Se il Comune ha deciso con pianta organica l'inurbamento di una sede rurale, è inadempiente e condannata alle spese legali l'ASL inerte sull'istanza di trasferimento
Un'ASL rimasta inerte sull'istanza di trasferimento in ambito urbano della farmacia rurale, nonostante l'inurbamento della sede deciso dal Comune, viene condannata a concludere entro trenta giorni il procedimento ed a corrispondere al farmacista le spese di giudizio, con trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti
Massima
Farmacia – rurale – inurbamento stabilito con pianta organica – istanza di trasferimento in ambito urbano – inerzia dell'ASL – illegittimità
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Una volta che un Comune abbia stabilito mediante nuova pianta organica l'inurbamento di una sede rurale, aumentando di un'unità il numero delle sedi urbane, si deve dar corso all'istanza di trasferimento in ambito urbano del farmacista rurale.
Nel caso affrontato dal TAR Potenza, invece, l'ASL rimane a lungo inerte riguardo all'istanza di trasferimento in locali già individuati in ambito urbano, all'interno dei quali sono pure terminati i lavori, sicché il titolare della sede (ex rurale) adesso urbana ricorre al TAR contro il silenzio inadempimento dell'ASL. Tale inerzia appare ancora più grave ove si consideri che all'istanza di trasferimento erano stati allegati: a) la planimetria del nuovo locale, b) il parere di idoneità igienico-sanitaria del nuovo locale, c) il certificato del Comune di attestante sia il rispetto della delibera di Giunta con cui era stata approvata la pianta organica, sia il rispetto della distanza maggiore di 200 metri dalle altre farmacie e, appunto, d) la dichiarazione indicativa della fine dei lavori.
Nonostante nel corso del procedimento di trasferimento vi fosse stata pure un'interlocuzione tra l'ASL ed il Comune, che aveva attestato già dal febbraio 2025 che il trasferimento in ambito urbano non avrebbe pregiudicato il servizio farmaceutico, l'ASL era rimasta inerte.
Il TAR Potenza ha giudicato evidentemente grave questa inattività, visto che non soltanto ha ordinato all'ASL di concludere il procedimento entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza, ma l'ha pure condannata alle spese legali e al rimborso del contributo unificato, disponendo altresì la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.
La sentenza è ineccepibile e, probabilmente, potrebbe costituire il presupposto di un futuro ricorso per risarcimento danni da ritardo da parte del farmacista che ha chiesto il trasferimento.
Una volta che risulti dalla pianta organica l'avvenuto inurbamento di una sede rurale, con contestuale aumento delle sedi urbane, è di certo illegittimo il rimanere inerti di fronte ad un'istanza di trasferimento, che potrebbe definirsi “obbligata” perché rispettosa della nuova dislocazione delle farmacie decisa dal Comune con il proprio strumento di pianificazione.
D'altro canto va comunque rilevato che l'inurbamento di una farmacia rurale è una decisione amministrativa estremamente inusuale, riguardo alla quale la giurisprudenza ha un orientamento tutt'altro che favorevole (si veda sul punto, ad esempio, la sentenza del 7 maggio 2024 del TAR Perugia, in questa rivista).
Nel contempo, però, va altresì indicato che di recente vi è stato un altro inurbamento di farmacia rurale disposto da un Comune laziale e che il ricorso del farmacista urbano è stato dichiarato inammissibile poiché i confini della farmacia rurale inurbata non andavano a modificare i confini della sua zona (vedi sul punto la recentissima ordinanza del 24 febbraio 2026 del Consiglio di Stato, sempre in questa rivista).
