Se durante lo svolgimento del concorso straordinario un componente dell'associazione muore, dal punteggio dell'associazione va detratto quello del defunto
Qualora un componente dell'associazione muoia durante lo svolgimento del concorso e prima dell'assegnazione della sede, non si applica l'art. 11 comma 7 ultimo periodo del d. l. n. 1/2012, ma la Regione deve provvedere a rideterminare il punteggio dell'associazione mediante sottrazione di quello del defunto con conseguente retrocessione in graduatoria
Massima
Farmacia – concorso straordinario – associazione tra professionisti – morte di un associato prima dell'assegnazione della sede – rideterminazione del punteggio dell'associazione mediante sottrazione del punteggio del defunto – obbligo – riposizionamento in peius in graduatoria col nuovo punteggio - obbligo
Torna dinanzi al Consiglio di Stato a distanza di breve tempo dalla precedente pronuncia (vedi il commento in questa rivista alla sentenza dell'11 luglio 2025) la problematica degli adempimenti da adottarsi all'esito della morte di uno dei componenti dell'associazione tra professionisti, avvenuta dopo l'approvazione della graduatoria del concorso straordinario, ma prima dell'interpello.
In questo caso la professionista superstite non comunica immediatamente alla Regione la morte dell'associato, avvenuta prima dell'interpello che interessa la loro associazione, ma lo fa soltanto dopo aver accettato al sede posta a concorso, al momento di ottenerne l'assegnazione, indicando che tale assegnazione le spetta in ragione dell'art. 11 comma 7 ultimo periodo del d.l. n. 1/2012, che prevede lo scioglimento dell’associazione tra i concorrenti vincitori della sede farmaceutica, anche prima del periodo triennale obbligatoriamente stabilito, nel caso di premorienza o di sopravvenuta incapacità di uno di essi.
La decisione da parte della Regione di non procedere all'assegnazione della sede, bensì di rideterminare il punteggio dell'associazione professionale mediante sottrazione di quello spettante al defunto, con conseguente rideterminazione in diminuzione e retrocessione in graduatoria, viene impugnata dinanzi alla Giustizia amministrativa sia dall'associata in vita, che dalla moglie erede dell'associato defunto.
Prima il TAR Roma ed adesso il Consiglio di Stato, però, respingono il ricorso.
La sentenza in oggetto al proposito premette che la legge è chiara nello stabilire che “l’elemento personale”, e cioè i titoli dei singoli componenti l'associazione, rappresenta un requisito fondamentale ai fini del collocamento in graduatoria.
Per quanto concerne il prosieguo del concorso, la possibilità di cumulare i titoli, peraltro, è per legge soggetta al rispetto di alcuni vincoli, tra cui il più importante è che l'accordo degli associati sia finalizzato alla futura gestione associata della farmacia assegnata per almeno tre anni.
Ciò posto, la sentenza “ribadisce che l’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012, nel prevedere espressamente che i candidati possano concorrere per la gestione associata "sommando i titoli posseduti", impone un requisito determinante ai fini dell'utile collocazione in graduatoria, che è quello dell’elemento personale”.
Ne discende che, secondo il Consiglio di Stato, quando un partecipante all'associazione decede durante lo svolgimento del concorso, non è possibile assegnare la sede agli altri associati, visto che l'elemento personale è venuto meno e non è più possibile continuare a sommare al punteggio degli altri associati quello dell'associato defunto; ciò, a maggior ragione, se si considera che il posizionamento in graduatoria dell'associazione rispecchia il totale dei punteggi sommati tra loro.
Al fine di definire il perimetro temporale in cui è possibile che la morte di un associato non comporti alcuna modifica in peius del punteggio poi, la sentenza afferma che l'istituto della premorienza trova applicazione soltanto dopo che sia stata rilasciata dal Comune all’esercizio l’autorizzazione all'apertura della farmacia, considerato che dal conferimento di tale autorizzazione decorrono i tre anni in cui i farmacisti devono rimanere associati.
Il ragionamento del Collegio potrebbe consentire allora di ritenere che persino qualora uno dei componenti dell'associazione muoia dopo l'assegnazione della farmacia, ma prima del rilascio dell'autorizzazione all'apertura da parte del Comune, non sia più possibile procedere al detto rilascio e debba ridefinirsi il punteggio dell'associazione nei sensi suddetti.
