Farmacia ospedaliera e incarichi di struttura complessa: il TAR Trieste dichiara il difetto di giurisdizione alla luce di Cass. SS.UU. n. 3868/2026
Il TAR si conforma al recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, che riconducono la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, all’esito di un dibattito giurisprudenziale che aveva visto emergere orientamenti oscillanti nella giustizia amministrativa
Massima
Farmacista – Incarico quinquennale di direttore UOC farmacia ospedaliera – Procedura per il conferimento ex art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 – Impugnazione degli atti della selezione – Natura privatistica della procedura – Esclusione della riconducibilità a concorso pubblico – Riparto di giurisdizione – Giurisdizione del giudice ordinario
Il tema del riparto di giurisdizione nelle controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell’ambito del servizio sanitario nazionale ha conosciuto, negli ultimi anni, un andamento oscillante, profondamente influenzato dalle modifiche introdotte dalla l. n. 118/2022, che ha inciso sull’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, rafforzando la vincolatività della scelta finale dell’amministrazione sanitaria e riducendo gli spazi originari di discrezionalità.
In una prima fase successiva alla novella, parte della giurisprudenza aveva ritenuto che tale intervento normativo non fosse idoneo a trasformare la natura dell’incarico, qualificandolo ancora nell’ambito del rapporto di lavoro privatizzato e, conseguentemente, radicando la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
Successivamente, tuttavia, si era registrata una significativa evoluzione interpretativa, culminata nelle pronunce del Consiglio di Stato nn. 8344/2024 e 213/2025, che avevano valorizzato la crescente procedimentalizzazione della selezione e la sua progressiva assimilazione a modelli di tipo concorsuale, con conseguente attrazione della giurisdizione nell’alveo del giudice amministrativo. In tale direzione si erano collocate anche ulteriori pronunce conformi, tra cui TAR Napoli, TAR Catanzaro e TAR Venezia (sentenza del 22 gennaio 2026, in questa rivista), che avevano contribuito a rafforzare l’idea di un possibile consolidamento dell’orientamento amministrativistico.
Nel medesimo contesto di incertezza interpretativa merita di essere richiamata anche una significativa pronuncia del TAR Palermo del 16 febbraio 2026 (vedi commento), che, nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, aveva già ricondotto la procedura nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, valorizzandone la natura gestionale e non concorsuale.
Secondo tale impostazione, la procedura disciplinata dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 non integra una procedura concorsuale, ma si colloca nella fase di gestione del rapporto già instaurato, quale espressione di poteri datoriali di natura privatistica, ancorché esercitati entro schemi procedimentalizzati.
In tale contesto, solo apparentemente consolidato nel senso della giurisdizione amministrativa, è intervenuto il significativo arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2026 (seguita dalla n. 4234 del 25 febbraio 2026) ha ridefinito in termini sistematici la natura giuridica della procedura.
La Corte, muovendo dalla disciplina del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dalla l. n. 118/2022, ha escluso che il “ruolo unico della dirigenza sanitaria” abbia inciso sulla natura privatistica del rapporto dirigenziale o abbia trasformato l’incarico di struttura complessa in una progressione verticale.
Ne consegue che l’incarico dirigenziale continua a collocarsi nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001, quale modalità organizzativa del rapporto già in essere, e non quale nuova assunzione o avanzamento di carriera.
In tale prospettiva, la procedura selettiva ex art. 15, comma 7-bis, non assume natura concorsuale in senso tecnico, in quanto non finalizzata né all’accesso al pubblico impiego né al mutamento di qualifica, ma si inserisce nella fase gestionale del rapporto, espressione dei poteri organizzativi e datoriali dell’azienda sanitaria.
Il relativo atto di conferimento resta dunque riconducibile al potere datoriale di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente esclusione della natura concorsuale della procedura e, quindi, dell’applicabilità dell’art. 63, comma 4, del medesimo decreto.
È in questo quadro che si colloca la pronuncia del TAR Trieste, che recepisce integralmente il sopravvenuto arresto delle Sezioni Unite e ne fa diretta applicazione.
