Sedi farmaceutiche: la Regione non deve sospendere il concorso in attesa della revisione della pianta organica, ma deve concluderlo senza ulteriori ritardi
La revisione della pianta organica e il concorso straordinario sono procedimenti autonomi, retti da propri presupposti e termini: l'avvio della revisione non impone alla Regione di soprassedere sull'assegnazione, e il ritardo nella conclusione del concorso impone di completarlo senza ulteriori differimenti, non di posticiparlo
Massima
Farmacia - concorso straordinario - sede posta a concorso - avvio della revisione della pianta organica comunale - obbligo della regione di non assegnare la sede e di attendere l'approvazione della pianta organica - insussistenza - dovere della regione di procedere all'assegnazione della sede - sussistenza
Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR Napoli del 19 gennaio 2026 (vedi in questa rivista) offre un contributo di particolare interesse in materia di pianificazione della rete farmaceutica e di rapporti tra procedimento di revisione della pianta organica e concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi, segnatamente con riguardo ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte organizzative dell'Amministrazione e alla posizione del titolare di una sede farmaceutica già istituita.
Un titolare di una sede farmaceutica aveva impugnato il decreto regionale di assegnazione di un'ulteriore sede farmaceutica, istituita nell'ambito del potenziamento del servizio farmaceutico e oggetto di concorso straordinario, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria e sostenendo l'illegittimità della scelta della Regione Campania di procedere all'assegnazione in pendenza del procedimento comunale di revisione della pianta organica.
Il TAR aveva respinto il ricorso con la suddetta sentenza e il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello.
La vicenda si inserisce in un contesto caratterizzato da un articolato contenzioso relativo alla delimitazione territoriale della sede farmaceutica. Quest'ultima era stata istituita nel 2012 e successivamente interessata da una ridefinizione dei confini territoriali nel 2018, poi revocata dall'Amministrazione comunale nel 2019. La revoca era stata annullata in sede giurisdizionale, con conseguente permanenza dell'efficacia dell'assetto pianificatorio derivante dalla deliberazione comunale del 2018.
A fronte delle successive iniziative dirette a ottenere una nuova revisione della pianta organica, tuttavia, nessuna determinazione conclusiva era intervenuta prima dell'assegnazione della sede. La Regione Campania aveva quindi proceduto all'espletamento della procedura concorsuale sulla base dell'assetto pianificatorio vigente, fino all'adozione del decreto regionale di assegnazione.
La questione sottoposta al Consiglio di Stato riguardava, in sostanza, la possibilità di riconoscere alla pendenza del procedimento di revisione della pianta organica un'efficacia impeditiva dell'assegnazione concorsuale, nonché la rilevanza delle censure relative al ritardo nella conclusione della procedura e alle presunte incongruenze dell'assetto pianificatorio vigente.
Il Collegio ha scelto di prescindere dall'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse all'impugnazione originaria, riproposta in appello dalla controinteressata, ritenendo il gravame infondato nel merito. La scelta è significativa sul piano metodologico, poiché consente di esaminare le censure sostanziali senza definire preliminarmente una questione processuale controversa.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, non manca di segnalare la difficoltà di configurare, in capo all'appellante, un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela a censurare il provvedimento di assegnazione della sede, non avendo questi impugnato il provvedimento istitutivo della stessa, adottato con deliberazione comunale nel 2012, né partecipato al concorso straordinario indetto per la sua assegnazione.
Il rilievo, pur non integrando la ratio decidendi, evidenzia la necessità di verificare in concreto la sussistenza di una posizione differenziata e qualificata del titolare di una sede farmaceutica preesistente rispetto all'assegnazione di un'ulteriore sede. La mancata impugnazione dell'atto istitutivo e la mancata partecipazione alla procedura concorsuale costituiscono, nella vicenda in esame, elementi che rendono problematica la configurabilità di un interesse legittimo attuale e concreto.
Non può tuttavia ricavarsi dalla pronuncia un principio generale di difetto di legittimazione del titolare di una farmacia già esistente rispetto all'assegnazione di altre sedi. Il Collegio, infatti, non risolve la questione preliminare, ma si limita a evidenziarne le criticità, concentrando la decisione sull'infondatezza delle censure di merito.
