Nella farmacia è consentita l'attività di estetista in locali interni, separati e dedicati (cabine estetiche)
L'art. 7 comma 2 della l. n. 1/1990 consente alle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici, tra cui vanno annoverate le farmacie, la possibilità di esercizio dell'attività di estetista all'interno di locali appositi dedicati, senza che tali locali siano materialmente separati dalla farmacia ed abbiano un proprio accesso esterno sulla strada
Massima
Farmacia – attività di estetista all'interno di locali della farmacia appositamente dedicati – art. 7 comma 2 l. n. 1/1990 – possibilità – obbligo di separazione fisica di tali locali dal resto della farmacia e loro autonomo accesso alla strada – non sussiste
La sentenza del TAR Catania interviene a distanza di circa dodici anni dall'unico puntuale precedente giurisprudenziale (TAR Roma del 2013) in materia di attività di estetista all'interno delle farmacie, sicché assume una sicura rilevanza in quanto attualizza la giurisprudenza al riguardo.
Un Comune siciliano ordina l'immediata interruzione dell'attività di estetista al titolare di una farmacia all'interno della quale, in alcuni locali separati, erano state allestite apposite cabine estetiche.
L'atto comunale impugnato afferma che:
- l'attività di estetica è incompatibile con la prosecuzione della farmacia in quanto le cabine estetiche non sono utilizzate come “cabine prova per la vendita dei prodotti cosmetici”, bensì le stesse sono inserite all'interno di “un'area adibita ad attività di centro estetico”
- la presenza di un'attività estetica all'interno di una farmacia è incompatibile con la gestione di una farmacia
e, in virtù di tanto, ordina oltre all'immediata interruzione di ogni attività, anche la separazione fisica e materiale dei locali della farmacia da quelli adibiti a centro estetico, evidentemente mediante chiusura di ogni collegamento interno dei locali in cui si svolge l'attività estetica da quelli della farmacia e contestuale apertura di un accesso sulla strada pubblica dei detti locali.
Il TAR, dopo aver sospeso l'efficacia del provvedimento con ordinanza del 9 maggio 2025 (vedi in questa rivista), avendo acquisito mediante istruttoria il parere interno dell'Avvocatura comunale, che aveva manifestato orientamento negativo all'adozione dell'atto, accoglie il ricorso.
L'art. 7 comma 2 della l. n. 1/1990 stabilisce che: “Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo”.
La legge n. 426/1971 è stata sostituita dal d. lgs. n. 114/1998 che all'art. 25 rinvia, per ciò che concerne i farmacisti, all’Allegato 9 del D.M. n. 375 del 1988, contenente la tabella per i titolari di farmacia; detta tabella, tra i prodotti che possono essere venduti in farmacia, indica: “Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose”.
Ne discende che i farmacisti, essendo autorizzati a vendere i prodotti cosmetici, sono altresì titolati, ai sensi della suddetta legge n. 1/1990, all'esercizio dell'attività di estetica all'interno di appositi locali (cabine) della propria farmacia mediante estetiste/i dotate/i dell'apposito requisito professionale.
L'art. 7 comma 2 della l. n. 1/1990 è chiarissimo: stabilisce che è consentita “l'attività di estetista”, non si vede dunque da quale fonte normativa l'Amministrazione abbia ricavato che invece può essere effettuata esclusivamente l'attività di “cabine prova per la vendita dei prodotti cosmetici”.
Una siffatta pretesa si scontra con il testo della detta disposizione, che viceversa fa riferimento all'intera gamma delle prestazioni che possono essere rese nell'ambito dell'attività di estetista.
Sul punto peraltro, come già indicato in precedenza, vi è già un puntuale pronunciamento della giurisprudenza che, in relazione a provvedimenti con cui veniva impedita l'attività di estetista all'interno di una farmacia, ha annullato gli atti impugnati affermando che essi “risultano illegittimi in quanto basati sull’erroneo rilievo della esistenza di un disposto normativo preclusivo allo svolgimento dell’attività di estetista in appositi locali all’interno di una farmacia” (TAR Roma sentenza n. 5036/2013, passata in giudicato).
Gli atti con cui viene impedito alla farmacia di consentire lo svolgimento di attività di estetista in proprie apposite cabine, locali interni e distinti (rectius separati) da quelli dedicati alla dispensazione del farmaco, se non ancorati a precise norme del regolamento comunale (che, comunque, potrebbe essere ritenuto illegittimo in alcuni casi), sono allora contrari alla legge ed agli arresti giurisprudenziali intervenuti sul punto.