Alla luce di tale ricostruzione, il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione della possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
La decisione del TAR Trieste assume rilievo sistematico nella misura in cui segna il recepimento del nuovo assetto delineato dalle Sezioni Unite, contribuendo a ricondurre la materia nell’alveo della giurisdizione ordinaria e superando l’oscillazione interpretativa che aveva caratterizzato la giurisprudenza amministrativa fino alle più recenti evoluzioni.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Trieste/sentenza del 26 maggio 2026
Farmacia ospedaliera e incarichi di struttura complessa: il TAR Trieste dichiara il difetto di giurisdizione alla luce di Cass. SS.UU. n. 3868/2026
Il TAR si conforma al recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, che riconducono la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, all’esito di un dibattito giurisprudenziale che aveva visto emergere orientamenti oscillanti nella giustizia amministrativa
Massima
Farmacista – Incarico quinquennale di direttore UOC farmacia ospedaliera – Procedura per il conferimento ex art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 – Impugnazione degli atti della selezione – Natura privatistica della procedura – Esclusione della riconducibilità a concorso pubblico – Riparto di giurisdizione – Giurisdizione del giudice ordinario
Il tema del riparto di giurisdizione nelle controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell’ambito del servizio sanitario nazionale ha conosciuto, negli ultimi anni, un andamento oscillante, profondamente influenzato dalle modifiche introdotte dalla l. n. 118/2022, che ha inciso sull’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, rafforzando la vincolatività della scelta finale dell’amministrazione sanitaria e riducendo gli spazi originari di discrezionalità.
In una prima fase successiva alla novella, parte della giurisprudenza aveva ritenuto che tale intervento normativo non fosse idoneo a trasformare la natura dell’incarico, qualificandolo ancora nell’ambito del rapporto di lavoro privatizzato e, conseguentemente, radicando la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
Successivamente, tuttavia, si era registrata una significativa evoluzione interpretativa, culminata nelle pronunce del Consiglio di Stato nn. 8344/2024 e 213/2025, che avevano valorizzato la crescente procedimentalizzazione della selezione e la sua progressiva assimilazione a modelli di tipo concorsuale, con conseguente attrazione della giurisdizione nell’alveo del giudice amministrativo. In tale direzione si erano collocate anche ulteriori pronunce conformi, tra cui TAR Napoli, TAR Catanzaro e TAR Venezia (sentenza del 22 gennaio 2026, in questa rivista), che avevano contribuito a rafforzare l’idea di un possibile consolidamento dell’orientamento amministrativistico.
Nel medesimo contesto di incertezza interpretativa merita di essere richiamata anche una significativa pronuncia del TAR Palermo del 16 febbraio 2026 (vedi commento), che, nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, aveva già ricondotto la procedura nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, valorizzandone la natura gestionale e non concorsuale.
Secondo tale impostazione, la procedura disciplinata dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 non integra una procedura concorsuale, ma si colloca nella fase di gestione del rapporto già instaurato, quale espressione di poteri datoriali di natura privatistica, ancorché esercitati entro schemi procedimentalizzati.
In tale contesto, solo apparentemente consolidato nel senso della giurisdizione amministrativa, è intervenuto il significativo arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2026 (seguita dalla n. 4234 del 25 febbraio 2026) ha ridefinito in termini sistematici la natura giuridica della procedura.
La Corte, muovendo dalla disciplina del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dalla l. n. 118/2022, ha escluso che il “ruolo unico della dirigenza sanitaria” abbia inciso sulla natura privatistica del rapporto dirigenziale o abbia trasformato l’incarico di struttura complessa in una progressione verticale.
Ne consegue che l’incarico dirigenziale continua a collocarsi nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001, quale modalità organizzativa del rapporto già in essere, e non quale nuova assunzione o avanzamento di carriera.
In tale prospettiva, la procedura selettiva ex art. 15, comma 7-bis, non assume natura concorsuale in senso tecnico, in quanto non finalizzata né all’accesso al pubblico impiego né al mutamento di qualifica, ma si inserisce nella fase gestionale del rapporto, espressione dei poteri organizzativi e datoriali dell’azienda sanitaria.
Il relativo atto di conferimento resta dunque riconducibile al potere datoriale di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente esclusione della natura concorsuale della procedura e, quindi, dell’applicabilità dell’art. 63, comma 4, del medesimo decreto.
È in questo quadro che si colloca la pronuncia del TAR Trieste, che recepisce integralmente il sopravvenuto arresto delle Sezioni Unite e ne fa diretta applicazione.
Alla luce di tale ricostruzione, il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione della possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
La decisione del TAR Trieste assume rilievo sistematico nella misura in cui segna il recepimento del nuovo assetto delineato dalle Sezioni Unite, contribuendo a ricondurre la materia nell’alveo della giurisdizione ordinaria e superando l’oscillazione interpretativa che aveva caratterizzato la giurisprudenza amministrativa fino alle più recenti evoluzioni.
Normativa
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