Il nucleo della motivazione, infatti, attiene al rapporto tra il procedimento di revisione della pianta organica e la procedura concorsuale per l'assegnazione della sede farmaceutica. Il Collegio condivide l'impostazione del giudice di primo grado secondo cui non è rintracciabile nell'ordinamento alcuna norma o principio che imponesse all'Amministrazione regionale di soprassedere all'assegnazione in attesa della conclusione di un procedimento di revisione del quale era noto soltanto l'avvio da parte dell'Amministrazione comunale.
La conclusione si fonda anche sulla circostanza che il procedimento di revisione non risultava ancora concluso e che, secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato in una precedente pronuncia, esso avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968. La Regione Campania, pertanto, non era tenuta ad attendere la definizione del procedimento comunale, né la relazione tecnica depositata dall'Amministrazione comunale nel giudizio di primo grado poteva produrre effetti anticipati sull'assetto pianificatorio, trattandosi di un elemento istruttorio inserito in una procedura ancora in corso.
Il passaggio merita attenzione perché distingue tra l'avvio del procedimento di revisione e la sua conclusione. Il mero avvio dell'attività amministrativa diretta a modificare la pianta organica non determina, di per sé, un effetto automaticamente impeditivo dell'assegnazione concorsuale, in assenza di una specifica previsione normativa o di ulteriori circostanze idonee a incidere sulla legittimità della procedura.
La pronuncia non sembra, tuttavia, postulare una completa indifferenza reciproca tra i due procedimenti, quanto piuttosto escludere che la sola pendenza della revisione sia sufficiente a giustificare la sospensione dell'assegnazione. La revisione della pianta organica conserva la propria funzione di adeguamento della rete farmaceutica alle esigenze del territorio, ma il suo semplice avvio non è idoneo a paralizzare una procedura concorsuale già in corso, quando l'assetto pianificatorio vigente non sia stato sostituito da una nuova determinazione amministrativa.
In altri termini, il principio ricavabile dalla decisione va circoscritto all'assenza di un obbligo di sospensione fondato sulla sola pendenza del procedimento di revisione, senza che ciò comporti l'affermazione di una generale e assoluta autonomia tra pianificazione farmaceutica e assegnazione concorsuale.
Un secondo profilo di particolare interesse attiene al ritardo nella conclusione della procedura concorsuale. Il Collegio rileva che proprio il fatto che la sede fosse stata assegnata all'esito di un concorso straordinario protrattosi oltre il termine di legge avrebbe dovuto essere considerato indicativo dell'esigenza di completare l'assegnazione senza ulteriori dilazioni, potendo ogni ulteriore e ingiustificato allungamento dei tempi esporre l'Amministrazione a iniziative, anche giudiziarie, da parte dei soggetti risultati vincitori.
Il passaggio è significativo perché rovescia la prospettiva dell'appellante. Il ritardo già maturato nella procedura non costituisce, nel caso concreto, una ragione sufficiente per giustificare un ulteriore differimento dell'assegnazione; al contrario, rafforza l'esigenza di evitare nuove dilazioni prive di un adeguato fondamento giuridico.
La motivazione valorizza, in particolare, la posizione dei vincitori del concorso, i quali avrebbero potuto reagire, anche in sede giudiziaria, al protrarsi ingiustificato della procedura. L'interesse alla tempestiva conclusione dell'assegnazione assume quindi rilievo nel bilanciamento delle posizioni coinvolte, impedendo che il procedimento di revisione della pianta organica, ancora privo di un esito definitivo, divenga il presupposto per un ulteriore arresto della procedura concorsuale.
La conclusione deve, tuttavia, essere riferita alle circostanze della fattispecie. La sentenza non afferma un obbligo incondizionato di concludere qualsiasi procedura concorsuale, indipendentemente dalle sopravvenienze, ma considera il ritardo già accumulato un elemento contrario all'ulteriore differimento richiesto dall'appellante, in assenza di ragioni giuridicamente idonee a sostenerlo.
