Lavori limitativi della circolazione stradale e potenziale pregiudizio per le farmacie: sono sindacabili dal Giudice amministrativo per manifesta irragionevolezza
I lavori relativi alla realizzazione di una corsia preferenziale, con i conseguenti disagi alla circolazione stradale ed i pregiudizi allo svolgimento dell'attività delle farmacie, in caso di impugnazione degli stessi da parte del farmacista, consentono il sindacato del Giudice amministrativo, in ordine al bilanciamento degli interessi contrapposti, limitatamente alla manifesta irragionevolezza
Massima
Farmacia – realizzazione di lavori stradali comportanti disagi alla circolazione – pregiudizio per le farmacie – impugnazione – limiti del sindacato giurisdizionale in riferimento al bilanciamento degli interessi contrapposti – vaglio in caso di manifesta irragionevolezza
Il Comune di Roma decide di realizzare una nuova corsia preferenziale che, secondo un titolare di farmacia, arrecherà pregiudizio alla propria attività, peraltro fortemente penalizzata anche dai lavori necessari all'esecuzione.
Ne consegue l'impugnativa con ricorso straordinario al Capo dello Stato, in cui vengono sollevate plurime censure di carattere urbanistico ed edilizio, nonché per quanto qui rileva, viene contestata la carenza di motivazione degli atti impugnati per la mancata valutazione comparativa degli interessi coinvolti.
In materia di interessi contrapposti Comune/farmacie in caso di realizzazione di lavori stradali vi è una casistica interessante, riguardo alla quale l'ultimo pronunciamento in ordine temporale della giurisprudenza amministrativa risale alla sentenza del Consiglio di Stato del 2 agosto 2024 (vedi in questa rivista), nella quale venne stabilito che i lavori stradali finalizzati alla maggiore sicurezza della viabilità, tali da sacrificare definitivamente le aree di sosta per gli utenti di una farmacia, spostandole in un punto più lontano dalla stessa, sono legittimi giacché l’interesse alla sicurezza della viabilità è prevalente sulle esigenze commerciali del titolare.
Nella vicenda interessata dal presente commento, comunque, il Collegio svolge un'operazione di analisi molto mirata a verificare in concreto gli effetti delle decisioni del Comune e, nel considerare i pregiudizi, valuta anche i benefici apportati alla farmacia dai lavori stradali predisposti.
Al riguardo rileva che nell’area antistante la farmacia, dove vige il divieto di sosta, risulta da documentazione fotografica che prima dell'approvazione degli atti sulla nuova viabilità l'intero marciapiede era completamente occupato dalle bancarelle dei venditori ambulanti; per di più il posto auto riservato al carico e scarico dei farmaci urgenti risultava occupato abusivamente dai camioncini, il che limitava la visibilità della farmacia.
É per tale motivo, oltre che per riordinare la strada ed i marciapiedi, che è stato confermato non soltanto il divieto di sosta davanti la farmacia, ma si è prevista l'istituzione di uno stallo di fermata in più per carico e scarico farmaci. Il Collegio puntualizza al proposito che tali previsioni del Comune sono state conformi a ciò che era stato richiesto nel corso di un incontro svoltosi alla presenza di rappresentanti Federfarma, oltre che della tessa farmacia ricorrente.
Per di più, secondo il Collegio, spostando venditori ambulanti e camioncini annessi nei nuovi spazi appositamente dedicati, si restituisce sicurezza ai pedoni e visibilità alla farmacia.
