Le zone farmaceutiche, anche se non individuate mediante perimetro, vanno rispettate ai fini dell'apertura della farmacia, a meno che non vi sia la riperimetrazione
Non è possibile autorizzare l'apertura della farmacia al di fuori della zona assegnata, a meno che non vi sia un apposito previo procedimento di riperimetrazione giustificato dall'assenza di locali idonei o dal mutamento delle esigenze di assistenza sul territorio
Massima
Farmacia – apertura esercizio al di fuori della zona – obbligo di previa riperimetrazione – mancanza – illegittimità
Le zone farmaceutiche, ancorché individuate mediante una sommaria indicazione delle strade e non mediante un preciso perimetro, costituiscono comunque l'ambito territoriale di riferimento all'interno del quale deve essere aperta la farmacia.
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Napoli del 17 novembre 2025 (vedi in questa rivista) e ribadisce che è illegittima l'apertura di una farmacia al di fuori della zona di riferimento, ancorché questa sia stata individuata sommariamente mediante il mero riferimento ad alcune strade.
Nel caso esaminato, il Comune aveva adottato atti favorevoli all'ubicazione dell'esercizio farmaceutico in una strada che, secondo il TAR e, poi, il Consiglio di Stato con questa sentenza, non poteva ritenersi compresa nella zona posta a concorso straordinario. Al riguardo, il Collegio afferma che la strada in cui doveva essere ubicata la nuova farmacia intersecava una delle vie comprese nella zona assegnata, ma soltanto all'estremità, in prossimità, peraltro, di una zona nella quale risultava già operativa la farmacia ricorrente.
La mancanza di una precisa perimetrazione crea evidentemente queste problematiche, che il Consiglio di Stato, a differenza di altri casi, ha ritenuto di risolvere senza fare ricorso al principio di “elasticità” della zona.
Ciò dimostra l'ennesima oscillazione giurisprudenziale su una problematica – quella dell'individuazione della zona di riferimento ai fini dell'ubicazione della farmacia – riguardo alla quale non sembra essersi ancora formato un orientamento del tutto definito. La questione assume particolare rilievo proprio nei casi in cui la zona sia stata individuata attraverso il riferimento a strade o ad altri elementi territoriali, senza una puntuale delimitazione cartografica, poiché in tali ipotesi diventa necessario stabilire sino a che punto possa estendersi la facoltà del titolare di individuare la sede dell'esercizio.
In merito a tanto, la sentenza afferma che l'apertura di una nuova farmacia al di fuori della sede assegnata richiede il necessario e previo procedimento di riperimetrazione, che deve essere sorretto dalla verifica di specifiche ragioni idonee a giustificare la diversa collocazione. In particolare, il Collegio richiama, quali presupposti alternativi, l'assenza di locali idonei all'interno della zona originariamente individuata ovvero la sopravvenuta necessità di riconsiderare le esigenze assistenziali del territorio.
Non è quindi sufficiente che l'Amministrazione ritenga, in concreto, maggiormente conveniente una diversa ubicazione dell'esercizio, né che la strada prescelta presenti un qualche collegamento con l'area assegnata. Lo spostamento al di fuori della zona originariamente individuata presuppone, infatti, una rivalutazione delle ragioni che avevano condotto alla precedente delimitazione e deve trovare adeguata giustificazione nell'istruttoria amministrativa.
Il Collegio rammenta, peraltro, che nel procedimento di riperimetrazione devono essere acquisiti i pareri obbligatori dell'ASL e dell'Ordine dei Farmacisti: la riperimetrazione di una zona, infatti, va considerata a tutti gli effetti una modifica della pianta organica farmaceutica e non può quindi essere realizzata attraverso una semplice presa d'atto o mediante un atto avente natura meramente ricognitiva.
A tal riguardo, la pronuncia conferma che, anche se l'esercizio del potere pianificatorio comunale non avviene più necessariamente secondo un criterio rigorosamente geo-cartografico, le zone conservano la loro funzione di suddivisione ordinata del territorio comunale. La relativa delimitazione non può dunque essere considerata priva di effetti, né può essere liberamente superata in occasione dell'individuazione del luogo di apertura della farmacia.
Il posizionamento di una nuova farmacia al di fuori della zona assegnata, e per di più in un'area già servita da un esercizio farmaceutico, necessita dunque di un'apposita istruttoria, che tenga conto dell'entità della popolazione interessata e delle concrete esigenze assistenziali, nel rispetto del prioritario principio di equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio.