Un ulteriore profilo della motivazione riguarda la mancata dimostrazione dell'incidenza pregiudizievole del ritardo sulla posizione giuridica azionata in giudizio. Il Collegio rileva che non è dato cogliere, in concreto, l'impatto del ritardo con cui la Regione Campania aveva concluso la procedura concorsuale sulla pretesa dell'appellante, il quale dichiarava di perseguire l'obiettivo di posticipare l'assegnazione della sede in attesa degli esiti della revisione della pianta organica.
Il passaggio evidenzia la necessità che le censure proposte avverso l'azione amministrativa siano sorrette dalla dimostrazione di una lesione concreta della posizione giuridica del ricorrente. Non è sufficiente denunciare, in termini astratti, il superamento dei termini di conclusione della procedura: occorre chiarire in che modo il ritardo abbia inciso sulla legittimità dell'atto impugnato e sull'interesse sostanziale che si intende tutelare.
La motivazione non sembra tuttavia tradursi nell'affermazione di una generale incompatibilità tra la contestazione del ritardo amministrativo e la richiesta di differimento dell'adozione di un provvedimento. Le due posizioni possono, in astratto, coesistere, a seconda della natura dell'interesse perseguito e degli effetti prodotti dall'azione amministrativa. Nel caso in esame, il rilievo del Collegio riguarda piuttosto l'insufficienza della censura a dimostrare un pregiudizio concreto riconducibile al ritardo, anche alla luce dell'interesse effettivamente perseguito dall'appellante.
La pronuncia richiama, pertanto, un'esigenza di coerenza tra la censura formulata, la lesione dedotta e il risultato sostanziale perseguito, senza che sia necessario ricondurre tale valutazione a un'automatica incompatibilità logica tra le posizioni processuali assunte.
L'ultimo profilo sostanziale riguarda le censure relative alle presunte incertezze e incongruenze della pianta organica vigente. Anche su tale punto il Consiglio di Stato condivide la valutazione del TAR, secondo cui l'appellante non aveva dimostrato un interesse giuridicamente rilevante a contestare l'assetto pianificatorio, non avendo impugnato la deliberazione del 2018 con cui erano state ridefinite le zone di competenza delle sedi farmaceutiche.
Il Collegio osserva, inoltre, che una futura ridefinizione in peius della zona di competenza della sede assegnata avrebbe potuto incidere sulla posizione dei controinteressati, risultando pertanto poco chiaro, anche sotto tale profilo, l'interesse giuridicamente qualificato dell'appellante a contestare l'assegnazione.
Il rilievo si inserisce nella più ampia esigenza di individuare una correlazione effettiva tra la posizione giuridica dedotta in giudizio e gli effetti del provvedimento impugnato. La mancata impugnazione della deliberazione del 2018 costituisce un elemento rilevante, poiché l'assegnazione della sede era intervenuta sulla base dell'assetto pianificatorio allora vigente, che non risultava sostituito da una nuova determinazione conclusiva dell'Amministrazione comunale.
La decisione si fonda, quindi, sulla difficoltà di far valere, attraverso l'impugnazione del successivo provvedimento di assegnazione, contestazioni riferite a un assetto pianificatorio già definito e rimasto efficace, senza dimostrare in che modo le asserite criticità si traducano in una lesione concreta dell'interesse fatto valere.
La pronuncia si segnala per aver chiarito che il mero avvio di un procedimento comunale di revisione della pianta organica delle farmacie non determina, in assenza di una specifica previsione normativa o di ulteriori circostanze rilevanti, l'obbligo per l'Amministrazione regionale di sospendere una procedura concorsuale già in corso per l'assegnazione di una sede farmaceutica.
Il Consiglio di Stato valorizza, in particolare, la persistente efficacia dell'assetto pianificatorio vigente, la mancata conclusione del procedimento di revisione e l'esigenza di non aggravare ulteriormente il ritardo già maturato nella procedura concorsuale, anche in considerazione della posizione dei soggetti risultati vincitori.
