Regione Emilia Romagna/delibera di Giunta regionale n. 2236 del 29 dicembre 2025
L'Emilia Romagna con la delibera di Giunta n. 2236 del 29 dicembre 2025 disciplina il funzionamento della commissione farmaceutica aziendale ex art. 5 ACN
La Regione Emilia Romagna adotta lo Schema tipo di Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) prevista dall'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private
La Regione Emilia Romagna, con la delibera di Giunta n. 2236 del 29 dicembre 2025 dispone l’adozione dello Schema tipo di Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA), prevista dall’art. 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, quale parte integrante dell’atto. Lo schema individua, negli allegati A e B, i criteri decisionali per la valutazione delle irregolarità, distinguendo le fattispecie che non consentono la regolarizzazione delle ricette e comportano addebiti diretti, nonché le principali ipotesi di addebiti tecnici indiretti. Viene integrato lo schema tipo di regolamento riportato nell'allegato 3 dell'ACN mediante la previsione, nei casi di mancato raggiungimento della maggioranza deliberativa stabilita dall'art. 5 comma 6: a) dei criteri decisionali da adottare nell'analisi delle criticità, in modo da minimizzare le possibilità che si pervenga ad una parità di voto; b) della richiesta di parere, in caso di parità di voto ad un apposito gruppo regionale, così da uniformare le decisioni su base regionale, nel rispetto del principio di giustizia.
Con la delibera si decide di prevedere un termine massimo certo per la contestazione delle ricette da parte delle Aziende, fissando al riguardo detto termine in un anno dall'ultimo giorno del mese di consegna della distinta contabile riepilogativa relativa alla ricetta.
È demandato al dirigente regionale competente l’adeguamento dei criteri decisionali in caso di sopravvenute modifiche normative. Il provvedimento prevede inoltre la successiva istituzione di un Gruppo di Lavoro Regionale per le CFA, composto da rappresentanti delle Aziende sanitarie, delle farmacie pubbliche e private firmatarie dell’ACN e della Consulta degli Ordini dei Farmacisti regionali, con previsione di componenti supplenti e durata dell’incarico coincidente con la validità dell’ACN.
Infine, sono individuati specifici compiti in capo alle Aziende Sanitarie, consistenti nella trasmissione dell’atto alle CFA, nell’adozione dei regolamenti approvati dalle stesse Commissioni e nell’adeguamento dei contratti con le software house al fine di consentire la rilevazione delle difformità individuate negli allegati allo schema di regolamento.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Regione Emilia Romagna/delibera di Giunta regionale n. 2236 del 29 dicembre 2025
L'Emilia Romagna con la delibera di Giunta n. 2236 del 29 dicembre 2025 disciplina il funzionamento della commissione farmaceutica aziendale ex art. 5 ACN
La Regione Emilia Romagna adotta lo Schema tipo di Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) prevista dall'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private
La Regione Emilia Romagna, con la delibera di Giunta n. 2236 del 29 dicembre 2025 dispone l’adozione dello Schema tipo di Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA), prevista dall’art. 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, quale parte integrante dell’atto. Lo schema individua, negli allegati A e B, i criteri decisionali per la valutazione delle irregolarità, distinguendo le fattispecie che non consentono la regolarizzazione delle ricette e comportano addebiti diretti, nonché le principali ipotesi di addebiti tecnici indiretti. Viene integrato lo schema tipo di regolamento riportato nell'allegato 3 dell'ACN mediante la previsione, nei casi di mancato raggiungimento della maggioranza deliberativa stabilita dall'art. 5 comma 6: a) dei criteri decisionali da adottare nell'analisi delle criticità, in modo da minimizzare le possibilità che si pervenga ad una parità di voto; b) della richiesta di parere, in caso di parità di voto ad un apposito gruppo regionale, così da uniformare le decisioni su base regionale, nel rispetto del principio di giustizia.
Con la delibera si decide di prevedere un termine massimo certo per la contestazione delle ricette da parte delle Aziende, fissando al riguardo detto termine in un anno dall'ultimo giorno del mese di consegna della distinta contabile riepilogativa relativa alla ricetta.
È demandato al dirigente regionale competente l’adeguamento dei criteri decisionali in caso di sopravvenute modifiche normative. Il provvedimento prevede inoltre la successiva istituzione di un Gruppo di Lavoro Regionale per le CFA, composto da rappresentanti delle Aziende sanitarie, delle farmacie pubbliche e private firmatarie dell’ACN e della Consulta degli Ordini dei Farmacisti regionali, con previsione di componenti supplenti e durata dell’incarico coincidente con la validità dell’ACN.
Infine, sono individuati specifici compiti in capo alle Aziende Sanitarie, consistenti nella trasmissione dell’atto alle CFA, nell’adozione dei regolamenti approvati dalle stesse Commissioni e nell’adeguamento dei contratti con le software house al fine di consentire la rilevazione delle difformità individuate negli allegati allo schema di regolamento.
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