Consiglio di Stato/sentenza del sentenza del 10 febbraio 2026
Nel procedimento di riperimetrazione per assenza di locali idonei va sempre richiesto il parere all'ASL ed all'Ordine dei Farmacisti, anche se la modifica è “marginale”
A prescindere dalla rilevanza territoriale interessata dalla riperimetrazione, nel relativo procedimento il Comune non può decidere senza aver chiesto i pareri di ASL ed Ordine dei Farmacisti, sicché è illegittima una riperimetrazione, ancorché “marginale” intervenuta senza la previa acquisizione dei detti pareri. Nella pianta organica occorre perimetrare con precisione i confini delle zone per assicurare l'equa distribuzione
Massima
Farmacia – riperimetrazione – mancanza di locali idonei – mancata richiesta di pareri ad ASL ed Ordine dei Farmacisti – obbligo - illegittimità – marginalità territoriale della riperimetrazione - irrilevanza
Fermacia - pianta organica farmaceutica - perimetrazione delle zone - obbligo
Nel procedimento di riperimetrazione dei confini delle zone, conseguente all'asserita mancanza di locali idonei, non soltanto occorre sul punto un'autonoma istruttoria da parte del Comune, non essendo sufficiente la mera perizia di parte, ma occorre anche la previa richiesta ed acquisizione dei pareri da parte dell'ASL e dell'Ordine dei Farmacisti. In mancanza, gli atti adottati sono illegittimi, come conferma il Consiglio di Stato con la sentenza in commento.
Le Amministrazioni avevano fatto rilevare che la modifica operata mediante la riperimetrazione era “marginale” giacché interessava soltanto una minima parte del territorio comunale, peraltro limitata a sole due zone confinanti, ma il Collegio ha confermato la sentenza del TAR Napoli, annullando gli atti adottati.
A nulla rileva quindi l'asserita “marginalità” della riperimetrazione: il Collegio rimarca che quando il Comune decide di modificare i confini delle zone deve comunque sempre chiedere (ed ottenere) i pareri obbligatori ma non vincolati dei due detti enti.
La sentenza è interessante anche perché denota una giurisprudenza tutt'altro che univoca da parte del Consiglio di Stato in tema di modalità di redazione della pianta organica farmaceutica: se da un canto infatti vi sono state pronunce, anche recentissime, secondo cui non occorre perimetrare le zone giacché al posto dei precisi confini è sufficiente la mera indicazione della località, mediante un disegno di massima (vedi il commento su questa rivista alla recentissima sentenza del Consiglio di Stato dell'11 febbraio 2026), nella presente sentenza, antecedente di un solo giorno rispetto all'altra, invece è stabilito quanto segue: “pur non essendo prevista più la pianta organica, il comune ha- in ogni caso- la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito con la conseguenza che il farmacista ha l’obbligo di reperire la sede della farmacia all’interno del perimetro individuato” (cfr. Cons. Stato sentenza n. 3665/2023)”.
Il tema è allora ancora lontano dall'essere definito dalla giurisprudenza, tenuto conto che a distanza di un solo giorno la stessa Sezione del Consiglio di Stato ha stabilito al riguardo due principi divergenti tra loro.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del sentenza del 10 febbraio 2026
Nel procedimento di riperimetrazione per assenza di locali idonei va sempre richiesto il parere all'ASL ed all'Ordine dei Farmacisti, anche se la modifica è “marginale”
A prescindere dalla rilevanza territoriale interessata dalla riperimetrazione, nel relativo procedimento il Comune non può decidere senza aver chiesto i pareri di ASL ed Ordine dei Farmacisti, sicché è illegittima una riperimetrazione, ancorché “marginale” intervenuta senza la previa acquisizione dei detti pareri. Nella pianta organica occorre perimetrare con precisione i confini delle zone per assicurare l'equa distribuzione
Massima
Farmacia – riperimetrazione – mancanza di locali idonei – mancata richiesta di pareri ad ASL ed Ordine dei Farmacisti – obbligo - illegittimità – marginalità territoriale della riperimetrazione - irrilevanza
Fermacia - pianta organica farmaceutica - perimetrazione delle zone - obbligo
Nel procedimento di riperimetrazione dei confini delle zone, conseguente all'asserita mancanza di locali idonei, non soltanto occorre sul punto un'autonoma istruttoria da parte del Comune, non essendo sufficiente la mera perizia di parte, ma occorre anche la previa richiesta ed acquisizione dei pareri da parte dell'ASL e dell'Ordine dei Farmacisti. In mancanza, gli atti adottati sono illegittimi, come conferma il Consiglio di Stato con la sentenza in commento.
Le Amministrazioni avevano fatto rilevare che la modifica operata mediante la riperimetrazione era “marginale” giacché interessava soltanto una minima parte del territorio comunale, peraltro limitata a sole due zone confinanti, ma il Collegio ha confermato la sentenza del TAR Napoli, annullando gli atti adottati.
Il tema dell'obbligatorietà dei pareri di ASL ed Ordine dei Farmacisti è stato affrontato varie volte dalla giurisprudenza, che ha confermato l'obbligo di richiesta dei detti pareri, come risulta ad esempio di recente dalla sentenza del TAR Napoli del 17 novembre 2025, dalla sentenza del TAR Catania del 3 gennaio 2025 e dall'ordinanza del TAR Napoli del 4 dicembre 2024, (vedi tutte in questa rivista).
A nulla rileva quindi l'asserita “marginalità” della riperimetrazione: il Collegio rimarca che quando il Comune decide di modificare i confini delle zone deve comunque sempre chiedere (ed ottenere) i pareri obbligatori ma non vincolati dei due detti enti.
La sentenza è interessante anche perché denota una giurisprudenza tutt'altro che univoca da parte del Consiglio di Stato in tema di modalità di redazione della pianta organica farmaceutica: se da un canto infatti vi sono state pronunce, anche recentissime, secondo cui non occorre perimetrare le zone giacché al posto dei precisi confini è sufficiente la mera indicazione della località, mediante un disegno di massima (vedi il commento su questa rivista alla recentissima sentenza del Consiglio di Stato dell'11 febbraio 2026), nella presente sentenza, antecedente di un solo giorno rispetto all'altra, invece è stabilito quanto segue: “pur non essendo prevista più la pianta organica, il comune ha- in ogni caso- la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito con la conseguenza che il farmacista ha l’obbligo di reperire la sede della farmacia all’interno del perimetro individuato” (cfr. Cons. Stato sentenza n. 3665/2023)”.
Il tema è allora ancora lontano dall'essere definito dalla giurisprudenza, tenuto conto che a distanza di un solo giorno la stessa Sezione del Consiglio di Stato ha stabilito al riguardo due principi divergenti tra loro.
Normativa
Riferimenti
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