L'unico motivo per cui può impugnarsi una decisione in materia di farmacie assunta dal Comune limitrofo è la violazione della distanza dei 200 metri
Il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia del TAR Ancona, stabilisce che sono inammissibili i ricorsi dei titolari di farmacia avverso le decisioni assunte dal Comune limitrofo in materia di istituzioni o allocazioni di farmacie, a meno che non sia stata violata la distanza minima dei duecento metri
Massima
Farmacia – istituzione di nuova sede da parte del Comune limitrofo – impugnativa del titolare di farmacia – inammissibilità – irrilevanza di possibili interferenze con il proprio bacino di utenza da parte di farmacie ubicate in altri Comuni
Farmacia – impugnativa di istituzione ed apertura di nuova sede da parte del titolare di farmacia del Comune limitrofo – inammissibilità – eccezione al principio generale – violazione della distanza minima dei duecento metri – insussistenza nel caso concreto
I titolari di farmacie non possono impugnare i provvedimenti istitutivi e/o autorizzativi in materia di servizio farmaceutico adottati da un Comune confinante, neanche quando ciò possa determinare l'interferenza della nuova sede con il bacino di utenza della propria.
L'unica eccezione a tale principio risiede nella violazione della distanza minima dei duecento metri tra farmacie.
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Ancona del 21 giugno 2024 (vedi in questa rivista) e, in tal modo, stabilisce le coordinate in materia di legittimazione ad agire da parte del titolare di farmacia nei confronti degli atti adottati dal diverso Comune con cui confina la propria zona.
Il Consiglio di Stato sottolinea che il d.l. n. 1/2012, modificando il previgente assetto normativo, ha attribuito espressamente ai Comuni la competenza a localizzare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie e le relative circoscrizioni, mediante l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche; poiché dunque a ciascun Comune spetta il potere di pianificazione dell'assistenza farmaceutica nell’ambito del proprio territorio, ogni Comune deve considerare a tal fine soltanto il proprio territorio e non è tenuto a tenere in in considerazione l'ubicazione delle farmacie che hanno sede nel Comune confinante, né tantomeno ad assicurare la partecipazione procedimentale di tali farmacie al procedimento decisionale riguardante il proprio territorio.
In maniera estremamente chiara la sentenza afferma che “solo le farmacie ubicate nell’ambito del Comune de quo possono contestare il piano stesso”.
Ogni farmacia, quindi, secondo la sentenza, ha titolo al rispetto degli indici prescritti dalla legge soltanto nell’ambito del Comune in cui ha la propria sede. Il Consiglio di Stato, tuttavia, indica che a tale principio vi è un'unica eccezione, e va rinvenuta nell’art. 1 comma 7 della l. n. 475/1968, secondo cui “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri”.
Soltanto nel caso in cui vi sia la violazione della distanza minima il titolare di farmacia può impugnare le scelte localizzative assunte dal Comune limitrofo: poiché però nel caso di specie, per espressa ammissione del ricorrente, la distanza che intercorre tra le due farmacie (quella istituita nel Comune limitrofo e la propria) è di 240 metri, la sentenza si conclude con il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione ad agire sotto ulteriore e concomitante aspetto.
Di recente, riguardo al difetto di legittimazione ad agire nei confronti delle scelte in materia di servizio farmaceutico assunte dal Comune limitrofo (con la sola eccezione nel caso della violazione della distanza dei 200 metri), vedi anche la sentenza del TAR Ancona del 29 aprile 2025 (in questa rivista).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 20 ottobre 2025
L'unico motivo per cui può impugnarsi una decisione in materia di farmacie assunta dal Comune limitrofo è la violazione della distanza dei 200 metri
Il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia del TAR Ancona, stabilisce che sono inammissibili i ricorsi dei titolari di farmacia avverso le decisioni assunte dal Comune limitrofo in materia di istituzioni o allocazioni di farmacie, a meno che non sia stata violata la distanza minima dei duecento metri
Massima
Farmacia – istituzione di nuova sede da parte del Comune limitrofo – impugnativa del titolare di farmacia – inammissibilità – irrilevanza di possibili interferenze con il proprio bacino di utenza da parte di farmacie ubicate in altri Comuni
Farmacia – impugnativa di istituzione ed apertura di nuova sede da parte del titolare di farmacia del Comune limitrofo – inammissibilità – eccezione al principio generale – violazione della distanza minima dei duecento metri – insussistenza nel caso concreto
I titolari di farmacie non possono impugnare i provvedimenti istitutivi e/o autorizzativi in materia di servizio farmaceutico adottati da un Comune confinante, neanche quando ciò possa determinare l'interferenza della nuova sede con il bacino di utenza della propria.
L'unica eccezione a tale principio risiede nella violazione della distanza minima dei duecento metri tra farmacie.
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Ancona del 21 giugno 2024 (vedi in questa rivista) e, in tal modo, stabilisce le coordinate in materia di legittimazione ad agire da parte del titolare di farmacia nei confronti degli atti adottati dal diverso Comune con cui confina la propria zona.
Il Consiglio di Stato sottolinea che il d.l. n. 1/2012, modificando il previgente assetto normativo, ha attribuito espressamente ai Comuni la competenza a localizzare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie e le relative circoscrizioni, mediante l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche; poiché dunque a ciascun Comune spetta il potere di pianificazione dell'assistenza farmaceutica nell’ambito del proprio territorio, ogni Comune deve considerare a tal fine soltanto il proprio territorio e non è tenuto a tenere in in considerazione l'ubicazione delle farmacie che hanno sede nel Comune confinante, né tantomeno ad assicurare la partecipazione procedimentale di tali farmacie al procedimento decisionale riguardante il proprio territorio.
In maniera estremamente chiara la sentenza afferma che “solo le farmacie ubicate nell’ambito del Comune de quo possono contestare il piano stesso”.
Ogni farmacia, quindi, secondo la sentenza, ha titolo al rispetto degli indici prescritti dalla legge soltanto nell’ambito del Comune in cui ha la propria sede. Il Consiglio di Stato, tuttavia, indica che a tale principio vi è un'unica eccezione, e va rinvenuta nell’art. 1 comma 7 della l. n. 475/1968, secondo cui “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri”.
Soltanto nel caso in cui vi sia la violazione della distanza minima il titolare di farmacia può impugnare le scelte localizzative assunte dal Comune limitrofo: poiché però nel caso di specie, per espressa ammissione del ricorrente, la distanza che intercorre tra le due farmacie (quella istituita nel Comune limitrofo e la propria) è di 240 metri, la sentenza si conclude con il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione ad agire sotto ulteriore e concomitante aspetto.
Di recente, riguardo al difetto di legittimazione ad agire nei confronti delle scelte in materia di servizio farmaceutico assunte dal Comune limitrofo (con la sola eccezione nel caso della violazione della distanza dei 200 metri), vedi anche la sentenza del TAR Ancona del 29 aprile 2025 (in questa rivista).
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