Pianta organica farmaceutica: i pareri di ASL e Ordine provinciale dei Farmacisti sono obbligatori soltanto per l'istituzione di nuove sedi
Il TAR, nel confermare in sede cautelare la decisione comunale di non sopprimere una sede posta a concorso e divenuta soprannumeraria, indica che l'interpretazione letterale dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 escluderebbe l'obbligatorietà di acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti nei casi in cui non si proceda all'istituzione di nuove sedi farmaceutiche
Massima
Farmacia – necessità di adozione della pianta organica farmaceutica biennale – obbligatorietà dei pareri da parte di ASL ed Ordine dei Farmacisti – soltanto nei casi di istituzione di nuove sedi
L'ordinanza è relativa ad un ricorso nel quale il titolare di farmacia impugna:
- sia il provvedimento della Regione Campania del dicembre 2023, con cui si ingiunge ad un Comune di non revisionare, sopprimere o modificare le sedi farmaceutiche poste a concorso straordinario, ivi compresa la sede n. 20 del Comune
- sia anche la pianta organica farmaceutica del 2024 approvata da quel Comune, nel quale la sede contestata n. 20 viene confermata per il biennio 2024-2025.
Nel Comune, infatti, furono istituite due sedi da porre a concorso straordinario (la n. 19 e la n. 20) e negli anni si è registrata una diminuzione del numero degli abitanti talmente seria da determinare la sopravvenuta soprannumerarietà della sede n. 20 posta a concorso straordinario.
La diminuzione del numero degli abitanti, in questo caso, è stata tanto rilevante che non solo è completamente venuto meno ogni “avanzo demografico” oltre il quorum della 19^ sede, ma persino il quorum di quest'ultima da pieno è divenuto parziale.
Il tema della soppressione in caso di calo della popolazione e perdita del quorum istitutivo delle sedi poste a concorso è molto dibattuto in giurisprudenza e prende le mosse dall'ordinanza n. 600/2016 del Consiglio di Stato, che ne ammise l'obbligo: “Rilevato che l’indizione del concorso straordinario per l’assegnazione della sesta sede farmaceutica ... non appare, di per sé, idonea ad escludere la doverosità della soppressione della stessa, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art.11 del decreto legge n.1 del 2012 (convertito dalla legge n.27 del 2012) ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti”.
Nell'ordinanza in esame il TAR Napoli decide di respingere l'istanza di sospensione degli atti impugnati da parte del titolare di farmacia, affermando che nel bilanciamento delle contrapposte posizioni, tipico della fase cautelare, l’interesse del ricorrente si configura come recessivo rispetto alle scelte di programmazione comunale di conferma della zona n. 20, anche alla luce del concorso straordinario.
Nel prosieguo l'ordinanza sostiene che la mancata richiesta dei pareri dell'ASL e dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, da parte del Comune, nel corso del procedimento di revisione della pianta organica, trova riferimento nel tenore letterale dell'art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968, che pare stabilire l'obbligatorietà di acquisizione dei detti pareri nei soli casi di istituzione di una nuova sede farmaceutica.
Trattasi, come detto, di ordinanza cautelare, però l'affermazione appare in contrasto con alcune pronunce intervenute sul punto, come la sentenza del 13 novembre 2024 del TAR Lecce, secondo cui il Comune ha sempre l'obbligo di chiedere il pareri ai suddetti Enti, anche se vi è da registrare la sentenza del 23 maggio 2024 del Consiglio di Stato (vedi entrambe in questa rivista) secondo cui nel procedimento di revisione della pianta organica si può prescindere dalla richiesta dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti ove venga semplicemente confermata la pianta organica vigente.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/ordinanza del 9 maggio 2025
Pianta organica farmaceutica: i pareri di ASL e Ordine provinciale dei Farmacisti sono obbligatori soltanto per l'istituzione di nuove sedi
Il TAR, nel confermare in sede cautelare la decisione comunale di non sopprimere una sede posta a concorso e divenuta soprannumeraria, indica che l'interpretazione letterale dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 escluderebbe l'obbligatorietà di acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti nei casi in cui non si proceda all'istituzione di nuove sedi farmaceutiche
Massima
Farmacia – necessità di adozione della pianta organica farmaceutica biennale – obbligatorietà dei pareri da parte di ASL ed Ordine dei Farmacisti – soltanto nei casi di istituzione di nuove sedi
L'ordinanza è relativa ad un ricorso nel quale il titolare di farmacia impugna:
- sia il provvedimento della Regione Campania del dicembre 2023, con cui si ingiunge ad un Comune di non revisionare, sopprimere o modificare le sedi farmaceutiche poste a concorso straordinario, ivi compresa la sede n. 20 del Comune
- sia anche la pianta organica farmaceutica del 2024 approvata da quel Comune, nel quale la sede contestata n. 20 viene confermata per il biennio 2024-2025.
Nel Comune, infatti, furono istituite due sedi da porre a concorso straordinario (la n. 19 e la n. 20) e negli anni si è registrata una diminuzione del numero degli abitanti talmente seria da determinare la sopravvenuta soprannumerarietà della sede n. 20 posta a concorso straordinario.
La diminuzione del numero degli abitanti, in questo caso, è stata tanto rilevante che non solo è completamente venuto meno ogni “avanzo demografico” oltre il quorum della 19^ sede, ma persino il quorum di quest'ultima da pieno è divenuto parziale.
Il tema della soppressione in caso di calo della popolazione e perdita del quorum istitutivo delle sedi poste a concorso è molto dibattuto in giurisprudenza e prende le mosse dall'ordinanza n. 600/2016 del Consiglio di Stato, che ne ammise l'obbligo: “Rilevato che l’indizione del concorso straordinario per l’assegnazione della sesta sede farmaceutica ... non appare, di per sé, idonea ad escludere la doverosità della soppressione della stessa, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art.11 del decreto legge n.1 del 2012 (convertito dalla legge n.27 del 2012) ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti”.
Nel tempo le posizioni della giurisprudenza si sono fatte più variegate, come risulta anche dalle ultime pronunce in materia, come la sentenza dell'11 luglio 2024 del TAR Napoli, la sentenza del 3 aprile 2024 del TAR Napoli, il parere del 27 aprile 2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa e la sentenza dell'11 gennaio 2023 del TAR Cagliari, tutte in questa rivista.
Nell'ordinanza in esame il TAR Napoli decide di respingere l'istanza di sospensione degli atti impugnati da parte del titolare di farmacia, affermando che nel bilanciamento delle contrapposte posizioni, tipico della fase cautelare, l’interesse del ricorrente si configura come recessivo rispetto alle scelte di programmazione comunale di conferma della zona n. 20, anche alla luce del concorso straordinario.
Nel prosieguo l'ordinanza sostiene che la mancata richiesta dei pareri dell'ASL e dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, da parte del Comune, nel corso del procedimento di revisione della pianta organica, trova riferimento nel tenore letterale dell'art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968, che pare stabilire l'obbligatorietà di acquisizione dei detti pareri nei soli casi di istituzione di una nuova sede farmaceutica.
Trattasi, come detto, di ordinanza cautelare, però l'affermazione appare in contrasto con alcune pronunce intervenute sul punto, come la sentenza del 13 novembre 2024 del TAR Lecce, secondo cui il Comune ha sempre l'obbligo di chiedere il pareri ai suddetti Enti, anche se vi è da registrare la sentenza del 23 maggio 2024 del Consiglio di Stato (vedi entrambe in questa rivista) secondo cui nel procedimento di revisione della pianta organica si può prescindere dalla richiesta dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti ove venga semplicemente confermata la pianta organica vigente.
Normativa
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