La cessione di quote di una s.a.s. titolare di farmacia, avvenuta nelle more del concorso, preclude l’assegnazione della nuova sede
La preclusione decennale prevista dall’art. 12, comma 4, l. n. 475/1968 opera anche quando la cessione interviene dopo la domanda di partecipazione e prima dell’assegnazione della sede, in quanto i requisiti soggettivi devono permanere per tutta la durata della procedura.
Massima
Farmacia - concorso - cessione di quote della s.a.s. - successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'assegnazione della - preclusione all'assegnazione - legittimità
Il Consiglio di Stato affronta la questione della permanenza dei requisiti soggettivi nel corso della procedura concorsuale e, in particolare, sulla preclusione prevista dall’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e sulla rilevanza di una cessione di quote di s.a.s. intervenuta dopo la presentazione della domanda, ma prima dell’assegnazione della sede.
La vicenda trae origine da un concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, al quale i ricorrenti partecipano in forma associata. All’esito della valutazione dei titoli, il raggruppamento si colloca in posizione utile in graduatoria, ma la procedura non giunge ancora alla sua conclusione, non essendo state assegnate tutte le sedi attraverso gli interpelli previsti dal bando.
Nelle more, uno dei tre associati cede la propria quota di una società di persone titolare di una farmacia. L’amministrazione dispone quindi l’esclusione del raggruppamento, ritenendo integrata la preclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968, secondo cui il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non siano trascorsi almeno dieci anni dall’atto di trasferimento.
Il candidato contesta l’esclusione sostenendo, in sostanza, che il requisito debba essere verificato con riferimento alla sola data di presentazione della domanda. A quella data, infatti, egli è in possesso dei requisiti richiesti dal bando e non risulta titolare di alcuna quota in una società titolare di farmacia. La cessione successiva non potrebbe dunque incidere, secondo la prospettazione dei ricorrenti, su una posizione concorsuale già utilmente acquisita, tanto più considerando la particolare durata della procedura.
Il Consiglio di Stato non condivide questa impostazione e ritiene che i requisiti soggettivi debbano essere mantenuti sino alla conclusione dell’iter concorsuale. Il Collegio richiama, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato del 15 dicembre 2025 (vedi in questa rivista), relativa ad una vicenda concernente la procedura di assegnazione di sedi farmaceutiche, nella quale il venir meno della composizione richiesta per la partecipazione associata, verificatosi quando la procedura non è ancora conclusa, impedisce di conservare la posizione conseguita in graduatoria (nel precedente citato era defunto un componente dell'associazione). Il precedente conferma così che la collocazione utile in graduatoria non determina, di per sé, il definitivo consolidamento della posizione del candidato, quando resti ancora da perfezionare l’assegnazione della sede.
Su questa premessa, il Collegio chiarisce che anche la preclusione decennale prevista dall’art. 12 comma 4 non può essere riferita esclusivamente alle cessioni intervenute nei dieci anni anteriori alla presentazione della domanda. La sua operatività si estende anche alle cessioni realizzate nelle more della procedura, sino all’assegnazione della sede. Diversamente, si consentirebbe al candidato, una volta ammesso al concorso, di modificare successivamente la propria posizione in senso incompatibile con la disciplina di legge, senza che tale sopravvenienza possa più essere presa in considerazione dall’amministrazione.
Particolarmente significativo è, in questa prospettiva, il richiamo alla sentenza n. 229/2020 del Consiglio di Stato, che individua la ratio della disposizione nell’esigenza di evitare che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia possa conseguire, prima del decorso del termine stabilito dalla legge, un ulteriore vantaggio economicamente valutabile attraverso l’assegnazione concorsuale di una nuova sede. Il divieto non risponde, dunque, ad una logica meramente formale, ma mira a preservare la finalità pubblicistica della procedura di assegnazione, impedendo che essa possa diventare lo strumento per ottenere una nuova posizione nel settore farmaceutico prima che sia trascorso il periodo di attesa previsto dal legislatore.
La stessa ratio spiega la rilevanza attribuita alla cessione della quota societaria. La circostanza che la farmacia sia detenuta da una società di persone e che il farmacista ceda soltanto la propria partecipazione non consente infatti di sottrarsi alla previsione normativa. Il vantaggio derivante dalla cessione viene comunque realizzato dal socio, sia pure pro quota, e la diversa forma attraverso cui la dismissione viene realizzata non incide sulla sostanza dell’operazione che la norma intende evitare.
La decisione appare, pertanto, coerente con la regola secondo cui, nelle procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche, la posizione del concorrente resta soggetta alla verifica dei requisiti sino all’effettiva assegnazione. La particolare durata della procedura costituisce un dato peculiare della vicenda, ma non modifica la portata della disciplina: fintanto che l’iter concorsuale non è concluso, il candidato deve conservare i requisiti necessari per conseguire la sede. In questa prospettiva, l’art. 12 comma 4 assume rilievo non soltanto quale previsione che disciplina l’accesso al concorso, ma quale disposizione volta ad impedire che il farmacista possa conseguire, prima del decorso del decennio, un nuovo vantaggio economico attraverso l’assegnazione di una sede farmaceutica.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/parere del 29 luglio 2026
La cessione di quote di una s.a.s. titolare di farmacia, avvenuta nelle more del concorso, preclude l’assegnazione della nuova sede
La preclusione decennale prevista dall’art. 12, comma 4, l. n. 475/1968 opera anche quando la cessione interviene dopo la domanda di partecipazione e prima dell’assegnazione della sede, in quanto i requisiti soggettivi devono permanere per tutta la durata della procedura.