La decisione evidenzia, inoltre, la necessità che le censure proposte avverso il provvedimento di assegnazione siano accompagnate dalla dimostrazione di una lesione concreta della posizione giuridica del ricorrente. In tale prospettiva si collocano sia il rilievo relativo alla mancata impugnazione degli atti di pianificazione precedenti, sia l'osservazione circa l'assenza di un pregiudizio specificamente riconducibile al ritardo nella conclusione del concorso.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 27 ottobre 2026
Sedi farmaceutiche: la Regione non deve sospendere il concorso in attesa della revisione della pianta organica, ma deve concluderlo senza ulteriori ritardi
La revisione della pianta organica e il concorso straordinario sono procedimenti autonomi, retti da propri presupposti e termini: l'avvio della revisione non impone alla Regione di soprassedere sull'assegnazione, e il ritardo nella conclusione del concorso impone di completarlo senza ulteriori differimenti, non di posticiparlo
Massima
Farmacia - concorso straordinario - sede posta a concorso - avvio della revisione della pianta organica comunale - obbligo della regione di non assegnare la sede e di attendere l'approvazione della pianta organica - insussistenza - dovere della regione di procedere all'assegnazione della sede - sussistenza
Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR Napoli del 19 gennaio 2026 (vedi in questa rivista) offre un contributo di particolare interesse in materia di pianificazione della rete farmaceutica e di rapporti tra procedimento di revisione della pianta organica e concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi, segnatamente con riguardo ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte organizzative dell'Amministrazione e alla posizione del titolare di una sede farmaceutica già istituita.
Un titolare di una sede farmaceutica aveva impugnato il decreto regionale di assegnazione di un'ulteriore sede farmaceutica, istituita nell'ambito del potenziamento del servizio farmaceutico e oggetto di concorso straordinario, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria e sostenendo l'illegittimità della scelta della Regione Campania di procedere all'assegnazione in pendenza del procedimento comunale di revisione della pianta organica.
Il TAR aveva respinto il ricorso con la suddetta sentenza e il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello.
La vicenda si inserisce in un contesto caratterizzato da un articolato contenzioso relativo alla delimitazione territoriale della sede farmaceutica. Quest'ultima era stata istituita nel 2012 e successivamente interessata da una ridefinizione dei confini territoriali nel 2018, poi revocata dall'Amministrazione comunale nel 2019. La revoca era stata annullata in sede giurisdizionale, con conseguente permanenza dell'efficacia dell'assetto pianificatorio derivante dalla deliberazione comunale del 2018.
A fronte delle successive iniziative dirette a ottenere una nuova revisione della pianta organica, tuttavia, nessuna determinazione conclusiva era intervenuta prima dell'assegnazione della sede. La Regione Campania aveva quindi proceduto all'espletamento della procedura concorsuale sulla base dell'assetto pianificatorio vigente, fino all'adozione del decreto regionale di assegnazione.
La questione sottoposta al Consiglio di Stato riguardava, in sostanza, la possibilità di riconoscere alla pendenza del procedimento di revisione della pianta organica un'efficacia impeditiva dell'assegnazione concorsuale, nonché la rilevanza delle censure relative al ritardo nella conclusione della procedura e alle presunte incongruenze dell'assetto pianificatorio vigente.
Il Collegio ha scelto di prescindere dall'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse all'impugnazione originaria, riproposta in appello dalla controinteressata, ritenendo il gravame infondato nel merito. La scelta è significativa sul piano metodologico, poiché consente di esaminare le censure sostanziali senza definire preliminarmente una questione processuale controversa.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, non manca di segnalare la difficoltà di configurare, in capo all'appellante, un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela a censurare il provvedimento di assegnazione della sede, non avendo questi impugnato il provvedimento istitutivo della stessa, adottato con deliberazione comunale nel 2012, né partecipato al concorso straordinario indetto per la sua assegnazione.
Il rilievo, pur non integrando la ratio decidendi, evidenzia la necessità di verificare in concreto la sussistenza di una posizione differenziata e qualificata del titolare di una sede farmaceutica preesistente rispetto all'assegnazione di un'ulteriore sede. La mancata impugnazione dell'atto istitutivo e la mancata partecipazione alla procedura concorsuale costituiscono, nella vicenda in esame, elementi che rendono problematica la configurabilità di un interesse legittimo attuale e concreto.
Non può tuttavia ricavarsi dalla pronuncia un principio generale di difetto di legittimazione del titolare di una farmacia già esistente rispetto all'assegnazione di altre sedi. Il Collegio, infatti, non risolve la questione preliminare, ma si limita a evidenziarne le criticità, concentrando la decisione sull'infondatezza delle censure di merito.
