Le zone della pianta organica farmaceutica vanno intese in maniera non rigida bensì elastica giacché la perimetrazione ha la funzione di definire un ambito di riferimento
Il TAR Perugia aderisce all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la perimentrazione delle zone non costituisce un limite invalicabile per il posizionamento della farmacia, sicché respinge un ricorso con cui era stata autorizzata l'ubicazione della farmacia oltre il perimetro assegnato per asserita mancanza di locali disponibili, senza che previamente vi fosse stata una riperimetrazione
Massima
Farmacia – autorizzazione all'apertura al di fuori del perimetro della zona assegnata – asserita mancanza di locali – possibilità senza previa riperimetrazione – elasticità del concetto di zona – legittimità
Farmacia – impugnazione di provvedimenti adottati da Comuni confinanti – possibilità
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia di pianta organica farmaceutica sono tuttora rilevanti e, se vi sono sentenze secondo cui la perimetrazione delle zone in pianta organica va effettuata in maniera rigida e tale da evitare sconfinamenti (vedasi sul punto in questa rivista la sentenza del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2025, secondo cui non devono esserci “zone bianche”), ve ne sono altre, tra cui la presente del TAR Perugia, secondo le quali invece la zonizzazione va effettuata e comunque intesa in maniera elastica (vedasi in questa rivista anche le sentenze del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2024 e del 10 luglio 2024).
Se vi sono sentenze secondo cui in mancanza di locali disponibili nella zona assegnata occorre una previa riperimetrazione al fine di consentire l'apertura della farmacia al di fuori della zona orignaria (vedi in questa rivista la sentenza del TAR Roma dell'11 gennaio 2024), ve ne sono altre, tra cui la presente del TAR Perugia e, ad esempio, quella già citata del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2024, che invece affermano la non necessità di una nuova perimetrazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura.
Se, infine, vi sono sentenze secondo cui sono inammissibili tutti i ricorsi tranne quelli relativi alla violazione della distanza minima dei duecento metri, proposti dal titolare di una farmacia sita in un Comune diverso da quello che ha adottato l'atto (vedi sul punto, in questa rivista, la sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2025 e le sentenze del TAR Ancona del 29 aprile 2025 e del 21 giugno 2024), vi sono sentenze, come l'attuale del TAR Perugia, secondo cui possono invece essere impugnati atti del Comune limitrofo anche per motivi diversi da quelli relativi alla violazione della distanza minima.
Insomma, a oramai quasi quattordici anni dall'entrata in vigore della l. n. 27/2012, la giurisprudenza è tutt'altro che univoca su vari profili fondamentali riguardanti la pianta organica delle farmacie.
Nel caso in esame il Comune di Perugia, anche al fine di non far incorrere gli assegnatari di una nuova sede nella decadenza dalla titolarità per mancata apertura della farmacia entro 180 giorni, ne consentono lo spostamento al di fuori dei confini predeterminati, sulla base di una perizia di parte che certifica l'assenza di locali disponibili.
Il ricorso viene allora proposto dal titolare di una farmacia sita in un Comune limitrofo, che lamenta la grave riduzione del proprio bacino di utenza a causa del detto spostamento della farmacia.
Nonostante, come su rilevato, vi siano sentenze secondo cui i ricorsi proposti dai titolari di farmacie dei Comuni diversi sono ammissibili soltanto nel caso della violazione della distanza minima tra farmacie dei duecento metri (il che non ricorre nel caso di specie), il TAR umbro ritiene comunque ammissibile il ricorso, sottolineando che lo spostamento della farmacia è avvenuto ad una distanza di soltanto circa cinquanta metri dal confine del Comune limitrofo, limitando la possibile futura facoltà di trasferimento della farmacia ricorrente; ciò posto passa dunque ad esaminarlo nel merito e, però, a respingerlo in quanto infondato.
Per ciò che concerne il fatto che lo spostamento della farmacia è avvenuto in deroga ai confini della zona predeterminati, il TAR afferma di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ritiene “superato” il concetto di pianta organica, non essendo più necessaria la rigorosa definizione dei confini della sede, bensì essendo sufficiente la semplice indicazione della località in cui va ubicata la farmacia. Ciò che conta, secondo il TAR, è l'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, e questa può essere assicurata da meri ambiti territoriali tutt'altro che rigidamente definiti.
Se allora l'ambito di ubicazione delle farmacie non è rigido e fisso, correttamente il Comune, secondo il TAR, ha consentito lo spostamento della farmacia al di fuori dell'ambito originariamente individuato, ma comunque “in adiacenza alla zona assegnata in origine”, visto che la nuova ubicazione dell'esercizio farmaceutico dista meno di due chilometri dalla zona predeterminata.