Il Consiglio di Stato afferma comunque che il concorrente dell'associazione ancora in vita deve sempre comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni situazione che possa modificare le situazioni preesistenti, comportando la modifica del punteggio ai fini del corretto collocamento in graduatoria e che, per ciò che concerne il caso di specie, la Regione correttamente, prima di procedere all'assegnazione della sede, ha verificato il venir meno dei presupposti per il mantenimento del punteggio originariamente assegnato.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 15 dicembre 2025
Se durante lo svolgimento del concorso straordinario un componente dell'associazione muore, dal punteggio dell'associazione va detratto quello del defunto
Qualora un componente dell'associazione muoia durante lo svolgimento del concorso e prima dell'assegnazione della sede, non si applica l'art. 11 comma 7 ultimo periodo del d. l. n. 1/2012, ma la Regione deve provvedere a rideterminare il punteggio dell'associazione mediante sottrazione di quello del defunto con conseguente retrocessione in graduatoria
Massima
Farmacia – concorso straordinario – associazione tra professionisti – morte di un associato prima dell'assegnazione della sede – rideterminazione del punteggio dell'associazione mediante sottrazione del punteggio del defunto – obbligo – riposizionamento in peius in graduatoria col nuovo punteggio - obbligo
Torna dinanzi al Consiglio di Stato a distanza di breve tempo dalla precedente pronuncia (vedi il commento in questa rivista alla sentenza dell'11 luglio 2025) la problematica degli adempimenti da adottarsi all'esito della morte di uno dei componenti dell'associazione tra professionisti, avvenuta dopo l'approvazione della graduatoria del concorso straordinario, ma prima dell'interpello.
In questo caso la professionista superstite non comunica immediatamente alla Regione la morte dell'associato, avvenuta prima dell'interpello che interessa la loro associazione, ma lo fa soltanto dopo aver accettato al sede posta a concorso, al momento di ottenerne l'assegnazione, indicando che tale assegnazione le spetta in ragione dell'art. 11 comma 7 ultimo periodo del d.l. n. 1/2012, che prevede lo scioglimento dell’associazione tra i concorrenti vincitori della sede farmaceutica, anche prima del periodo triennale obbligatoriamente stabilito, nel caso di premorienza o di sopravvenuta incapacità di uno di essi.
La decisione da parte della Regione di non procedere all'assegnazione della sede, bensì di rideterminare il punteggio dell'associazione professionale mediante sottrazione di quello spettante al defunto, con conseguente rideterminazione in diminuzione e retrocessione in graduatoria, viene impugnata dinanzi alla Giustizia amministrativa sia dall'associata in vita, che dalla moglie erede dell'associato defunto.
Prima il TAR Roma ed adesso il Consiglio di Stato, però, respingono il ricorso.
La sentenza in oggetto al proposito premette che la legge è chiara nello stabilire che “l’elemento personale”, e cioè i titoli dei singoli componenti l'associazione, rappresenta un requisito fondamentale ai fini del collocamento in graduatoria.
Per quanto concerne il prosieguo del concorso, la possibilità di cumulare i titoli, peraltro, è per legge soggetta al rispetto di alcuni vincoli, tra cui il più importante è che l'accordo degli associati sia finalizzato alla futura gestione associata della farmacia assegnata per almeno tre anni.
Ciò posto, la sentenza “ribadisce che l’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012, nel prevedere espressamente che i candidati possano concorrere per la gestione associata "sommando i titoli posseduti", impone un requisito determinante ai fini dell'utile collocazione in graduatoria, che è quello dell’elemento personale”.
Ne discende che, secondo il Consiglio di Stato, quando un partecipante all'associazione decede durante lo svolgimento del concorso, non è possibile assegnare la sede agli altri associati, visto che l'elemento personale è venuto meno e non è più possibile continuare a sommare al punteggio degli altri associati quello dell'associato defunto; ciò, a maggior ragione, se si considera che il posizionamento in graduatoria dell'associazione rispecchia il totale dei punteggi sommati tra loro.
Al fine di definire il perimetro temporale in cui è possibile che la morte di un associato non comporti alcuna modifica in peius del punteggio poi, la sentenza afferma che l'istituto della premorienza trova applicazione soltanto dopo che sia stata rilasciata dal Comune all’esercizio l’autorizzazione all'apertura della farmacia, considerato che dal conferimento di tale autorizzazione decorrono i tre anni in cui i farmacisti devono rimanere associati.
Il ragionamento del Collegio potrebbe consentire allora di ritenere che persino qualora uno dei componenti dell'associazione muoia dopo l'assegnazione della farmacia, ma prima del rilascio dell'autorizzazione all'apertura da parte del Comune, non sia più possibile procedere al detto rilascio e debba ridefinirsi il punteggio dell'associazione nei sensi suddetti.
Il Consiglio di Stato afferma comunque che il concorrente dell'associazione ancora in vita deve sempre comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni situazione che possa modificare le situazioni preesistenti, comportando la modifica del punteggio ai fini del corretto collocamento in graduatoria e che, per ciò che concerne il caso di specie, la Regione correttamente, prima di procedere all'assegnazione della sede, ha verificato il venir meno dei presupposti per il mantenimento del punteggio originariamente assegnato.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
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