Regione Emilia Romagna/delibera di Giunta Regionale n. 188 del 16 febbraio 2026
La Regione Emilia Romagna apporta alcune modifiche alla precedente propria delibera relativa al funzionamento delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali
La nuova delibera fa seguito alle interlocuzioni con le rappresentanze regionali delle Associazioni di categorie delle farmacie convenzionate firmatarie del nuovo ACN farmacie
Facendo seguito alla precedente delibera di Giunta regionale n. 2236 del 29 dicembre 2025 (vedi in questa rivista), con cui era stata dettata la disciplina del funzionamento delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali, ed a seguito di interlocuzioni intercorse con le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, la Regione Emilia Romagna ha deciso di approvare una nuova delibera di Giunta (la n. 188 del 16 febbraio 2026) apportando alcune modifiche alla propria suddetta precedente delibera.
Dette modifiche riguardano:
- l’introduzione dell’incompatibilità tra l’incarico di componente di CFA e la nomina a componente del Gruppo di Lavoro Regionale per le CFA;
- l’introduzione di ulteriori casistiche tipiche che consentono la regolarizzazione delle ricette da parte della farmacia;
- la complementare riduzione delle casistiche tipiche che, al contrario, non consentono la regolarizzazione delle ricette da parte della farmacia, dando luogo ad addebiti diretti;
- la ridefinizione delle modalità di gestione da parte delle CFA di alcune delle casistiche di addebiti tecnici indiretti.
Il punto 2) del deliberato stabilisce che è approvato lo “Schema tipo di Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) prevista dall’art. 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”, contenuto all'allegato 1, che sostituisce integralmente l'allegato 1 alla precedente delibera n. 2236 del 29 dicembre 2026.
E' altresì stabilito che è compito delle Aziende Sanitarie di trasmettere: a) la nuova delibera alle CFA chiedendo loro la stesura del nuovo regolamento e, b) adottare, successivamente, con proprio atto, il regolamento redatto dalle CFA.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Regione Emilia Romagna/delibera di Giunta Regionale n. 188 del 16 febbraio 2026
La Regione Emilia Romagna apporta alcune modifiche alla precedente propria delibera relativa al funzionamento delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali
La nuova delibera fa seguito alle interlocuzioni con le rappresentanze regionali delle Associazioni di categorie delle farmacie convenzionate firmatarie del nuovo ACN farmacie
Facendo seguito alla precedente delibera di Giunta regionale n. 2236 del 29 dicembre 2025 (vedi in questa rivista), con cui era stata dettata la disciplina del funzionamento delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali, ed a seguito di interlocuzioni intercorse con le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, la Regione Emilia Romagna ha deciso di approvare una nuova delibera di Giunta (la n. 188 del 16 febbraio 2026) apportando alcune modifiche alla propria suddetta precedente delibera.
Dette modifiche riguardano:
- l’introduzione dell’incompatibilità tra l’incarico di componente di CFA e la nomina a componente del Gruppo di Lavoro Regionale per le CFA;
- l’introduzione di ulteriori casistiche tipiche che consentono la regolarizzazione delle ricette da parte della farmacia;
- la complementare riduzione delle casistiche tipiche che, al contrario, non consentono la regolarizzazione delle ricette da parte della farmacia, dando luogo ad addebiti diretti;
- la ridefinizione delle modalità di gestione da parte delle CFA di alcune delle casistiche di addebiti tecnici indiretti.
Il punto 2) del deliberato stabilisce che è approvato lo “Schema tipo di Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) prevista dall’art. 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”, contenuto all'allegato 1, che sostituisce integralmente l'allegato 1 alla precedente delibera n. 2236 del 29 dicembre 2026.
E' altresì stabilito che è compito delle Aziende Sanitarie di trasmettere: a) la nuova delibera alle CFA chiedendo loro la stesura del nuovo regolamento e, b) adottare, successivamente, con proprio atto, il regolamento redatto dalle CFA.
Normativa
Riferimenti