Domenica, 25 Ottobre 2026
Commenti
Il procedimento per l'inserimento di un farmaco in lista di trasparenza deve essere rispettoso delle garanzie partecipative, tenuto conto del carattere discrezionale della decisione finale
L'atto revisionale della pianta organica farmaceutica quando modifica le zone delle farmacie rispetto al biennio precedente deve sempre contenere la motivazione delle scelte effettuate, risultando sennò arbitraria la decisione di cambiare i perimetri delle sedi
L'art. 2 comma 2 della legge n. 475/1968 prevede di revisionare ogni due anni il numero delle farmacie, ma non prevede la revisione biennale della zonizzazione, ergo è legittimo che un Comune non approvi la pianta organica per quattro bienni di fila, dal 2012 al 2020
La localizzazione delle sedi già istituite, poste a concorso e non ancora assegnate può sempre essere modificata dal Comune mediante un atto della Giunta comunale.
In caso di calo demografico nel Comune con perdita del quorum della farmacia istituita e posta a concorso, è facoltativa e non obbligatoria la soppressione della stessa, durante lo svolgimento del concorso, da parte del Comune
Una volta impugnata una pianta organica occorre impugnare, a pena di inammissibilità del ricorso, tutte quelle che le succedono nelle more della conclusione del giudizio, anche se sono identiche nel loro contenuto alla prima già impugnata.
Per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento all'interno della stessa zona non va chiesto il parere all'Ordine dei Farmacisti
Note sull’evoluzione normativa del criterio topografico e della farmacia rurale, con particolare riguardo alla rilevanza del titolo istitutivo
Una ricostruzione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di indisponibilità di farmaci sul territorio italiano e degli atti di blocco delle esportazioni (con trascrizione del testo dei criteri utilizzati dall'AIFA, mai resi pubblici)
L'art. 104 comma 1 lett. h) del d. lgs. n. 219/2006 rinvia, per ciò che concerne le buone pratiche di distribuzione dei farmaci, al Decreto del Ministero della Sanità del 6 luglio 1999, con cui furono recepite norme europee che però sono state successivamente abrogate e sostituite da nuove e diverse disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea 2013/C 343/01 del 5 novembre 2013.
Come orientarsi in materia, visto che il Ministero della Salute non ha mai recepito con nuovo decreto ministeriale tali nuove norme europee del 2013, nè ha mai aggiornato le disposizioni del d.m. del 6.7.1999?
In una sentenza sintetica, ma estremamente puntuale, il Consiglio di Stato indica i diversi presupposti per le differenti procedure di decentramento mediante revisione della pianta organica (art. 5 comma 1 l. n. 362/1991) e decentramento mediante trasferimento a domanda della farmacia (art. 5 comma 2 l. n. 362/1991)
Approfondimenti
L'istanza di riperimetrazione della sede vinta a concorso non giustifica l'inerzia e la mancata apertura della farmacia: la decadenza è atto dovuto
La mancata costituzione della società tra gli associati vincitori, il mancato pagamento della tassa di concessione e l'inerzia nell'apertura della farmacia producono la decadenza dall'assegnazione, non avendo alcun rilievo il fatto che i vincitori avessero prodotto un'istanza per ottenere la riperimetrazione della sede