Il nucleo della motivazione, infatti, attiene al rapporto tra il procedimento di revisione della pianta organica e la procedura concorsuale per l'assegnazione della sede farmaceutica. Il Collegio condivide l'impostazione del giudice di primo grado secondo cui non è rintracciabile nell'ordinamento alcuna norma o principio che imponesse all'Amministrazione regionale di soprassedere all'assegnazione in attesa della conclusione di un procedimento di revisione del quale era noto soltanto l'avvio da parte dell'Amministrazione comunale.
La conclusione si fonda anche sulla circostanza che il procedimento di revisione non risultava ancora concluso e che, secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato in una precedente pronuncia, esso avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968. La Regione Campania, pertanto, non era tenuta ad attendere la definizione del procedimento comunale, né la relazione tecnica depositata dall'Amministrazione comunale nel giudizio di primo grado poteva produrre effetti anticipati sull'assetto pianificatorio, trattandosi di un elemento istruttorio inserito in una procedura ancora in corso.
Il passaggio merita attenzione perché distingue tra l'avvio del procedimento di revisione e la sua conclusione. Il mero avvio dell'attività amministrativa diretta a modificare la pianta organica non determina, di per sé, un effetto automaticamente impeditivo dell'assegnazione concorsuale, in assenza di una specifica previsione normativa o di ulteriori circostanze idonee a incidere sulla legittimità della procedura.
La pronuncia non sembra, tuttavia, postulare una completa indifferenza reciproca tra i due procedimenti, quanto piuttosto escludere che la sola pendenza della revisione sia sufficiente a giustificare la sospensione dell'assegnazione. La revisione della pianta organica conserva la propria funzione di adeguamento della rete farmaceutica alle esigenze del territorio, ma il suo semplice avvio non è idoneo a paralizzare una procedura concorsuale già in corso, quando l'assetto pianificatorio vigente non sia stato sostituito da una nuova determinazione amministrativa.
In altri termini, il principio ricavabile dalla decisione va circoscritto all'assenza di un obbligo di sospensione fondato sulla sola pendenza del procedimento di revisione, senza che ciò comporti l'affermazione di una generale e assoluta autonomia tra pianificazione farmaceutica e assegnazione concorsuale.
Un secondo profilo di particolare interesse attiene al ritardo nella conclusione della procedura concorsuale. Il Collegio rileva che proprio il fatto che la sede fosse stata assegnata all'esito di un concorso straordinario protrattosi oltre il termine di legge avrebbe dovuto essere considerato indicativo dell'esigenza di completare l'assegnazione senza ulteriori dilazioni, potendo ogni ulteriore e ingiustificato allungamento dei tempi esporre l'Amministrazione a iniziative, anche giudiziarie, da parte dei soggetti risultati vincitori.
Il passaggio è significativo perché rovescia la prospettiva dell'appellante. Il ritardo già maturato nella procedura non costituisce, nel caso concreto, una ragione sufficiente per giustificare un ulteriore differimento dell'assegnazione; al contrario, rafforza l'esigenza di evitare nuove dilazioni prive di un adeguato fondamento giuridico.
La motivazione valorizza, in particolare, la posizione dei vincitori del concorso, i quali avrebbero potuto reagire, anche in sede giudiziaria, al protrarsi ingiustificato della procedura. L'interesse alla tempestiva conclusione dell'assegnazione assume quindi rilievo nel bilanciamento delle posizioni coinvolte, impedendo che il procedimento di revisione della pianta organica, ancora privo di un esito definitivo, divenga il presupposto per un ulteriore arresto della procedura concorsuale.
La conclusione deve, tuttavia, essere riferita alle circostanze della fattispecie. La sentenza non afferma un obbligo incondizionato di concludere qualsiasi procedura concorsuale, indipendentemente dalle sopravvenienze, ma considera il ritardo già accumulato un elemento contrario all'ulteriore differimento richiesto dall'appellante, in assenza di ragioni giuridicamente idonee a sostenerlo.