Tali decisioni di inurbamento, ancorché estremamente rare, probabilmente sono l'effetto del rilevante spopolamento di alcune zone rurali in cui, al momento dell'istituzione della relativa sede farmaceutica, vi era un numero ben più significativo di residenti.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Potenza/sentenza del 3 marzo 2026
Se il Comune ha deciso con pianta organica l'inurbamento di una sede rurale, è inadempiente e condannata alle spese legali l'ASL inerte sull'istanza di trasferimento
Un'ASL rimasta inerte sull'istanza di trasferimento in ambito urbano della farmacia rurale, nonostante l'inurbamento della sede deciso dal Comune, viene condannata a concludere entro trenta giorni il procedimento ed a corrispondere al farmacista le spese di giudizio, con trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti
Massima
Farmacia – rurale – inurbamento stabilito con pianta organica – istanza di trasferimento in ambito urbano – inerzia dell'ASL – illegittimità
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Una volta che un Comune abbia stabilito mediante nuova pianta organica l'inurbamento di una sede rurale, aumentando di un'unità il numero delle sedi urbane, si deve dar corso all'istanza di trasferimento in ambito urbano del farmacista rurale.
Nel caso affrontato dal TAR Potenza, invece, l'ASL rimane a lungo inerte riguardo all'istanza di trasferimento in locali già individuati in ambito urbano, all'interno dei quali sono pure terminati i lavori, sicché il titolare della sede (ex rurale) adesso urbana ricorre al TAR contro il silenzio inadempimento dell'ASL. Tale inerzia appare ancora più grave ove si consideri che all'istanza di trasferimento erano stati allegati: a) la planimetria del nuovo locale, b) il parere di idoneità igienico-sanitaria del nuovo locale, c) il certificato del Comune di attestante sia il rispetto della delibera di Giunta con cui era stata approvata la pianta organica, sia il rispetto della distanza maggiore di 200 metri dalle altre farmacie e, appunto, d) la dichiarazione indicativa della fine dei lavori.
Nonostante nel corso del procedimento di trasferimento vi fosse stata pure un'interlocuzione tra l'ASL ed il Comune, che aveva attestato già dal febbraio 2025 che il trasferimento in ambito urbano non avrebbe pregiudicato il servizio farmaceutico, l'ASL era rimasta inerte.
Il TAR Potenza ha giudicato evidentemente grave questa inattività, visto che non soltanto ha ordinato all'ASL di concludere il procedimento entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza, ma l'ha pure condannata alle spese legali e al rimborso del contributo unificato, disponendo altresì la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.
La sentenza è ineccepibile e, probabilmente, potrebbe costituire il presupposto di un futuro ricorso per risarcimento danni da ritardo da parte del farmacista che ha chiesto il trasferimento.
Una volta che risulti dalla pianta organica l'avvenuto inurbamento di una sede rurale, con contestuale aumento delle sedi urbane, è di certo illegittimo il rimanere inerti di fronte ad un'istanza di trasferimento, che potrebbe definirsi “obbligata” perché rispettosa della nuova dislocazione delle farmacie decisa dal Comune con il proprio strumento di pianificazione.
D'altro canto va comunque rilevato che l'inurbamento di una farmacia rurale è una decisione amministrativa estremamente inusuale, riguardo alla quale la giurisprudenza ha un orientamento tutt'altro che favorevole (si veda sul punto, ad esempio, la sentenza del 7 maggio 2024 del TAR Perugia, in questa rivista).
Nel contempo, però, va altresì indicato che di recente vi è stato un altro inurbamento di farmacia rurale disposto da un Comune laziale e che il ricorso del farmacista urbano è stato dichiarato inammissibile poiché i confini della farmacia rurale inurbata non andavano a modificare i confini della sua zona (vedi sul punto la recentissima ordinanza del 24 febbraio 2026 del Consiglio di Stato, sempre in questa rivista).
Tali decisioni di inurbamento, ancorché estremamente rare, probabilmente sono l'effetto del rilevante spopolamento di alcune zone rurali in cui, al momento dell'istituzione della relativa sede farmaceutica, vi era un numero ben più significativo di residenti.
Riferimenti
Collegamenti
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