Dopo una così accurata disamina, il parere si conclude rinviando a quello che viene definito “l'uniforme orientamento giurisprudenziale” secondo cui i provvedimenti che limitano la circolazione stradale sono caratterizzati dalla discrezionalità delle scelte operate dalla pubblica Amministrazione ed il sindacato di merito da parte del Giudice amministrativo per ciò che concerne la congruità delle decisioni assunte nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, è limitato alla manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie secondo il Consiglio di Stato non ricorre.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/parere del 15 luglio 2025
Lavori limitativi della circolazione stradale e potenziale pregiudizio per le farmacie: sono sindacabili dal Giudice amministrativo per manifesta irragionevolezza
I lavori relativi alla realizzazione di una corsia preferenziale, con i conseguenti disagi alla circolazione stradale ed i pregiudizi allo svolgimento dell'attività delle farmacie, in caso di impugnazione degli stessi da parte del farmacista, consentono il sindacato del Giudice amministrativo, in ordine al bilanciamento degli interessi contrapposti, limitatamente alla manifesta irragionevolezza
Massima
Farmacia – realizzazione di lavori stradali comportanti disagi alla circolazione – pregiudizio per le farmacie – impugnazione – limiti del sindacato giurisdizionale in riferimento al bilanciamento degli interessi contrapposti – vaglio in caso di manifesta irragionevolezza
Il Comune di Roma decide di realizzare una nuova corsia preferenziale che, secondo un titolare di farmacia, arrecherà pregiudizio alla propria attività, peraltro fortemente penalizzata anche dai lavori necessari all'esecuzione.
Ne consegue l'impugnativa con ricorso straordinario al Capo dello Stato, in cui vengono sollevate plurime censure di carattere urbanistico ed edilizio, nonché per quanto qui rileva, viene contestata la carenza di motivazione degli atti impugnati per la mancata valutazione comparativa degli interessi coinvolti.
In materia di interessi contrapposti Comune/farmacie in caso di realizzazione di lavori stradali vi è una casistica interessante, riguardo alla quale l'ultimo pronunciamento in ordine temporale della giurisprudenza amministrativa risale alla sentenza del Consiglio di Stato del 2 agosto 2024 (vedi in questa rivista), nella quale venne stabilito che i lavori stradali finalizzati alla maggiore sicurezza della viabilità, tali da sacrificare definitivamente le aree di sosta per gli utenti di una farmacia, spostandole in un punto più lontano dalla stessa, sono legittimi giacché l’interesse alla sicurezza della viabilità è prevalente sulle esigenze commerciali del titolare.
Nella vicenda interessata dal presente commento, comunque, il Collegio svolge un'operazione di analisi molto mirata a verificare in concreto gli effetti delle decisioni del Comune e, nel considerare i pregiudizi, valuta anche i benefici apportati alla farmacia dai lavori stradali predisposti.
Al riguardo rileva che nell’area antistante la farmacia, dove vige il divieto di sosta, risulta da documentazione fotografica che prima dell'approvazione degli atti sulla nuova viabilità l'intero marciapiede era completamente occupato dalle bancarelle dei venditori ambulanti; per di più il posto auto riservato al carico e scarico dei farmaci urgenti risultava occupato abusivamente dai camioncini, il che limitava la visibilità della farmacia.
É per tale motivo, oltre che per riordinare la strada ed i marciapiedi, che è stato confermato non soltanto il divieto di sosta davanti la farmacia, ma si è prevista l'istituzione di uno stallo di fermata in più per carico e scarico farmaci. Il Collegio puntualizza al proposito che tali previsioni del Comune sono state conformi a ciò che era stato richiesto nel corso di un incontro svoltosi alla presenza di rappresentanti Federfarma, oltre che della tessa farmacia ricorrente.
Per di più, secondo il Collegio, spostando venditori ambulanti e camioncini annessi nei nuovi spazi appositamente dedicati, si restituisce sicurezza ai pedoni e visibilità alla farmacia.
Dopo una così accurata disamina, il parere si conclude rinviando a quello che viene definito “l'uniforme orientamento giurisprudenziale” secondo cui i provvedimenti che limitano la circolazione stradale sono caratterizzati dalla discrezionalità delle scelte operate dalla pubblica Amministrazione ed il sindacato di merito da parte del Giudice amministrativo per ciò che concerne la congruità delle decisioni assunte nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, è limitato alla manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie secondo il Consiglio di Stato non ricorre.
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