Un ulteriore profilo della motivazione riguarda la mancata dimostrazione dell'incidenza pregiudizievole del ritardo sulla posizione giuridica azionata in giudizio. Il Collegio rileva che non è dato cogliere, in concreto, l'impatto del ritardo con cui la Regione Campania aveva concluso la procedura concorsuale sulla pretesa dell'appellante, il quale dichiarava di perseguire l'obiettivo di posticipare l'assegnazione della sede in attesa degli esiti della revisione della pianta organica.
Il passaggio evidenzia la necessità che le censure proposte avverso l'azione amministrativa siano sorrette dalla dimostrazione di una lesione concreta della posizione giuridica del ricorrente. Non è sufficiente denunciare, in termini astratti, il superamento dei termini di conclusione della procedura: occorre chiarire in che modo il ritardo abbia inciso sulla legittimità dell'atto impugnato e sull'interesse sostanziale che si intende tutelare.
La motivazione non sembra tuttavia tradursi nell'affermazione di una generale incompatibilità tra la contestazione del ritardo amministrativo e la richiesta di differimento dell'adozione di un provvedimento. Le due posizioni possono, in astratto, coesistere, a seconda della natura dell'interesse perseguito e degli effetti prodotti dall'azione amministrativa. Nel caso in esame, il rilievo del Collegio riguarda piuttosto l'insufficienza della censura a dimostrare un pregiudizio concreto riconducibile al ritardo, anche alla luce dell'interesse effettivamente perseguito dall'appellante.
La pronuncia richiama, pertanto, un'esigenza di coerenza tra la censura formulata, la lesione dedotta e il risultato sostanziale perseguito, senza che sia necessario ricondurre tale valutazione a un'automatica incompatibilità logica tra le posizioni processuali assunte.
L'ultimo profilo sostanziale riguarda le censure relative alle presunte incertezze e incongruenze della pianta organica vigente. Anche su tale punto il Consiglio di Stato condivide la valutazione del TAR, secondo cui l'appellante non aveva dimostrato un interesse giuridicamente rilevante a contestare l'assetto pianificatorio, non avendo impugnato la deliberazione del 2018 con cui erano state ridefinite le zone di competenza delle sedi farmaceutiche.
Il Collegio osserva, inoltre, che una futura ridefinizione in peius della zona di competenza della sede assegnata avrebbe potuto incidere sulla posizione dei controinteressati, risultando pertanto poco chiaro, anche sotto tale profilo, l'interesse giuridicamente qualificato dell'appellante a contestare l'assegnazione.
Il rilievo si inserisce nella più ampia esigenza di individuare una correlazione effettiva tra la posizione giuridica dedotta in giudizio e gli effetti del provvedimento impugnato. La mancata impugnazione della deliberazione del 2018 costituisce un elemento rilevante, poiché l'assegnazione della sede era intervenuta sulla base dell'assetto pianificatorio allora vigente, che non risultava sostituito da una nuova determinazione conclusiva dell'Amministrazione comunale.
La decisione si fonda, quindi, sulla difficoltà di far valere, attraverso l'impugnazione del successivo provvedimento di assegnazione, contestazioni riferite a un assetto pianificatorio già definito e rimasto efficace, senza dimostrare in che modo le asserite criticità si traducano in una lesione concreta dell'interesse fatto valere.
La pronuncia si segnala per aver chiarito che il mero avvio di un procedimento comunale di revisione della pianta organica delle farmacie non determina, in assenza di una specifica previsione normativa o di ulteriori circostanze rilevanti, l'obbligo per l'Amministrazione regionale di sospendere una procedura concorsuale già in corso per l'assegnazione di una sede farmaceutica.
Il Consiglio di Stato valorizza, in particolare, la persistente efficacia dell'assetto pianificatorio vigente, la mancata conclusione del procedimento di revisione e l'esigenza di non aggravare ulteriormente il ritardo già maturato nella procedura concorsuale, anche in considerazione della posizione dei soggetti risultati vincitori.
La decisione evidenzia, inoltre, la necessità che le censure proposte avverso il provvedimento di assegnazione siano accompagnate dalla dimostrazione di una lesione concreta della posizione giuridica del ricorrente. In tale prospettiva si collocano sia il rilievo relativo alla mancata impugnazione degli atti di pianificazione precedenti, sia l'osservazione circa l'assenza di un pregiudizio specificamente riconducibile al ritardo nella conclusione del concorso.
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