrativo”.
Per quanto concerne, invece, l'erronea acquisizione dei dati, la sentenza respinge la censura secondo cui non risultano acquisiti i dati ISTAT.
Sul punto il TAR afferma che ciò non basta a determinare l’illegittimità delle delibere impugnate visto che la pubblicazione delle rilevazioni ISTAT di cui all’art. 2 comma 2 Legge n. 475/1968 non riveste valore costitutivo, rammentando che il legislatore, attribuendo ai Comuni il potere di modificare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, ha inteso in tal modo garantire l’interesse pubblico alla migliore assistenza farmaceutica quando risulti che la perimetrazione in atto delle zone farmaceutiche non consenta più di assicurare gli standards previsti. Essendo peraltro prevista espressamente dalla legge l’esigenza del riesame biennale della pianta organica delle farmacie, se si dovesse sempre e comunque attendere la pubblicazione dei dati ISTAT, si potrebbe creare il paradosso di un'interruzione di servizio pubblico per impossibilità di approvazione qualora vi sia, ad esempio, un ritardo di pubblicazione da parte dell'ISTAT. Quando la revisione venga effettuata, peraltro, prima della pubblicazione definitiva dei dati relativi alla popolazione residente, “in qualche modo anticipandone gli effetti”, la procedura non può ritenersi illegittima.
Al riguardo il Collegio indica inoltre che “l’art. 48 del D.P.R. n. 223/89 affida all’ufficiale di anagrafe le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza, da eseguire in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall’Istituto centrale di statistica cui, in forza del successivo art. 54, compete il potere di vigilanza sulla regolare tenuta dei registri anagrafici” e che, comunque, a prescindere dalla formalità del richiamo o meno ai dati ISTAT, è sempre onere dei ricorrenti dimostrarne l’asserita (rilevante) non corrispondenza ai dati reali esistenti avuto riguardo al momento della rilevazione statistica effettuata dal Comune.
Il TAR, infine, respinge anche la censura dei due ricorrenti farmacisti urbani secondo cui, scomponendo dalla popolazione totale quella della zona rurale, risultano due quorum per la zona urbana ed un quorum (parziale) per la zona rurale. In tal caso il Collegio rileva che tale metodo è contrario alla normativa vigente visto che la popolazione comunale va intesa unitariamente ai sensi di legge e su tale dato unitario vanno calcolati i quorum istitutivi, con conseguente possibilità di zonizzazione secondo l'interesse pubblico alla più adeguata distribuzione delle farmacie sul territorio.
A dimostrazione di un crescene ricorso all'istituto dell'inurbamento vedi anche la sentenza del TAR Potenza del 3 marzo 2026 (in questa rivista) sull'inerzia di un'ASL a dar seguito all'inurbamento di una sede rurale.
Normativa
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