Il Ministero della Difesa, costituito in giudizio per conto dei Nas (che avevano effettuato un'ispezione), nelle proprie difese in giudizio aveva affermato che “secondo quanto disposto dal D.M. 16.12.2010, invero, le uniche prestazioni professionali erogabili da una farmacia possono essere fornite esclusivamente da infermieri e fisioterapisti”.
L'assunto non è condivisibile giacché sovrappone l'attività che la farmacia può svolgere nell'ambito dei servizi socio sanitari che offre nel rispetto della specifica normativa della “farmacia dei servizi” (legge n. 69/2009, d. lgs. n. 153/2009, d.m. Salute 16.12.2010 ecc., su cui proprio di recente il TAR Palermo ha pubblicato le sentenze gemelle da n. 882 a n. 885 del 22 aprile 2025), all'ulteriore attività consentita alle farmacie dall'art. 7 comma 2 della l. n. 1/1990.
In farmacia, infatti:
- nell'ambito della disciplina della “farmacia dei servizi” sono consentite prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti (vedasi sul punto la Convenzione Nazionale approvata mediante Intesa dell'accordo Stato - Regioni del 6 marzo 2025 costituente Accordo nazionale per la disciplina delle farmacie e pubblicata sulla G.U. del 19 marzo 2025, Capo III, art. 21 comma 7)
- oltre l'ambito normativo della disciplina della “farmacia dei servizi” socio sanitari erogabili dalla farmacia, è consentita anche l'attività di estetista (ovviamente esercitata materialmente da una persona in possesso dei titoli specifici), in appositi locali interni (cabine), giusta l. n. 1/1990.
Per quanto concerne, infine, la circostanza che, nel caso di specie, non vi era destinazione d'uso artigianale dei locali in cui si svolgeva l'attività estetica, la sentenza rimanda al parere interno dell'Avvocatura comunale secondo cui quando le cabine estetiche hanno accesso dall’ingresso principale della farmacia e ne fanno parte, devono essere considerate solo ed esclusivamente mere “cabine estetiche” come attività accessoria alla Farmacia (e non “centro estetico” in virtù dell’assenza di accessi separati e indipendenti).
Le farmacie che esercitano “attività di estetica” in locali separati interni non necessitano dunque di alcuna autorizzazione per la destinazione d’uso artigianale dei detti locali qualora essi facciano parte della farmacia e siano privi di un proprio accesso esterno.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/sentenza dell'11 giugno 2025
Nella farmacia è consentita l'attività di estetista in locali interni, separati e dedicati (cabine estetiche)
L'art. 7 comma 2 della l. n. 1/1990 consente alle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici, tra cui vanno annoverate le farmacie, la possibilità di esercizio dell'attività di estetista all'interno di locali appositi dedicati, senza che tali locali siano materialmente separati dalla farmacia ed abbiano un proprio accesso esterno sulla strada
Massima
Farmacia – attività di estetista all'interno di locali della farmacia appositamente dedicati – art. 7 comma 2 l. n. 1/1990 – possibilità – obbligo di separazione fisica di tali locali dal resto della farmacia e loro autonomo accesso alla strada – non sussiste
La sentenza del TAR Catania interviene a distanza di circa dodici anni dall'unico puntuale precedente giurisprudenziale (TAR Roma del 2013) in materia di attività di estetista all'interno delle farmacie, sicché assume una sicura rilevanza in quanto attualizza la giurisprudenza al riguardo.
Un Comune siciliano ordina l'immediata interruzione dell'attività di estetista al titolare di una farmacia all'interno della quale, in alcuni locali separati, erano state allestite apposite cabine estetiche.
L'atto comunale impugnato afferma che:
- l'attività di estetica è incompatibile con la prosecuzione della farmacia in quanto le cabine estetiche non sono utilizzate come “cabine prova per la vendita dei prodotti cosmetici”, bensì le stesse sono inserite all'interno di “un'area adibita ad attività di centro estetico”
- la presenza di un'attività estetica all'interno di una farmacia è incompatibile con la gestione di una farmacia
e, in virtù di tanto, ordina oltre all'immediata interruzione di ogni attività, anche la separazione fisica e materiale dei locali della farmacia da quelli adibiti a centro estetico, evidentemente mediante chiusura di ogni collegamento interno dei locali in cui si svolge l'attività estetica da quelli della farmacia e contestuale apertura di un accesso sulla strada pubblica dei detti locali.
Il TAR, dopo aver sospeso l'efficacia del provvedimento con ordinanza del 9 maggio 2025 (vedi in questa rivista), avendo acquisito mediante istruttoria il parere interno dell'Avvocatura comunale, che aveva manifestato orientamento negativo all'adozione dell'atto, accoglie il ricorso.