Quanto all'asserita mancanza di locali disponibili nella zona originaria (contestata dal ricorrente, secondo cui invece vi sarebbe disponibilità), poi, il TAR, nel concludere che non vi è obbligo da parte del Comune di rigorosa verifica sul punto (alla luce dell'elasticità del concetto di zona), si conforma all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è possibile autorizzare un'ubicazione della farmacia al di fuori del perimetro anche nel caso di semplice “difficoltà” nel reperimento dei locali (vedi sul punto la sentenza del Consiglio di Stato del 12 aprile 2023, in questa rivista).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Perugia/sentenza del 19 gennaio 2026
Le zone della pianta organica farmaceutica vanno intese in maniera non rigida bensì elastica giacché la perimetrazione ha la funzione di definire un ambito di riferimento
Il TAR Perugia aderisce all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la perimentrazione delle zone non costituisce un limite invalicabile per il posizionamento della farmacia, sicché respinge un ricorso con cui era stata autorizzata l'ubicazione della farmacia oltre il perimetro assegnato per asserita mancanza di locali disponibili, senza che previamente vi fosse stata una riperimetrazione
Massima
Farmacia – autorizzazione all'apertura al di fuori del perimetro della zona assegnata – asserita mancanza di locali – possibilità senza previa riperimetrazione – elasticità del concetto di zona – legittimità
Farmacia – impugnazione di provvedimenti adottati da Comuni confinanti – possibilità
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia di pianta organica farmaceutica sono tuttora rilevanti e, se vi sono sentenze secondo cui la perimetrazione delle zone in pianta organica va effettuata in maniera rigida e tale da evitare sconfinamenti (vedasi sul punto in questa rivista la sentenza del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2025, secondo cui non devono esserci “zone bianche”), ve ne sono altre, tra cui la presente del TAR Perugia, secondo le quali invece la zonizzazione va effettuata e comunque intesa in maniera elastica (vedasi in questa rivista anche le sentenze del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2024 e del 10 luglio 2024).
Se vi sono sentenze secondo cui in mancanza di locali disponibili nella zona assegnata occorre una previa riperimetrazione al fine di consentire l'apertura della farmacia al di fuori della zona orignaria (vedi in questa rivista la sentenza del TAR Roma dell'11 gennaio 2024), ve ne sono altre, tra cui la presente del TAR Perugia e, ad esempio, quella già citata del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2024, che invece affermano la non necessità di una nuova perimetrazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura.
Se, infine, vi sono sentenze secondo cui sono inammissibili tutti i ricorsi tranne quelli relativi alla violazione della distanza minima dei duecento metri, proposti dal titolare di una farmacia sita in un Comune diverso da quello che ha adottato l'atto (vedi sul punto, in questa rivista, la sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2025 e le sentenze del TAR Ancona del 29 aprile 2025 e del 21 giugno 2024), vi sono sentenze, come l'attuale del TAR Perugia, secondo cui possono invece essere impugnati atti del Comune limitrofo anche per motivi diversi da quelli relativi alla violazione della distanza minima.
Insomma, a oramai quasi quattordici anni dall'entrata in vigore della l. n. 27/2012, la giurisprudenza è tutt'altro che univoca su vari profili fondamentali riguardanti la pianta organica delle farmacie.
Nel caso in esame il Comune di Perugia, anche al fine di non far incorrere gli assegnatari di una nuova sede nella decadenza dalla titolarità per mancata apertura della farmacia entro 180 giorni, ne consentono lo spostamento al di fuori dei confini predeterminati, sulla base di una perizia di parte che certifica l'assenza di locali disponibili.
Il ricorso viene allora proposto dal titolare di una farmacia sita in un Comune limitrofo, che lamenta la grave riduzione del proprio bacino di utenza a causa del detto spostamento della farmacia.
Nonostante, come su rilevato, vi siano sentenze secondo cui i ricorsi proposti dai titolari di farmacie dei Comuni diversi sono ammissibili soltanto nel caso della violazione della distanza minima tra farmacie dei duecento metri (il che non ricorre nel caso di specie), il TAR umbro ritiene comunque ammissibile il ricorso, sottolineando che lo spostamento della farmacia è avvenuto ad una distanza di soltanto circa cinquanta metri dal confine del Comune limitrofo, limitando la possibile futura facoltà di trasferimento della farmacia ricorrente; ciò posto passa dunque ad esaminarlo nel merito e, però, a respingerlo in quanto infondato.
Per ciò che concerne il fatto che lo spostamento della farmacia è avvenuto in deroga ai confini della zona predeterminati, il TAR afferma di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ritiene “superato” il concetto di pianta organica, non essendo più necessaria la rigorosa definizione dei confini della sede, bensì essendo sufficiente la semplice indicazione della località in cui va ubicata la farmacia. Ciò che conta, secondo il TAR, è l'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, e questa può essere assicurata da meri ambiti territoriali tutt'altro che rigidamente definiti.
Se allora l'ambito di ubicazione delle farmacie non è rigido e fisso, correttamente il Comune, secondo il TAR, ha consentito lo spostamento della farmacia al di fuori dell'ambito originariamente individuato, ma comunque “in adiacenza alla zona assegnata in origine”, visto che la nuova ubicazione dell'esercizio farmaceutico dista meno di due chilometri dalla zona predeterminata.
Quanto all'asserita mancanza di locali disponibili nella zona originaria (contestata dal ricorrente, secondo cui invece vi sarebbe disponibilità), poi, il TAR, nel concludere che non vi è obbligo da parte del Comune di rigorosa verifica sul punto (alla luce dell'elasticità del concetto di zona), si conforma all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è possibile autorizzare un'ubicazione della farmacia al di fuori del perimetro anche nel caso di semplice “difficoltà” nel reperimento dei locali (vedi sul punto la sentenza del Consiglio di Stato del 12 aprile 2023, in questa rivista).
Normativa
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