Massima
Farmacia - concorso - cessione di quote della s.a.s. - successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'assegnazione della - preclusione all'assegnazione - legittimità
Il Consiglio di Stato affronta la questione della permanenza dei requisiti soggettivi nel corso della procedura concorsuale e, in particolare, sulla preclusione prevista dall’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e sulla rilevanza di una cessione di quote di s.a.s. intervenuta dopo la presentazione della domanda, ma prima dell’assegnazione della sede.
La vicenda trae origine da un concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, al quale i ricorrenti partecipano in forma associata. All’esito della valutazione dei titoli, il raggruppamento si colloca in posizione utile in graduatoria, ma la procedura non giunge ancora alla sua conclusione, non essendo state assegnate tutte le sedi attraverso gli interpelli previsti dal bando.
Nelle more, uno dei tre associati cede la propria quota di una società di persone titolare di una farmacia. L’amministrazione dispone quindi l’esclusione del raggruppamento, ritenendo integrata la preclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968, secondo cui il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non siano trascorsi almeno dieci anni dall’atto di trasferimento.
Il candidato contesta l’esclusione sostenendo, in sostanza, che il requisito debba essere verificato con riferimento alla sola data di presentazione della domanda. A quella data, infatti, egli è in possesso dei requisiti richiesti dal bando e non risulta titolare di alcuna quota in una società titolare di farmacia. La cessione successiva non potrebbe dunque incidere, secondo la prospettazione dei ricorrenti, su una posizione concorsuale già utilmente acquisita, tanto più considerando la particolare durata della procedura.
Il Consiglio di Stato non condivide questa impostazione e ritiene che i requisiti soggettivi debbano essere mantenuti sino alla conclusione dell’iter concorsuale. Il Collegio richiama, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato del 15 dicembre 2025 (vedi in questa rivista), relativa ad una vicenda concernente la procedura di assegnazione di sedi farmaceutiche, nella quale il venir meno della composizione richiesta per la partecipazione associata, verificatosi quando la procedura non è ancora conclusa, impedisce di conservare la posizione conseguita in graduatoria (nel precedente citato era defunto un componente dell'associazione). Il precedente conferma così che la collocazione utile in graduatoria non determina, di per sé, il definitivo consolidamento della posizione del candidato, quando resti ancora da perfezionare l’assegnazione della sede.
Su questa premessa, il Collegio chiarisce che anche la preclusione decennale prevista dall’art. 12 comma 4 non può essere riferita esclusivamente alle cessioni intervenute nei dieci anni anteriori alla presentazione della domanda. La sua operatività si estende anche alle cessioni realizzate nelle more della procedura, sino all’assegnazione della sede. Diversamente, si consentirebbe al candidato, una volta ammesso al concorso, di modificare successivamente la propria posizione in senso incompatibile con la disciplina di legge, senza che tale sopravvenienza possa più essere presa in considerazione dall’amministrazione.
Particolarmente significativo è, in questa prospettiva, il richiamo alla sentenza n. 229/2020 del Consiglio di Stato, che individua la ratio della disposizione nell’esigenza di evitare che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia possa conseguire, prima del decorso del termine stabilito dalla legge, un ulteriore vantaggio economicamente valutabile attraverso l’assegnazione concorsuale di una nuova sede. Il divieto non risponde, dunque, ad una logica meramente formale, ma mira a preservare la finalità pubblicistica della procedura di assegnazione, impedendo che essa possa diventare lo strumento per ottenere una nuova posizione nel settore farmaceutico prima che sia trascorso il periodo di attesa previsto dal legislatore.
La stessa ratio spiega la rilevanza attribuita alla cessione della quota societaria. La circostanza che la farmacia sia detenuta da una società di persone e che il farmacista ceda soltanto la propria partecipazione non consente infatti di sottrarsi alla previsione normativa. Il vantaggio derivante dalla cessione viene comunque realizzato dal socio, sia pure pro quota, e la diversa forma attraverso cui la dismissione viene realizzata non incide sulla sostanza dell’operazione che la norma intende evitare.
La decisione appare, pertanto, coerente con la regola secondo cui, nelle procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche, la posizione del concorrente resta soggetta alla verifica dei requisiti sino all’effettiva assegnazione. La particolare durata della procedura costituisce un dato peculiare della vicenda, ma non modifica la portata della disciplina: fintanto che l’iter concorsuale non è concluso, il candidato deve conservare i requisiti necessari per conseguire la sede. In questa prospettiva, l’art. 12 comma 4 assume rilievo non soltanto quale previsione che disciplina l’accesso al concorso, ma quale disposizione volta ad impedire che il farmacista possa conseguire, prima del decorso del decennio, un nuovo vantaggio economico attraverso l’assegnazione di una sede farmaceutica.
Normativa
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