L'art. 7 comma 2 della l. n. 1/1990 stabilisce che: “Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo”.
La legge n. 426/1971 è stata sostituita dal d. lgs. n. 114/1998 che all'art. 25 rinvia, per ciò che concerne i farmacisti, all’Allegato 9 del D.M. n. 375 del 1988, contenente la tabella per i titolari di farmacia; detta tabella, tra i prodotti che possono essere venduti in farmacia, indica: “Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose”.
Ne discende che i farmacisti, essendo autorizzati a vendere i prodotti cosmetici, sono altresì titolati, ai sensi della suddetta legge n. 1/1990, all'esercizio dell'attività di estetica all'interno di appositi locali (cabine) della propria farmacia mediante estetiste/i dotate/i dell'apposito requisito professionale.
L'art. 7 comma 2 della l. n. 1/1990 è chiarissimo: stabilisce che è consentita “l'attività di estetista”, non si vede dunque da quale fonte normativa l'Amministrazione abbia ricavato che invece può essere effettuata esclusivamente l'attività di “cabine prova per la vendita dei prodotti cosmetici”.
Una siffatta pretesa si scontra con il testo della detta disposizione, che viceversa fa riferimento all'intera gamma delle prestazioni che possono essere rese nell'ambito dell'attività di estetista.
Sul punto peraltro, come già indicato in precedenza, vi è già un puntuale pronunciamento della giurisprudenza che, in relazione a provvedimenti con cui veniva impedita l'attività di estetista all'interno di una farmacia, ha annullato gli atti impugnati affermando che essi “risultano illegittimi in quanto basati sull’erroneo rilievo della esistenza di un disposto normativo preclusivo allo svolgimento dell’attività di estetista in appositi locali all’interno di una farmacia” (TAR Roma sentenza n. 5036/2013, passata in giudicato).
Gli atti con cui viene impedito alla farmacia di consentire lo svolgimento di attività di estetista in proprie apposite cabine, locali interni e distinti (rectius separati) da quelli dedicati alla dispensazione del farmaco, se non ancorati a precise norme del regolamento comunale (che, comunque, potrebbe essere ritenuto illegittimo in alcuni casi), sono allora contrari alla legge ed agli arresti giurisprudenziali intervenuti sul punto.
Il Ministero della Difesa, costituito in giudizio per conto dei Nas (che avevano effettuato un'ispezione), nelle proprie difese in giudizio aveva affermato che “secondo quanto disposto dal D.M. 16.12.2010, invero, le uniche prestazioni professionali erogabili da una farmacia possono essere fornite esclusivamente da infermieri e fisioterapisti”.
L'assunto non è condivisibile giacché sovrappone l'attività che la farmacia può svolgere nell'ambito dei servizi socio sanitari che offre nel rispetto della specifica normativa della “farmacia dei servizi” (legge n. 69/2009, d. lgs. n. 153/2009, d.m. Salute 16.12.2010 ecc., su cui proprio di recente il TAR Palermo ha pubblicato le sentenze gemelle da n. 882 a n. 885 del 22 aprile 2025), all'ulteriore attività consentita alle farmacie dall'art. 7 comma 2 della l. n. 1/1990.
In farmacia, infatti:
- nell'ambito della disciplina della “farmacia dei servizi” sono consentite prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti (vedasi sul punto la Convenzione Nazionale approvata mediante Intesa dell'accordo Stato - Regioni del 6 marzo 2025 costituente Accordo nazionale per la disciplina delle farmacie e pubblicata sulla G.U. del 19 marzo 2025, Capo III, art. 21 comma 7)
- oltre l'ambito normativo della disciplina della “farmacia dei servizi” socio sanitari erogabili dalla farmacia, è consentita anche l'attività di estetista (ovviamente esercitata materialmente da una persona in possesso dei titoli specifici), in appositi locali interni (cabine), giusta l. n. 1/1990.
Per quanto concerne, infine, la circostanza che, nel caso di specie, non vi era destinazione d'uso artigianale dei locali in cui si svolgeva l'attività estetica, la sentenza rimanda al parere interno dell'Avvocatura comunale secondo cui quando le cabine estetiche hanno accesso dall’ingresso principale della farmacia e ne fanno parte, devono essere considerate solo ed esclusivamente mere “cabine estetiche” come attività accessoria alla Farmacia (e non “centro estetico” in virtù dell’assenza di accessi separati e indipendenti).
Le farmacie che esercitano “attività di estetica” in locali separati interni non necessitano dunque di alcuna autorizzazione per la destinazione d’uso artigianale dei detti locali qualora essi facciano parte della farmacia e siano privi di un proprio accesso esterno.
Normativa
Riferimenti