In definitiva, la pronuncia sembra individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza di non irrigidire eccessivamente la delimitazione delle sedi farmaceutiche e quella, opposta, di evitare che la sostanziale libertà di scelta dell'ubicazione si traduca nella possibilità di collocare la farmacia al di fuori dell'ambito territoriale assegnato. La flessibilità nella concreta individuazione dell'esercizio non può infatti trasformarsi in una modifica sostanziale della zona, che richiede invece uno specifico intervento dell'Amministrazione, adeguatamente istruito e motivato.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 3 agosto 2026
Le zone farmaceutiche, anche se non individuate mediante perimetro, vanno rispettate ai fini dell'apertura della farmacia, a meno che non vi sia la riperimetrazione
Non è possibile autorizzare l'apertura della farmacia al di fuori della zona assegnata, a meno che non vi sia un apposito previo procedimento di riperimetrazione giustificato dall'assenza di locali idonei o dal mutamento delle esigenze di assistenza sul territorio
Massima
Farmacia – apertura esercizio al di fuori della zona – obbligo di previa riperimetrazione – mancanza – illegittimità
Le zone farmaceutiche, ancorché individuate mediante una sommaria indicazione delle strade e non mediante un preciso perimetro, costituiscono comunque l'ambito territoriale di riferimento all'interno del quale deve essere aperta la farmacia.
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Napoli del 17 novembre 2025 (vedi in questa rivista) e ribadisce che è illegittima l'apertura di una farmacia al di fuori della zona di riferimento, ancorché questa sia stata individuata sommariamente mediante il mero riferimento ad alcune strade.
Nel caso esaminato, il Comune aveva adottato atti favorevoli all'ubicazione dell'esercizio farmaceutico in una strada che, secondo il TAR e, poi, il Consiglio di Stato con questa sentenza, non poteva ritenersi compresa nella zona posta a concorso straordinario. Al riguardo, il Collegio afferma che la strada in cui doveva essere ubicata la nuova farmacia intersecava una delle vie comprese nella zona assegnata, ma soltanto all'estremità, in prossimità, peraltro, di una zona nella quale risultava già operativa la farmacia ricorrente.
La mancanza di una precisa perimetrazione crea evidentemente queste problematiche, che il Consiglio di Stato, a differenza di altri casi, ha ritenuto di risolvere senza fare ricorso al principio di “elasticità” della zona.
Ciò dimostra l'ennesima oscillazione giurisprudenziale su una problematica – quella dell'individuazione della zona di riferimento ai fini dell'ubicazione della farmacia – riguardo alla quale non sembra essersi ancora formato un orientamento del tutto definito. La questione assume particolare rilievo proprio nei casi in cui la zona sia stata individuata attraverso il riferimento a strade o ad altri elementi territoriali, senza una puntuale delimitazione cartografica, poiché in tali ipotesi diventa necessario stabilire sino a che punto possa estendersi la facoltà del titolare di individuare la sede dell'esercizio.
In merito a tanto, la sentenza afferma che l'apertura di una nuova farmacia al di fuori della sede assegnata richiede il necessario e previo procedimento di riperimetrazione, che deve essere sorretto dalla verifica di specifiche ragioni idonee a giustificare la diversa collocazione. In particolare, il Collegio richiama, quali presupposti alternativi, l'assenza di locali idonei all'interno della zona originariamente individuata ovvero la sopravvenuta necessità di riconsiderare le esigenze assistenziali del territorio.
Non è quindi sufficiente che l'Amministrazione ritenga, in concreto, maggiormente conveniente una diversa ubicazione dell'esercizio, né che la strada prescelta presenti un qualche collegamento con l'area assegnata. Lo spostamento al di fuori della zona originariamente individuata presuppone, infatti, una rivalutazione delle ragioni che avevano condotto alla precedente delimitazione e deve trovare adeguata giustificazione nell'istruttoria amministrativa.
Il Collegio rammenta, peraltro, che nel procedimento di riperimetrazione devono essere acquisiti i pareri obbligatori dell'ASL e dell'Ordine dei Farmacisti: la riperimetrazione di una zona, infatti, va considerata a tutti gli effetti una modifica della pianta organica farmaceutica e non può quindi essere realizzata attraverso una semplice presa d'atto o mediante un atto avente natura meramente ricognitiva.
A tal riguardo, la pronuncia conferma che, anche se l'esercizio del potere pianificatorio comunale non avviene più necessariamente secondo un criterio rigorosamente geo-cartografico, le zone conservano la loro funzione di suddivisione ordinata del territorio comunale. La relativa delimitazione non può dunque essere considerata priva di effetti, né può essere liberamente superata in occasione dell'individuazione del luogo di apertura della farmacia.
Il posizionamento di una nuova farmacia al di fuori della zona assegnata, e per di più in un'area già servita da un esercizio farmaceutico, necessita dunque di un'apposita istruttoria, che tenga conto dell'entità della popolazione interessata e delle concrete esigenze assistenziali, nel rispetto del prioritario principio di equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio.
In definitiva, la pronuncia sembra individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza di non irrigidire eccessivamente la delimitazione delle sedi farmaceutiche e quella, opposta, di evitare che la sostanziale libertà di scelta dell'ubicazione si traduca nella possibilità di collocare la farmacia al di fuori dell'ambito territoriale assegnato. La flessibilità nella concreta individuazione dell'esercizio non può infatti trasformarsi in una modifica sostanziale della zona, che richiede invece uno specifico intervento dell'Amministrazione, adeguatamente istruito e motivato.
Riferimenti
Collegamenti
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